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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27446/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva riformato la sentenza di primo grado escludendo l'aggravante dell'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. e rideterminando la pena per i reati di furto (artt. 624-625 cod. pen.) e per l'utilizzo indebito di carta di pagamento (ex art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231/2007, oggi 493-ter cod. pen.). I fatti ricostruiti dai giudici di merito: in concorso con Parisi Vincenzo il ricorrente avrebbe sfondato il vetro di un'auto parcheggiata, asportato vari beni (tra cui una carta bancomat) e successivamente utilizzato la carta per un prelievo di 70 euro. Con un unico motivo il ricorrente deduceva vizio di motivazione, sostenendo che la condanna si fondava su una presunta contraddizione tra le versioni degli imputati (che in realtà non sussisterebbe) e che la Corte di appello avrebbe attribuito al ricorrente la responsabilità per furto basandosi solo sulla partecipazione all'uso indebito della carta. Successivamente la difesa ha anche eccepito, in memoria, il difetto della condizione di procedibilità invocando la riforma (d.lgs. n.150/2022) che avrebbe reso la fattispecie procedibile a querela, querela che non sarebbe stata presentata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo dedotto fosse in realtà un'impugnazione della valutazione dei fatti operata dai giudici di merito e non un vero e proprio vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.; quindi l'atto mirava a una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie. La Corte ha confermato che la sentenza impugnata era motivata in modo adeguato, coerente e privo di vizi logici, richiamando le prove su cui si era basata (dichiarazione di un testimone, filmati di videosorveglianza, accertamenti e perquisizioni). Ha inoltre ritenuto irrilevante, alla stregua dell'inammissibilità del ricorso, il sopravvenuto mutamento del regime di procedibilità (procedibilità a querela) introdotto dal d.lgs. n.150/2022, perché l'improcedibilità non incide sul "giudicato sostanziale" in assenza di valido rapporto processuale. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 624

    Norma che disciplina il reato di furto; la Corte ha ritenuto configurato il furto in relazione all'asportazione dei beni dall'autovettura.

  • Codice penale, art. 625

    Prevede aggravanti del reato di furto; la Corte di appello ha escluso l'applicazione dell'aggravante di cui al n. 7 nel caso concreto.

  • D.lgs. n. 231/2007 (ora richiamato come norme su uso indebito di carte)

    art. 55, comma 9 (oggi ricompreso nell'art. 493-ter cod. pen.)

    Norma relativa all'utilizzo indebito di strumenti di pagamento; contestata l'utilizzazione della carta bancomat per il prelievo di 70 euro.

  • D.lgs. n. 150/2022

    Ha modificato il regime di procedibilità di alcune fattispecie, rendendo procedibile a querela la fattispecie di furto indicata; la Corte ha ritenuto però che tale sopravvenuto mutamento sia irrilevante rispetto all'inammissibilità del ricorso.

  • Codice di procedura penale, art. 606

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che le censure fossero meramente fattuali e non configgessero i vizi previsti dall'art. 606.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede l'obbligo, in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, della condanna alle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende; applicata la sanzione di euro 3.000,00.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 6402/1997; Sez. U., n. 18620/2017; Sez. U., n. 40150/2018)

    Richiamati principi consolidati: non è consentita alla Corte di cassazione una rivalutazione globale della prova; l'inammissibilità per motivi meramente fattuali e il principio secondo cui il mutamento della procedibilità non incide sul giudicato sostanziale in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è sede per una rivalutazione globale delle prove: i motivi che chiedono la ri-analisi dei fatti o una diversa valutazione delle fonti probatorie sono normalmente inammissibili.
  • Per essere ammissibile un motivo di cassazione che invoca vizio di motivazione è necessario indicare specifici punti in cui vi è travisamento della prova, illogicità manifesta o violazione di legge, non semplici contrastanti versioni tra imputati.
  • Il sopravvenuto mutamento del regime di procedibilità (es. introduzione della procedibilità a querela) può risultare irrilevante se il ricorso è dichiarato inammissibile: l'improcedibilità non cancella il difetto processuale già determinato dall'inammissibilità.
  • La parte che eccepisce il difetto di procedibilità (es. mancanza di querela) dovrebbe sollevare tempestivamente tale questione nel corso del processo e con argomentazioni specifiche, poiché sollevare la questione in via tardiva in sede di cassazione rischia di non influire sull'esito dell'impugnazione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione il ricorrente è esposto alla condanna alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi occorre valutare il rischio di esborsi prima di proporre ricorso manifestamente fondato su censure meramente fattuali.

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