Cassazione Civile, Ordinanza n. 27804/2024 del 28/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento, secondo la parte privata, del saldo di un contributo pubblico riconosciuto per i danni subiti da immobili di proprietà a seguito dell’alluvione dei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003. In origine era stato emesso un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 21.031,66, indicati come residuo del 65% del contributo concesso ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3322/2003. La Regione aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo e il Tribunale aveva accolto l'opposizione; la Corte d'appello aveva poi confermato il rigetto della pretesa creditoria ritenendo che gli atti emergenziali avessero rimesso al Commissario delegato la determinazione discrezionale del contributo entro i limiti delle risorse disponibili e che l'espressione 'acconto' non implicasse un diritto al saldo, ma soltanto un'anticipazione su future provvidenze. Con il ricorso per cassazione la parte privata deduceva violazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c. nell'interpretazione dell'ordinanza n. 3322/2003, dell'ordinanza n. 17/2004 e dell'ordinanza commissariale n. 3/2007, sostenendo che tali atti attribuivano direttamente il diritto al contributo fino al massimale di euro 30.000,00, senza necessità di un ulteriore provvedimento amministrativo, e che la Corte territoriale avesse errato nel leggere la locuzione 'future provvidenze a qualunque titolo previste' e nel confondere la liquidità/certezza del credito con la sua esigibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che la censura, formalmente prospettata come violazione delle norme di interpretazione, mirava in realtà a ottenere una diversa lettura degli atti amministrativi a contenuto non normativo, attività riservata al giudice di merito. La ricorrente non aveva indicato specificamente in che modo la Corte d'appello si fosse discostata dai canoni ermeneutici né aveva confrontato adeguatamente le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a contrapporre una propria interpretazione plausibile delle ordinanze. Per conseguenza, la soccombenza ha comportato la condanna alle spese.
Norme richiamate
Le regole di interpretazione letterale e sistematica richiamate dalla ricorrente sono trattate come canoni ermeneutici applicabili anche agli atti amministrativi a contenuto non normativo, ma la loro violazione deve essere specificamente dedotta e non può tradursi in una mera richiesta di rivalutazione del significato dell'atto.
È richiamato come criterio di lettura complessiva dell'atto: il significato delle singole previsioni va ricavato dal testo nel suo insieme.
È evocato dalla ricorrente quale criterio di interpretazione conservativa dell'atto, ma la Corte rileva che la doglianza si risolve in una diversa lettura del contenuto dispositiv0 degli atti emergenziali.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione dei canoni ermeneutici degli atti amministrativi può essere dedotta in cassazione solo come violazione di legge, non come mera critica del risultato interpretativo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L'interpretazione dell'atto amministrativo può essere censurata anche per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
È letto nel senso che attribuisce al Commissario un potere discrezionale di determinazione dei contributi entro i limiti delle risorse assegnate e del massimale previsto.
artt. 1, 4 e 5 O.P.C.M. n. 3322/2003
La ricorrente li invoca come norme che consentirebbero l'erogazione diretta del contributo fino al massimale; la Corte però rileva che la censura non si confronta con la lettura della sentenza d'appello secondo cui il contributo era subordinato alla valutazione del Commissario nei limiti delle risorse disponibili.
Massime di principio
- L'interpretazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo è attività riservata al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per omesso esame di un fatto decisivo, non mediante una mera contrapposizione di una lettura alternativa.
- Quando l'atto emergenziale rimette all'autorità amministrativa la determinazione del contributo 'entro i limiti delle risorse assegnate', non sorge automaticamente in capo al privato un diritto soggettivo perfetto al pagamento dell'intero importo astrattamente menzionato, se manca un ulteriore provvedimento di concreta quantificazione e liquidazione.
- L'espressione 'acconto' in un provvedimento di concessione di contributi non è di per sé sufficiente a fondare il diritto al saldo, potendo indicare una mera anticipazione di una provvidenza suscettibile di successiva rimodulazione nei limiti della disponibilità finanziaria.
- Nel ricorso per cassazione, chi deduce la violazione delle regole interpretative deve indicare specificamente quali canoni siano stati disattesi e in quale passaggio motivazionale, non essendo sufficiente affermare che il giudice avrebbe dovuto preferire un significato diverso, pur plausibile.
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