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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32590/2024 del 14/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorrente ha depositato formale rinuncia al ricorso (procura speciale) per sopravvenuta carenza di interesse dovuta a ragioni di salute e dimissioni dalle cariche. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen. Avendo la rinuncia derivato da causa non imputabile al ricorrente, la declaratoria di inammissibilità non ha comportato condanna alle spese processuali né versamento alla Cassa per le ammende.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di revoca della misura interdittiva (divieto temporaneo di esercitare l'attività imprenditoriale per 12 mesi) adottata in relazione al presunto reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, L. 401/1989 per attività di raccolta scommesse. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 1, commi 643 e 644, L. 190/2014 (procedura di regolarizzazione/''emersione'') sostenendo che la Stanleybet non poteva accedere alla regolarizzazione/ricevere la licenza ex art. 88 TULPS a causa di procedimenti penali pendenti; pertanto il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la società avesse potuto aderire alla regolarizzazione e che la mancata adesione dimostrasse il fumus del reato. In precedenza la Corte di Cassazione aveva richiamato la rilevanza della procedura di regolarizzazione ai fini della valutazione del fumus del reato e della possibile disapplicazione della disciplina penale nazionale in presenza di conflitto con il diritto UE.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 4-bis, L. 401/1989

    Norma penale che sanziona l'esercizio abusivo dell'attività di raccolta scommesse. La Corte ha rilevato che, in situazioni di discriminazione derivante dall'esclusione illegittima dagli affidamenti concessori, l'applicazione di questa norma può essere disapplicata per conflitto con il diritto dell'Unione europea.

  • art. 1, commi 643 e 644, L. 190/2014

    Introducono una procedura temporanea di regolarizzazione (emersione) che consente, a determinate condizioni, a operatori esteri di ottenere titoli provvisori/licenze temporanee per esercitare in Italia. La Corte di Cassazione ha ritenuto che tale procedura sia rilevante ai fini penali e debba essere concretamente valutata rispetto alla posizione dell'indagato; il Tribunale non avrebbe adeguatamente accertato se la Stanleybet avesse potuto aderire e ottenere i presupposti richiesti.

  • art. 88 T.U.L.P.S.

    Disciplina il rilascio dell'autorizzazione/licenza per l'esercizio delle attività di gioco e scommesse. Nel caso si è dibattuto se la pendenza di procedimenti penali fosse ostativa al rilascio della licenza; la questione rileva ai fini dell'accesso alla procedura di emersione.

  • artt. 49 e 56 TFUE

    Principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi: la giurisprudenza sovranazionale ha valutato come discriminatorie le proroghe delle concessioni che hanno impedito l'accesso al mercato, rafforzando la rilevanza del confronto con il diritto UE nella valutazione della rilevanza penale delle condotte contestate.

  • art. 1, comma 9267, legge di stabilità 2016 (citato)

    Richiamato in sentenza come norma che ha prorogato la disciplina di emersione introdotta dalla L.190/2014; la Corte ha indicato che la disciplina transitoria è stata mantenuta e pertanto rilevante per la valutazione della posizione degli operatori.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per rinuncia del ricorrente. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso in virtù della rinuncia depositata.

Massime di principio

  • Quando è contestata l'attività di raccolta di scommesse di operatori esteri, va prima verificato se l'applicazione della normativa penale nazionale sia incompatibile con il diritto UE (libertà di stabilimento/prestazione di servizi) e se pertanto debba essere disapplicata.
  • La procedura di regolarizzazione prevista dagli artt. 1, commi 643 e 644 L.190/2014 è rilevante nella valutazione del fumus del reato: occorre accertare concretamente se l'operatore poteva accedervi e se ha adempiuto ai requisiti previsti, non limitandosi a considerazioni generiche.
  • L'ottenimento della licenza ex art. 88 TULPS è condizione operativa centrale; in caso di pendenti procedimenti penali bisogna valutare le fonti amministrative e i provvedimenti (es. circolari) che possano chiarire se la pendenza sia effettivamente ostativa al rilascio del titolo.
  • La mera previsione normativa di regolarizzazione fiscale/amministrativa non equivale automaticamente a una depenalizzazione: bisogna distinguere tra effetti amministrativi (titoli provvisori, controlli) ed effetti penali che solo la giurisprudenza può aver determinato con specifiche interpretazioni.
  • Se il ricorrente rinuncia al gravame per sopravvenuta carenza di interesse non imputabile, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen. e la rinuncia, in tali ipotesi, normalmente esclude la condanna alle spese e ogni somma dovuta alla Cassa per le ammende.

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