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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04241/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una contribuente per IRPEF, interessi e sanzioni, con ricostruzione sintetica del reddito per l’anno d’imposta 2009. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la Commissione tributaria regionale del Lazio, in appello dell’Ufficio, ha riformato la decisione. In Cassazione la contribuente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell’art. 32, comma 8-ter, d.P.R. 600/1973, sostenendo che dovessero essere ammessi i documenti prodotti solo in primo grado per gravi condizioni di salute; 2) violazione dell’art. 23 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 167, comma 3, c.p.c., deducendo la tardiva costituzione dell’Agenzia e la conseguente decadenza dalle eccezioni non rilevabili d’ufficio, relative a due assegni bancari e al questionario della fase amministrativa; 3) violazione dell’art. 2729 c.c., per avere la CTR fondato la decisione su presunzioni ritenute non gravi, precise e concordanti; 4) omesso esame di un fatto decisivo, consistente nell’eccessività delle spese gestionali per immobili e automobile. Prima della decisione, però, la ricorrente ha depositato memoria chiedendo l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della lite mediante rottamazione quater, documentando l’avvenuto pagamento delle somme dovute sulla cartella derivante dall’avviso impugnato.

La decisione

La Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 19, rilevando la sussistenza dei presupposti per l’estinzione del giudizio: dichiarazione di adesione alla definizione, comunicazione dell’importo dovuto da parte dell’agente della riscossione e pagamento effettuato. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre disposto che le spese restino a carico di chi le ha anticipate e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando la natura sanzionatoria della misura e la sua applicazione solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 8-ter, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    invocato dalla ricorrente per sostenere l’utilizzabilità di documenti prodotti tardivamente in giudizio, ma la Corte non si pronuncia nel merito del motivo perché la lite è definita e il giudizio è estinto

  • art. 23 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    invocato per dedurre la tardiva costituzione dell’Ufficio e la decadenza dalle eccezioni non rilevabili d’ufficio, ma non esaminato nel merito per intervenuta definizione della controversia

  • art. 167, comma 3, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla decadenza delle eccezioni dell’Agenzia per tardiva costituzione; il motivo resta assorbito dalla declaratoria di estinzione

  • art. 2729 c.c.

    invocato per contestare il ricorso a presunzioni non gravi, precise e concordanti; non esaminato nel merito per estinzione del giudizio

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    norma processuale richiamata a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 1, comma 235, legge 29 dicembre 2022, n. 19

    base normativa della definizione agevolata della lite che ha comportato l’estinzione del giudizio

  • art. 375, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato per la fissazione della causa in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il rito camerale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato implicitamente nel passaggio sul contributo unificato; la Corte esclude il raddoppio per l’estraneità della definizione agevolata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità

  • L. 29 dicembre 2022, n. 19

    richiamata quale fonte della disciplina di definizione agevolata invocata dalla ricorrente

Massime di principio

  • Quando la parte ricorrente documenta la definizione agevolata della lite e risultano integrati i presupposti normativi previsti, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio senza esaminare i motivi di ricorso.
  • La definizione agevolata della controversia determina la chiusura del processo anche se il ricorso contiene censure articolate nel merito, che restano assorbite.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione per definizione agevolata, perché la misura è riferita solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità ed è di natura sostanzialmente sanzionatoria, quindi non estensibile in via analogica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneNullità

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