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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12441/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio, applicando l'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, aveva rettificato il valore dichiarato di un ramo d'azienda conferito in una società, seguito da aumento di capitale della conferitaria e successiva cessione delle quote ricevute dal conferente. L'Amministrazione sosteneva che l'operazione complessiva fosse riqualificabile ai fini dell'imposta di registro in base al collegamento negoziale e agli effetti economici sostanziali. La CTR aveva respinto l'appello erariale, ritenendo inapplicabile l'art. 20 in chiave antielusiva. In cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi, ma nel frattempo la società ha chiesto di avvalersi della definizione agevolata della lite tributaria ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018; successivamente l'Agenzia ha chiesto la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere/definizione agevolata. La Corte ha quindi esaminato se il processo dovesse proseguire nel merito oppure essere estinto per perfezionamento della definizione agevolata e mancata tempestiva istanza di trattazione, rilevando che la sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale sulla legittimità della nuova formulazione dell'art. 20 non poteva incidere su un processo ormai definito dalla disciplina agevolativa.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il processo. Ha ritenuto che la controversia fosse stata definita in via agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e che, in mancanza di tempestiva istanza di trattazione nei termini di legge, non vi fosse spazio per una decisione sul merito. Ha inoltre osservato che la disciplina delle definizioni agevolate è di stretta interpretazione, che la domanda di definizione è atto volontario irrevocabile una volta perfezionato, e che gli effetti della definizione prevalgono sulle pronunce non passate in giudicato. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986

    "L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi."

    Nella nuova formulazione, richiamata come interpretazione autentica, la norma è letta come improntata alla qualificazione dell'atto sulla base dei soli elementi testuali dell'atto registrato, con esclusione del ricorso a elementi extratestuali e atti collegati.

  • art. 6 d.l. n. 119 del 2018

    La domanda di definizione si perfeziona con presentazione e pagamento nei termini; la definizione prevale sulle pronunce non passate in giudicato; il diniego va notificato entro il termine previsto; in mancanza di istanza di trattazione il processo è dichiarato estinto.

  • art. 1, comma 87, legge n. 205 del 2017

    Ha ridisegnato l'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, escludendo la riqualificazione dell'operazione sulla base di elementi extratestuali e di collegamenti negoziali.

  • art. 1, comma 1084, legge n. 145 del 2018

    Ha qualificato la modifica dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 come interpretazione autentica, con effetto retroattivo.

  • art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018

    Richiamato dalla contribuente quale base per la sospensione del giudizio in pendenza della definizione agevolata.

  • art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018

    Prevede il termine per la notifica del diniego della definizione e gli effetti processuali dell'eventuale impugnazione.

  • art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018

    Stabilisce che, in mancanza di istanza di trattazione, il processo è dichiarato estinto e che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

Massime di principio

  • Le discipline di definizione agevolata delle controversie tributarie hanno natura eccezionale e sono di stretta interpretazione, non essendo consentita un'integrazione analogica con norme generali o con altre procedure definitorie.
  • La domanda di definizione agevolata, una volta validamente presentata e perfezionata secondo i requisiti di legge, è un atto volontario e irrevocabile, non modificabile per un mero ripensamento successivo.
  • Quando la definizione agevolata si perfeziona, i suoi effetti prevalgono sulle eventuali pronunce giurisdizionali non ancora passate in giudicato.
  • Nel sistema della definizione agevolata delle liti tributarie, l'istanza di trattazione ha funzione processuale e rileva per impedire la declaratoria di estinzione, ma solo nei casi e nei termini espressamente previsti dalla legge.
  • La qualificazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro, nella formulazione richiamata dell'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986, deve avvenire sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, senza fare ricorso a collegamenti negoziali o elementi extratestuali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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