Cassazione Civile, Ordinanza n. 32617/2023 del 23/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente dell'amministrazione scolastica, inquadrato come direttore coordinatore con posizione economica C3 con decorrenza dal 1° agosto 2007, ha agito per ottenere il riconoscimento della posizione economica "super" C3S, con conseguente pagamento delle differenze retributive e degli oneri accessori. In via subordinata ha chiesto il risarcimento dei danni, anche da perdita di chance, esistenziale e morale. Ha dedotto di aver diritto a partecipare alla procedura di attribuzione della posizione economica super per l'anno 2007 alla luce di un contratto collettivo integrativo del 2007, di una nota ministeriale e del successivo contratto integrativo, sostenendo che la procedura non era stata correttamente completata e che gli atti collettivi attribuivano un diritto al beneficio. Nei motivi di ricorso per cassazione ha censurato la sentenza d'appello soprattutto per motivazione apparente e per omesso esame delle doglianze sul rispetto dei contratti collettivi integrativi, sull'obbligo della P.A. di adottare un decreto esplicativo, sull'ultrattività delle disposizioni contrattuali e sul rigetto della domanda risarcitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, rilevando che la sentenza della Corte d'appello era sostanzialmente priva di una motivazione autonoma e comprensibile, essendosi limitata a un richiamo generico alla decisione di primo grado e a una sintetica affermazione sulla mancanza di titolo del ricorrente a partecipare alla procedura. Tale motivazione non consentiva di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito né di verificare l'esame dei motivi di appello. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Campobasso, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro della necessaria motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e della correttezza della decisione d'appello.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla se manca la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; una motivazione meramente apparente non soddisfa il requisito.
È richiamato quale norma che impone una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso argomentativo del giudice.
art. 10, comma 4, CCNL del 14 settembre 2007
Invocato dal ricorrente tra le fonti collettive che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare.
art. 40, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la procedura di attribuzione del trattamento economico avrebbe dovuto essere completata secondo le regole della contrattazione collettiva.
art. 5, comma 3, CCNI n. 1 del 2007
Invocato dal ricorrente a sostegno dell'ultrattività delle disposizioni del contratto integrativo.
Citato nel quinto motivo in relazione alla domanda risarcitoria, ma senza che la Corte ne esamini il contenuto per l'assorbimento.
Citato nel quinto motivo in relazione alla domanda risarcitoria, ma non esaminato perché assorbito.
Massime di principio
- È nulla per motivazione apparente la sentenza d'appello che si limiti a richiamare in modo generico la decisione di primo grado senza dar conto, anche sinteticamente, delle censure mosse con l'appello e delle ragioni della loro infondatezza.
- La motivazione per relationem è legittima solo se il giudice di secondo grado manifesta una autonoma valutazione critica degli atti e delle ragioni richiamate; non basta un'adesione acritica o meramente formale alla decisione precedente.
- Quando il primo motivo di ricorso investe la nullità della sentenza per difetto di motivazione e tale vizio è accolto, le ulteriori censure restano assorbite e non devono essere esaminate.
- La sentenza di merito deve rendere comprensibile il presupposto fattuale e giuridico della decisione, soprattutto quando si tratti di stabilire l'ammissibilità del lavoratore a una procedura di progressione o attribuzione economica prevista dalla contrattazione collettiva.
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