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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 9279/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La controversia riguarda il pagamento della retribuzione di posizione (parte variabile) per il periodo antecedente alla graduazione delle funzioni dirigenziali. La dirigente lamentava che l'ASP aveva erogato la parte variabile solo da gennaio 2013, mentre aveva svolto lo stesso incarico dal 1999; ha chiesto in via principale il riconoscimento retributivo retroattivo e, in subordine, il risarcimento del danno per l'omessa adozione degli atti di graduazione. Sul piano processuale è censita anche la questione della interruzione della prescrizione: se l'effetto interruttivo produca il deposito in cancelleria del ricorso o sia necessaria la notificazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale proposto dall'ASP e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha confermato la decisione della Corte d'Appello che aveva accertato la fondatezza della domanda risarcitoria (liquidata in appello in 12.250 euro) in ragione dell'inadempimento dell'ASP nell'adozione tempestiva degli atti di graduazione. Sul punto della prescrizione la Corte ha ribadito che l'effetto interruttivo si produce con la notificazione del ricorso e non con il mero deposito in cancelleria. Le spese di Cassazione sono compensate e la Corte ha dato atto delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • C.C.N.L. 5 dicembre 1996, art. 51 comma 4

    Richiesto quale presupposto per il pagamento della parte variabile l'atto organizzativo aziendale (provvedimento di graduazione). La Corte ha ritenuto che, pur essendo l'atto necessario per la pretesa retributiva, la mancata adozione può fondare una domanda risarcitoria se l'azienda non dimostra causa non imputabile.

  • art. 1218 cod. civ.

    La mancata attivazione delle procedure propedeutiche alla corresponsione di una indennità contrattuale integra inadempimento contrattuale e può dar luogo a responsabilità ai sensi dell'art. 1218 se il debitore non prova che l'omissione dipende da causa non a lui imputabile.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte ha ritenuto che non sussiste violazione perché la domanda risarcitoria e l'addebito dell'omessa adozione degli atti erano già formulati nel ricorso di primo grado.

  • art. 360 n. 4 cod. proc. civ.

    Norma invocata come parametro per censurare la sentenza per violazione di norme di diritto; la Corte ha valutato il motivo e lo ha ritenuto infondato.

  • art. 366 comma 1 n. 4 e art. 370 comma 2 cod. proc. civ.

    Richiamati in relazione all'onere di specificità dei motivi nel ricorso incidentale: la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso incidentale perché carente di specificità e di indicazione delle norme ritenute violate.

  • D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23 comma 8-bis (conv. L. 18 dicembre 2020 n. 176)

    Centrale per la partecipazione della Procura Generale e per le conclusioni depositate; richiamato nel procedimento di legittimità.

  • D.P.R. n. 115/2002 art. 13 comma 1 quater

    Applicato ai fini del raddoppio del contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza delle condizioni processuali per l'applicazione del raddoppio.

  • Giurisprudenza richiamata (Cass. n. 29111/2022, Cass. n. 27944/2022, Cass. n. 24031/2017, Cass. S.U. n. 4315/2020, Cass. S.U. n. 8077/2012 etc.)

    Sostengono i principi secondo cui: (i) esistono azioni distinte per il pagamento della retribuzione e per il risarcimento del danno; (ii) il deposito in cancelleria del ricorso non ha efficacia interruttiva della prescrizione, che si produce con la notificazione; (iii) il giudizio di cassazione è vincolato ai motivi specifici e tassativi indicati.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra azione di adempimento (domanda retributiva diretta) e azione di risarcimento: hanno petitum e causa petendi differenti e richiedono allegazioni specifiche.
  • Per ottenere la retribuzione variabile (parte variabile della retribuzione di posizione) è necessario che esista un atto organizzativo/di graduazione; in mancanza, si può comunque chiedere il risarcimento se l'omissione è imputabile al datore di lavoro.
  • La mancata adozione degli atti propedeutici da parte del datore di lavoro pubblico può integrare inadempimento contrattuale e obbligo di risarcimento ex art. 1218 cod. civ., salvo che il datore non provi una causa non imputabile.
  • Ai fini dell'interruzione della prescrizione il deposito in cancelleria non è efficace: l'effetto interruttivo si realizza con la notificazione dell'atto che manifesta la volontà di interrompere la prescrizione.
  • Nel proporre ricorsi incidentali o di merito è essenziale la specificazione dei motivi e l'indicazione delle norme violate; le censure generiche o non ancorate agli articoli di legge previsti dal codice sono inammissibili.
  • In sede liquidativa del danno è ammissibile usare come parametro la retribuzione effettivamente corrisposta successivamente (es. importo erogato dall'adozione del provvedimento formale) purché sia congruamente motivata.

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