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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 9207/2023 del 03/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, medico e direttore di struttura complessa presso l’UO di Medicina Generale dell’ospedale di Urbino, ha impugnato l’esecuzione da parte dell’ASUR Marche di pronunce che avevano dichiarato la nullità del contratto originario di conferimento dell’incarico (sentenze Tribunale di Urbino n. 408/2011 e Corte d’appello di Ancona n. 456/2012), chiedendo che tali sentenze fossero ritenute prive di efficacia esecutiva e conseguente nullità delle delibere aziendali (n. 611/AV1 del 6/6/2012 e n. 614/AV1 del 7/6/2012) conformatesi a detta decisione. Contestava inoltre che l’ASUR avesse successivamente sanato il presunto rinnovo dell’incarico mediante atti amministrativi (delibera 18/1/2017, determina n.547/AV1 del 24/5/2016 e relativi allegati) e sosteneva che tale rinnovo dovesse ritenersi valido, con conseguente diritto al mantenimento o reintegra in servizio fino alla scadenza del contratto rinnovato (fino a luglio 2019). L’ASUR opponeva che il rinnovo non fosse intervenuto con i necessari atti formali e che le pronunce che avevano accertato la nullità dell’incarico erano divenute ormai definitive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili o infondati diversi motivi del ricorrente, rilevando in particolare: (i) l’impossibilità di dedurre in cassazione fatti nuovi o questioni che richiedano accertamenti di merito relativi a delibere e atti sopravvenuti; (ii) che la mancanza di forma scritta del rinnovo e l’assenza dell’atto del Direttore di Area Vasta erano state efficacemente dedotte e valorizzate in appello; (iii) che la mera prosecuzione dell’attività su provvedimento cautelare non equivale a rinnovo dell’incarico; (iv) che le sentenze che avevano accertato la nullità dell’incarico sono passate in giudicato (con ordinanza n. 6594/2018 della S.C.), per cui non è più possibile parlare di rinnovo di un incarico viziato da nullità. La Corte afferma il principio di diritto secondo cui, in materia di dirigenza medica, i rinnovi degli incarichi di direttore di struttura complessa devono essere disposti per iscritto, a pena di nullità, e solo all’esito della valutazione professionale prevista dall’art. 15 d.lgs. n. 502/1992. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e all’ulteriore contributo unificato previsto per i ricorsi per cassazione notificati dopo il 30/1/2013.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nei motivi di impugnazione relativi a deduzioni e documenti; i limiti processuali impediscono introdurre in cassazione fatti nuovi che richiedano accertamenti di merito

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato in relazione alla produzione documentale; la Corte rileva che non possono essere assunti nuovi elementi in cassazione senza possibilità di istruttoria

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in tema di motivazione e nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze sulla mancata valutazione di eccezioni procedurali quando non adeguatamente specificate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione all'omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze perché gli elementi dedotti non incidono sulla decisione giuridica principale

  • art. 1362 c.c.

    richiamato nel contesto dell'interpretazione delle deduzioni contrapposte; la Corte ha valutato che le censure sull'interpretazione degli atti e delle deduzioni dell’ASUR fossero infondate

  • artt. 324, 342, 346 c.p.c.

    richiamati come riferimenti procedurali nelle doglianze relative agli atti di impugnazione; la Corte non ha ritenuto sussistere omissioni tali da invalidare il procedimento

  • art. 15 d.lgs. n. 502/1992

    interpretazione centrale: richiede la verifica annuale e la valutazione al termine dell'incarico da parte del Collegio tecnico; l'esito positivo di tale valutazione è condizione per la conferma o rinnovo dell'incarico senza nuovi oneri. La Corte afferma che il rinnovo dell'incarico di direttore di struttura complessa deve avvenire per iscritto e all'esito di tale valutazione

  • art. 19 ter d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dal ricorrente ma ritenuto inconferente: la norma riguarda la revoca degli incarichi e non il rinnovo formale degli stessi

  • art. 16 e 17 r.d. n. 2240 del 18/11/1923

    citate dal ricorrente come richiamo normativo alla regolamentazione della dirigenza pubblica; la Corte non le ritiene decisive per sanare la mancata forma scritta del rinnovo

  • art. 28 CCNL 1998-2001 e art. 28 comma 3 CCNL 2005

    richiamati in relazione alle norme contrattuali sul conferimento e rinnovo degli incarichi dirigenziali; la Corte osserva che le procedure contrattuali e la valutazione collettiva sono necessarie per la validità del rinnovo

  • art. 10 CCNL 2006-2009

    citate tra le norme contrattuali rilevanti; la Corte non le considera idonee a sanare un rinnovo privo dei formalismi previsti dall'art. 15 d.lgs. 502/1992

  • d.lgs. n. 165/2001 (testo generale)

    richiamato per i principi generali di dirigenza pubblica: la P.A. deve rispettare le procedure e le forme previste per gli incarichi dirigenziali, inclusa la competenza dell’organo che adotta l'atto

  • art. 91 c.p.c.

    applicato per la condanna alle spese di lite del ricorrente soccombente

  • art. 1 comma 17 legge n. 228/2012 (che aggiunge il comma 1-quater all'art.13 d.P.R. n.115/2002)

    applicato per l'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei ricorsi per cassazione notificati dopo il 30/1/2013

Massime di principio

  • Il rinnovo di un incarico dirigenziale (direttore di struttura complessa) nella sanità pubblica deve essere formalizzato per iscritto e avvenire all’esito della valutazione professionale prevista dall’art. 15 d.lgs. n. 502/1992; la mancata forma scritta e l'assenza della valutazione rendono il rinnovo viziato e potenzialmente nullo.
  • Se l’atto originario di conferimento dell’incarico è stato dichiarato nullo con sentenza passata in giudicato, non è possibile 'rinnovare' legittimamente quell’incarico in quanto l'originaria nullità preclude la riaffermazione dell’incarico medesimo.
  • La mera prosecuzione dell’attività da parte del dirigente (anche se avvenuta su provvedimento cautelare) non equivale a un rinnovo formale dell’incarico: l’esercizio continuato delle funzioni non supplisce alla mancanza degli atti formali previsti.
  • In sede di Cassazione non è possibile introdurre fatti nuovi o questioni che richiedano accertamenti di merito; le deduzioni devono essere attinenti a questioni di diritto e non a valutazioni di fatto documentali sopravvenute.
  • Le Pubbliche Amministrazioni devono rispettare l’iter e la competenza degli atti (es. provvedimento del Direttore di Area Vasta e del Collegio tecnico) per la validità dei rinnovi; l’assenza dell’atto competente o della procedura invalida il rinnovo.
  • Le questioni procedurali relative a tardività di produzioni documentali o omissioni probatorie devono essere specificamente motivate e non possono costituire, da sole, motivo di annullamento se non incidono sulla decisione di merito.

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