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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 9244/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I dipendenti avevano chiesto la condanna dell'ASP al pagamento dell'indennità di posizione variabile anche per gli anni antecedenti al 2013; il Tribunale di Agrigento rigettò il ricorso ritenendo che la corresponsione fosse subordinata alla graduazione delle funzioni dirigenziali avvenuta il 21 gennaio 2013 e che non fosse provato alcun danno da ritardo. In appello i ricorrenti ottennero in parte accoglimento, con la Corte d'appello che ritenne l'ASP inadempiente per non aver attivato le procedure di graduazione e pesatura degli incarichi. L'ASP propose ricorso per cassazione deducendo che l'impossibilità di procedere derivava da direttive dell'Assessorato regionale (factum principis) che avrebbero vietato modifiche all'assetto organizzativo e che dunque l'inadempimento non le fosse imputabile. La Cassazione ha esaminato il motivo alla luce degli artt. 1218 e 1256 c.c. e della giurisprudenza: ha ritenuto che la mera esistenza di direttive regionali generiche, intervenute dopo la nascita dell'obbligo, non dimostrasse un'impossibilità obiettiva e non imputabile dell'ASP; non risultava che le procedure fossero state effettivamente avviate né che l'ASP avesse fatto quanto era necessario, con la diligenza richiesta, per evitare o rimuovere l'ostacolo. Perciò non è stato provato il caso fortuito o la forza maggiore esonerativa.

La decisione

Il ricorso per cassazione proposto dall'ASP Agrigento è stato rigettato. La Corte ha confermato il principio che per esonerarsi dalla responsabilità per inadempimento il debitore (qui l'ASP) deve provare che l'impossibilità è oggettiva, assoluta e non imputabile secondo il criterio della diligenza media, e che nel caso concreto tale prova non è stata fornita. L'ASP è stata condannata a rifondere le spese di lite ai controricorrenti, liquidate in € 8.000,00 per compenso e € 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali del 15%. È stato altresì disposto l'obbligo per l'ASP di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata, ai sensi dell'art. 1, comma 17, legge n. 228/2012.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    Stabilisce la responsabilità del debitore per l'inadempimento e richiede la prova della non imputabilità dell'impossibilità sopravvenuta; la Corte ha richiamato che il debitore deve dimostrare che l'impossibilità sia oggettiva, assoluta e non dipendente da sua colpa

  • art. 1256 c.c.

    Si riferisce all'estinzione dell'obbligazione per impossibilità della prestazione; interpretato congiuntamente all'art. 1218 per valutare quando l'impossibilità esonera da responsabilità

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    art. 360, n. 5 cod. proc. civ.

    Richiama il vizio di motivazione sul quale può fondarsi il ricorso per cassazione; la Corte ha esaminato se le circostanze poste a fondamento del factum principis fossero decisive e adeguatamente motivate dal giudice di merito

  • art. 1, comma 17, legge n. 228/2012

    legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Introduce l'obbligo, per i ricorsi in cassazione notificati dopo il 30/01/2013 e integralmente rigettati, del versamento di un ulteriore contributo unificato; la Corte ha dato atto dell'applicazione di questa norma all'ASP

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002 (comma 1‑quater)

    d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater

    Richiamato insieme alla legge n. 228/2012 in materia di contributo unificato dovuto in caso di ricorso per cassazione integralmente rigettato

Massime di principio

  • La difesa basata sul 'factum principis' (direttive o divieti dell'autorità pubblica) vale come esimente solo se è provato che l'impossibilità di adempiere sia oggettiva, assoluta, sopravvenuta e non imputabile al debitore secondo la diligenza media.
  • La pubblica amministrazione che assume obblighi contrattuali deve dimostrare non solo l'esistenza di direttive superiori, ma anche che tali direttive hanno tecnicamente ed effettivamente reso impossibile l'adempimento e che l'ente abbia diligentemente tentato tutte le misure per ovviare all'ostacolo.
  • Direttive generiche o prese di posizione politiche, specie se intervenute dopo la nascita dell'obbligazione, non esonerano automaticamente dall'adempimento; la mancata iniziativa o il mancato avvio delle procedure richieste può integrare inadempimento imputabile.
  • In caso di controversie su indennità o somme di denaro, l'impossibilità definitiva di adempiere è più difficile da riconoscere rispetto a obblighi di fare; il debitore presumibilmente resta responsabile salvo prova rigorosa della non imputabilità.
  • Chi propone ricorso per cassazione deve considerare le conseguenze processuali e di contributo unificato in caso di rigetto integrale, come previsto dalla legge n. 228/2012.

Testo integrale

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