Cassazione Civile, Sentenza n. 9230/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Emilia Arcaleni contestava il mancato riconoscimento dell'assegno ad personam (cd. trascinamento retributivo) a seguito del passaggio da IV a III livello professionale presso ISTAT; il Tribunale di Roma aveva rigettato il ricorso, la Corte d'appello di Roma aveva accolto parzialmente (solo per gli elementi fissi e continuativi). ISTAT ha proposto ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione ha però esaminato preliminarmente l'eccezione di tardività della notifica del ricorso per cassazione: il primo tentativo di notifica (29/07/2019) non si era perfezionato per trasferimento del difensore della resistente; l'ISTAT ha rinnovato la notificazione solo il 13/01/2023. La Corte ha richiamato la giurisprudenza (tra cui Cass. SU n.14594/2016) secondo cui, se la notifica non va a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi deve riattivare il procedimento notificatorio tempestivamente, di norma entro la metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c.; nella specie la riattivazione è avvenuta oltre quel termine, per cui il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ISTAT per tardività della notificazione. Ha condannato la parte ricorrente a rifondere le spese di lite, liquidate in € 2.000,00 per compenso e € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%. Ha altresì escluso l'obbligo, per la P.A., del versamento aggiuntivo del contributo unificato ai sensi dell'art.1, comma 17, legge n.228/2012 (debito prenatalo per le P.A.).
Norme richiamate
art. 202 d.P.R. n. 3 del 1957
Riferimento normativo invocato dalla ricorrente per il cosiddetto 'trascinamento retributivo' e l'assegno ad personam; nel caso concreto la Corte di Cassazione non è entrata nel merito dell'applicazione della norma perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi processuali.
art. 3, comma 57, legge n. 537 del 1993
Norma richiamata in combinato disposto con l'art.202 DPR 3/1957 per sostenere il diritto all'assegno ad personam; come sopra, la Corte non si è pronunciata sul merito applicativo a causa dell'inammissibilità del ricorso.
art. 325 c.p.c.
Richiamato tramite giurisprudenza: la Corte ha applicato il principio che, se la notifica non si perfeziona per cause non imputabili al notificante, questi deve riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio e completarlo senza superare il limite pari alla metà dei termini previsti dall'art. 325 c.p.c., salvo comprovate circostanze eccezionali.
Cass. Sez. Un. n. 14594 del 15 luglio 2016
Giurisprudenza consolidata richiamata dalla Corte come criterio interpretativo: disciplina la tempestività richiesta per la riattivazione della procedura notificatoria quando una prima notifica non si perfeziona per cause non imputabili al notificante.
art. 91 c.p.c.
Principio applicato in sentenza: le spese di lite seguono la soccombenza; la Corte ha quindi liquidato le spese a carico della parte ricorrente.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012 (che aggiunge comma 1‑quater all'art. 13 d.P.R. n. 115/2002)
Normativa sul contributo unificato per le impugnazioni: la Corte ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per imporre alla P.A. il versamento aggiuntivo, in quanto la P.A. è esentata tramite il meccanismo della prenotazione a debito.
Massime di principio
- Se una notifica processuale non si perfeziona per cause non imputabili al notificante (es. trasferimento del difensore), il notificante deve riattivare immediatamente il procedimento notificatorio e completarlo senza superare la metà dei termini previsti dall'art. 325 c.p.c.; il mancato rispetto di tale termine può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- La verifica della tempestività della riattivazione della notifica è rigorosa: l'onere di dimostrare circostanze eccezionali che giustifichino ritardi è a carico del notificante.
- Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile per motivi formali/procedurali non si entra nel merito della controversia sostanziale; la decisione interlocutoria o di merito pregressa (es. sentenza di appello) resta efficace.
- Le pubbliche amministrazioni possono essere esenti dall'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo ai sensi della normativa vigente (prenotazione a debito), con conseguente esclusione dell'onere previsto per i privati in caso di impugnazioni integralmente respinte.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è normalmente condannata a rifondere le spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c.; è prudente prevedere e documentare adeguate risorse per tali eventuali condanne.
- Pratiche consigliate in situazioni analoghe: usare mezzi di notifica tracciabili (PEC, raccomandata A/R), verificare tempestivamente l'esito degli invii, riattivare subito la procedura notificatoria in caso di esito negativo e conservare tutta la documentazione probatoria del tentativo di notifica e della successiva riattivazione.
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