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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 9230/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Emilia Arcaleni contestava il mancato riconoscimento dell'assegno ad personam (cd. trascinamento retributivo) a seguito del passaggio da IV a III livello professionale presso ISTAT; il Tribunale di Roma aveva rigettato il ricorso, la Corte d'appello di Roma aveva accolto parzialmente (solo per gli elementi fissi e continuativi). ISTAT ha proposto ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione ha però esaminato preliminarmente l'eccezione di tardività della notifica del ricorso per cassazione: il primo tentativo di notifica (29/07/2019) non si era perfezionato per trasferimento del difensore della resistente; l'ISTAT ha rinnovato la notificazione solo il 13/01/2023. La Corte ha richiamato la giurisprudenza (tra cui Cass. SU n.14594/2016) secondo cui, se la notifica non va a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi deve riattivare il procedimento notificatorio tempestivamente, di norma entro la metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c.; nella specie la riattivazione è avvenuta oltre quel termine, per cui il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ISTAT per tardività della notificazione. Ha condannato la parte ricorrente a rifondere le spese di lite, liquidate in € 2.000,00 per compenso e € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%. Ha altresì escluso l'obbligo, per la P.A., del versamento aggiuntivo del contributo unificato ai sensi dell'art.1, comma 17, legge n.228/2012 (debito prenatalo per le P.A.).

Norme richiamate

  • art. 202 d.P.R. n. 3 del 1957

    Riferimento normativo invocato dalla ricorrente per il cosiddetto 'trascinamento retributivo' e l'assegno ad personam; nel caso concreto la Corte di Cassazione non è entrata nel merito dell'applicazione della norma perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi processuali.

  • art. 3, comma 57, legge n. 537 del 1993

    Norma richiamata in combinato disposto con l'art.202 DPR 3/1957 per sostenere il diritto all'assegno ad personam; come sopra, la Corte non si è pronunciata sul merito applicativo a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato tramite giurisprudenza: la Corte ha applicato il principio che, se la notifica non si perfeziona per cause non imputabili al notificante, questi deve riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio e completarlo senza superare il limite pari alla metà dei termini previsti dall'art. 325 c.p.c., salvo comprovate circostanze eccezionali.

  • Cass. Sez. Un. n. 14594 del 15 luglio 2016

    Giurisprudenza consolidata richiamata dalla Corte come criterio interpretativo: disciplina la tempestività richiesta per la riattivazione della procedura notificatoria quando una prima notifica non si perfeziona per cause non imputabili al notificante.

  • art. 91 c.p.c.

    Principio applicato in sentenza: le spese di lite seguono la soccombenza; la Corte ha quindi liquidato le spese a carico della parte ricorrente.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012 (che aggiunge comma 1‑quater all'art. 13 d.P.R. n. 115/2002)

    Normativa sul contributo unificato per le impugnazioni: la Corte ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per imporre alla P.A. il versamento aggiuntivo, in quanto la P.A. è esentata tramite il meccanismo della prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Se una notifica processuale non si perfeziona per cause non imputabili al notificante (es. trasferimento del difensore), il notificante deve riattivare immediatamente il procedimento notificatorio e completarlo senza superare la metà dei termini previsti dall'art. 325 c.p.c.; il mancato rispetto di tale termine può determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • La verifica della tempestività della riattivazione della notifica è rigorosa: l'onere di dimostrare circostanze eccezionali che giustifichino ritardi è a carico del notificante.
  • Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile per motivi formali/procedurali non si entra nel merito della controversia sostanziale; la decisione interlocutoria o di merito pregressa (es. sentenza di appello) resta efficace.
  • Le pubbliche amministrazioni possono essere esenti dall'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo ai sensi della normativa vigente (prenotazione a debito), con conseguente esclusione dell'onere previsto per i privati in caso di impugnazioni integralmente respinte.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è normalmente condannata a rifondere le spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c.; è prudente prevedere e documentare adeguate risorse per tali eventuali condanne.
  • Pratiche consigliate in situazioni analoghe: usare mezzi di notifica tracciabili (PEC, raccomandata A/R), verificare tempestivamente l'esito degli invii, riattivare subito la procedura notificatoria in caso di esito negativo e conservare tutta la documentazione probatoria del tentativo di notifica e della successiva riattivazione.

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