Cassazione Civile, Sentenza n. 9189/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Alla cessazione del rapporto di lavoro la ricorrente contestava che il datore di lavoro avesse trattenuto alcuni buoni postali destinati a costituire la provvista per la sua indennità di anzianità ex art. 13 legge n. 70/1975, procedendo all'incasso prima della scadenza per pagare la ritenuta d'acconto come sostituto d'imposta, senza offrire alla dipendente l'alternativa di provvedere direttamente. Chiedeva la restituzione degli importi prelevati o, in via subordinata, il pagamento dei singoli buoni alla loro scadenza. In sede di cassazione il tema principale è stato la tempestività del ricorso (notificato via PEC l'8 settembre 2020) alla luce del termine semestrale di impugnazione e delle regole di sospensione dei termini (sia la sospensione per emergenza COVID prevista dai d.l. sia la disciplina sulla sospensione feriale dei termini processuali e la sua esclusione per le cause di lavoro/rito del lavoro). La ricorrente ha inoltre chiesto, in via incidentale, la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale della disciplina che esclude le cause di lavoro dalla sospensione feriale (art. 3 legge n. 742/1969) ai sensi degli artt. 3 e 111 Cost.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Pur avendo riconosciuto che i d.l. n. 18/2020 (art. 83) e n. 23/2020 (art. 36) hanno sospeso i termini per il compimento di 'qualsiasi' atto dal 9 marzo all'11 maggio 2020, la Corte ha ritenuto applicabile la regola che esclude la sospensione feriale dei termini alle cause di lavoro o alle cause trattate con il rito del lavoro (giurisprudenza consolidata), con la conseguenza che il termine semestrale non è stato prorogato oltre il termine ordinario e la notifica del 8 settembre 2020 risultava tardiva. La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese di lite (liquidate in complessivi €4.000,00 oltre spese prenotate a debito) e sussiste l'obbligo, se dovuto, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 1, comma 17, legge n. 228/2012.
Norme richiamate
art. 13 legge n. 70/1975
Norma cui la ricorrente si riferiva per l'indennità di anzianità e per la provvista costituita dai buoni postali; il vizio di merito (ritenuta d'acconto e trattenute) non è stato esaminato dalla Cassazione, essendo il ricorso dichiarato inammissibile per tardività.
artt. 83 d.l. n. 18/2020 e 36 d.l. n. 23/2020
Hanno disposto la sospensione dei termini per il compimento di 'qualsiasi' atto dei procedimenti civili nel periodo collegato all'emergenza COVID (rispettivamente 9 marzo-15 aprile 2020 e 15 aprile-11 maggio 2020), con effetto di prorogare termini processuali cadenti in quel periodo; la Corte ha riconosciuto tale sospensione ma ha comunque ritenuto, per ragioni connesse al rito del lavoro e alla sospensione feriale, che il termine del ricorso fosse decorso.
art. 3 legge n. 742/1969
Esclude le controversie di lavoro (e quelle in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie) dalla sospensione dei termini durante il periodo feriale; la Corte ne ha confermato l'applicabilità anche alle cause trattate con il rito del lavoro, ritenendo che il rito adottato abbia funzione enunciativa della natura della controversia ai fini del calcolo dei termini.
artt. 409 e 442 c.p.c.
Citarono le categorie di rapporti processuali che la giurisprudenza ritiene escluse dalla sospensione feriale; la Corte ha richiamato questi articoli per spiegare la logica dell'esclusione delle cause di lavoro dalla sospensione feriale.
art. 327 c.p.c.
Riferimento al cosiddetto 'termine lungo' di impugnazione (semestrale), che la Corte ha ritenuto adeguato e idoneo a garantire la difesa, anche in relazione all'eccezione di presunta lesione degli artt. 3 e 24 Cost.
art. 3 Cost.
Invocato nella questione di legittimità costituzionale rispetto alla presunta disparità di trattamento; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata, ritenendo che l'esclusione della sospensione feriale non lederebbe il principio di eguaglianza.
art. 111 Cost.
Invocato dalla ricorrente nella prospettiva del giusto processo; la Corte ha escluso una violazione, rilevando che non sono stati intaccati i principi del giusto processo e del contraddittorio.
art. 91 c.p.c.
Norma applicata per la ripartizione delle spese di lite: la soccombente (la ricorrente) è stata condannata a rifondere le spese alla controparte.
art. 1, comma 17, legge n. 228/2012 e art. 13 d.P.R. n. 115/2002 (comma 1-quater)
Prevedono l'obbligo, in determinati casi di impugnazione integralmente rigettata, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione; la Corte ha rilevato la sussistenza delle condizioni per tale addebito.
Massime di principio
- Calcolo dei termini: in presenza di termine 'lungo' (es. semestrale ex art. 327 c.p.c.) è fondamentale computare correttamente la decorrenza dalla pubblicazione della sentenza impugnata e verificare eventuali sospensioni straordinarie (es. d.l. COVID)
- Sospensione feriale: le controversie di lavoro o quelle trattate con il rito del lavoro sono generalmente escluse dalla sospensione dei termini nel periodo feriale (art. 3 l. 742/1969 e giurisprudenza consolidata); questo può incidere sul termine utile per proporre impugnazioni
- Provvedimenti emergenziali: le sospensioni dei termini disposte per stati di emergenza (es. d.l. n. 18/2020 e n. 23/2020) prorogano i termini, ma occorre valutare l'interazione con l'esclusione feriale per le cause di lavoro; non sempre la sospensione emergenziale evita la tardività se vige l'esclusione feriale
- Questioni costituzionali: le censure che mirano a dichiarare incostituzionale l'esclusione delle cause di lavoro dalla sospensione feriale sono assai difficili da accogliere, stante la giurisprudenza che ritiene la norma compatibile con gli artt. 3 e 111 Cost.
- Interesse alla certezza: la Pubblica Amministrazione può legittimamente invocare il diritto alla definitività dei provvedimenti giudiziari trascorsi i termini di impugnazione; ciò giustifica, secondo la Corte, una disciplina che limiti proroghe per il contenzioso lavoro in vista della ragionevole durata del processo
- Merito vs. termini: questioni di merito (es. legittimità delle trattenute del datore di lavoro sui buoni postali) non vengono esaminate se il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività; è quindi cruciale proporre tempestivamente i rimedi per non perdere la possibilità di un giudizio sul merito
- Prassi consigliata: prima di agire, calcolare con cura le date di pubblicazione e i termini (inclusi eventuali sospensioni straordinarie), valutare il rito adottato in grado d'appello/tribunale e, se necessario, depositare l'impugnazione entro il termine più restrittivo applicabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 3 apr 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 9207/2023 del 03/04/2023
- Sentenza lavoro · 4 apr 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 9316/2023 del 04/04/2023
- Sentenza lavoro · 4 apr 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 9279/2023 del 04/04/2023
- Sentenza lavoro · 4 apr 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 9244/2023 del 04/04/2023
- Sentenza lavoro · 4 apr 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 9230/2023 del 04/04/2023
- Sentenza lavoro · 31 mar 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 9081/2023 del 31/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →