Cassazione Civile, Sentenza n. 9316/2023 del 04/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il rigetto del ricorso per revocazione promosso da Mondialpulimento s.r.l. contro le pronunce che avevano confermato il rigetto dell'opposizione a intimazioni di pagamento relative a tre cartelle esattoriali. La società deduceva errore di fatto/percezione e travisamento delle relazioni di notifica e degli stralci della visura camerale (ossia che le relate di notifica non fossero riferibili alle intimazioni e che la sede sociale non fosse nel luogo di notificazione). Denunciate anche violazioni degli artt. 112 e 116 c.p.c. e dell'art. 111, comma 6 Cost.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il vizio di revocazione richiede un errore di fatto di tipo percettivo su un elemento incontrovertibile; invece le questioni sollevate erano punti controversi già decisi in sede di merito, perciò non idonee a fondare la revocazione. Ha inoltre rilevato che l'Agenzia era stata solo litisdenunziata e che l'INPS non aveva svolto difese rilevanti, per cui nulla è stato disposto sulle spese di legittimità. Infine, ha rilevato l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo per contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione all'obbligo di decidere sui fatti decisivi per il giudizio; la Corte ha ritenuto che le questioni fossero state trattate come punti controversi e giudicati, quindi non configuravano errore revocatorio.
art. 111, comma 6 Cost.
Richiamato a supporto del principio del diritto a una decisione motivata; tuttavia la Corte ha distinto fra omissione di esame (vizio di motivazione) e vero errore di fatto revocatorio.
art. 116 c.p.c.
Evocato dalla ricorrente per vizio di travisamento delle prove; la Corte ha ritenuto che, trattandosi di valutazioni su punti controversi, non potesse configurarsi l'errore di fatto richiesto per la revocazione.
art. 395 n. 4 c.p.c.
Norma cardine sulla revocazione per errore di fatto: la Corte ha ribadito che il vizio revocatorio è ammesso solo per errori percettivi su fatti incontrovertibili e non per errori di valutazione su punti controversi già decisi.
art. 23, comma 8-bis D.L. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 18/12/2020 n.176)
Citato perché il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte in base a tale previsione; non ha inciso sull'esito sostanziale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione all'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 395 c.p.c. per errore di fatto è ammessa solo per errori percettivi su fatti incontrovertibili; questioni controverse decise dal giudice non sono sindacabili con la revocazione.
- Se il giudice ha omesso di esaminare una prova o un fatto, si configura più propriamente un vizio di motivazione o di omessa valutazione, non automaticamente un errore revocatorio.
- Le contestazioni sulla riferibilità di atti di notifica e sulla ubicazione della sede sociale, quando sono opinabili e documentate da visure/relate contrastanti, costituiscono temi di valutazione e non semplici fatti percettivi: difficilmente fondano una revocazione.
- La mera denunzia di lite (litis denuntiatio) di un soggetto estraneo alla lite principale può escludere la condanna alle spese nei suoi confronti se non ha svolto un'effettiva attività difensiva.
- A seguito del rigetto del ricorso, il ricorrente può essere tenuto al versamento di eventuali integrazioni del contributo unificato secondo le norme sul contributo processuale.
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