Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 9316/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso il rigetto del ricorso per revocazione promosso da Mondialpulimento s.r.l. contro le pronunce che avevano confermato il rigetto dell'opposizione a intimazioni di pagamento relative a tre cartelle esattoriali. La società deduceva errore di fatto/percezione e travisamento delle relazioni di notifica e degli stralci della visura camerale (ossia che le relate di notifica non fossero riferibili alle intimazioni e che la sede sociale non fosse nel luogo di notificazione). Denunciate anche violazioni degli artt. 112 e 116 c.p.c. e dell'art. 111, comma 6 Cost.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il vizio di revocazione richiede un errore di fatto di tipo percettivo su un elemento incontrovertibile; invece le questioni sollevate erano punti controversi già decisi in sede di merito, perciò non idonee a fondare la revocazione. Ha inoltre rilevato che l'Agenzia era stata solo litisdenunziata e che l'INPS non aveva svolto difese rilevanti, per cui nulla è stato disposto sulle spese di legittimità. Infine, ha rilevato l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo per contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'obbligo di decidere sui fatti decisivi per il giudizio; la Corte ha ritenuto che le questioni fossero state trattate come punti controversi e giudicati, quindi non configuravano errore revocatorio.

  • art. 111, comma 6 Cost.

    Richiamato a supporto del principio del diritto a una decisione motivata; tuttavia la Corte ha distinto fra omissione di esame (vizio di motivazione) e vero errore di fatto revocatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Evocato dalla ricorrente per vizio di travisamento delle prove; la Corte ha ritenuto che, trattandosi di valutazioni su punti controversi, non potesse configurarsi l'errore di fatto richiesto per la revocazione.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    Norma cardine sulla revocazione per errore di fatto: la Corte ha ribadito che il vizio revocatorio è ammesso solo per errori percettivi su fatti incontrovertibili e non per errori di valutazione su punti controversi già decisi.

  • art. 23, comma 8-bis D.L. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 18/12/2020 n.176)

    Citato perché il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte in base a tale previsione; non ha inciso sull'esito sostanziale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in relazione all'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 395 c.p.c. per errore di fatto è ammessa solo per errori percettivi su fatti incontrovertibili; questioni controverse decise dal giudice non sono sindacabili con la revocazione.
  • Se il giudice ha omesso di esaminare una prova o un fatto, si configura più propriamente un vizio di motivazione o di omessa valutazione, non automaticamente un errore revocatorio.
  • Le contestazioni sulla riferibilità di atti di notifica e sulla ubicazione della sede sociale, quando sono opinabili e documentate da visure/relate contrastanti, costituiscono temi di valutazione e non semplici fatti percettivi: difficilmente fondano una revocazione.
  • La mera denunzia di lite (litis denuntiatio) di un soggetto estraneo alla lite principale può escludere la condanna alle spese nei suoi confronti se non ha svolto un'effettiva attività difensiva.
  • A seguito del rigetto del ricorso, il ricorrente può essere tenuto al versamento di eventuali integrazioni del contributo unificato secondo le norme sul contributo processuale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.