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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07857/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena per coltivazione di 154 piante di marijuana, detenzione di sostanze stupefacenti di vario tipo a fine di cessione e detenzione illegale di munizioni. Con i primi due motivi ha censurato la conferma della responsabilità e la mancata riqualificazione del fatto nel comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge. Con il terzo motivo ha contestato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con il quarto motivo ha contestato il trattamento sanzionatorio, ritenendo ingiustificati gli aumenti per continuazione. La Corte ha rilevato che tutte le doglianze erano in sostanza richieste di rivalutazione del merito, già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza specifici travisamenti dedotti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi perché generici, ripetitivi e diretti a ottenere una nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. Ha confermato la logicità della motivazione della sentenza impugnata sulla disponibilità dei locali, sulla coltivazione delle piante di marijuana, sulla detenzione di cocaina, hashish e marijuana già suddivise e sul materiale da confezionamento, elementi ritenuti idonei a escludere la qualificazione lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Ha inoltre ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche per assenza di elementi positivi e ha reputato non sindacabile il giudizio di dosimetria della pena, essendo gli aumenti in continuazione giustificati dal numero delle piante e delle munizioni. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    richiamato per la continuazione tra i reati contestati e per gli aumenti di pena applicati

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma applicata alla coltivazione di marijuana in forma non lieve

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma applicata alla detenzione di sostanze stupefacenti a fine di cessione

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    la Corte esclude la riqualificazione del fatto nella fattispecie lieve, valorizzando quantità, varietà delle droghe, suddivisione in dosi e strumenti di confezionamento

  • art. 697 c.p.

    norma applicata alla detenzione illegale di munizioni per armi comuni da sparo

  • art. 62-bis c.p.

    il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi positivi e non deriva automaticamente dall'assenza di elementi negativi o dalla mera incensuratezza

  • art. 133 c.p.

    richiamato come parametro di commisurazione della pena; non è necessario esaminarli tutti, purché sia indicato quello ritenuto decisivo

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue il pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende

  • art. 23, comma 64, legge n. 103 del 2017

    richiamato per la possibilità di aumentare la somma dovuta in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio, quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione logica, coerente e specifica.
  • La qualificazione del fatto in termini di ipotesi lieve dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 va esclusa quando il giudice valorizzi con motivazione non illogica il dato ponderale, la pluralità e varietà delle sostanze, la suddivisione in dosi, la disponibilità di strumenti per il confezionamento e le modalità organizzative della condotta.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice evidenzia l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato e può fondarsi su elementi negativi come l'organizzazione dell'attività illecita, la gravità del fatto e il contesto di inserimento nei traffici illeciti; la mera incensuratezza non basta di per sé a imporre il beneficio.
  • La determinazione della pena e degli aumenti per continuazione è insindacabile in cassazione se il giudice di merito espone ragioni non arbitrarie e non contraddittorie, correlate alla gravità concreta dei fatti e al numero degli episodi o degli oggetti illeciti coinvolti.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, eventualmente elevata nei limiti consentiti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioDetenzione di armiImpugnazioni
RamiStupefacentiArmiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

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