Sentenza n. 239/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento - della Determinazione Area Tecnica n. 339 del 05.11.2025, numero registro generale 474 del 05.11.2025 del Comune di Ripalimosani, avente ad oggetto “Grim Scarl procedura di gara per il servizio di contact center remoto e gestione emergenza h24 – gestione servizi di Backoffice – integrazione servizi di intelligenza artificiale per assistente virtuale per il servizio idrico. Aggiudicazione definitiva”, con la quale veniva disposta l’aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto della Determina stessa in favore della Tecnocall srl; - di tutti i verbali di gara; - del Bando di gara; - del Capitolato speciale di gara, nella parte in cui: a) sebbene sia prevista l’erogazione di un servizio di “assistenza diretta (gestione sportelli al pubblico) tramite attività di front office” da rendersi all’interno della sede istituzionale di Campobasso della Grim Scarl, quantifica in euro 0,00 i costi per oneri per la sicurezza da interferenza; prevede che “non vi sono rischi di interferenze ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e che pertanto i costi relativi alla sicurezza sono pari ad euro 0,00, considerato che il servizio in oggetto è di natura esclusivamente intellettuale”; - del Disciplinare di gara nella parte in cui stabilisce che “L’importo degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze sono pari a € 0, poiché il servizio in oggetto viene eseguito all’esterno dei locali GRIM, attraverso l’utilizzo delle attrezzature di lavoro del Fornitore”; - della nota GRIM del 7.11.2025 n. prot. 28598/25; - di ogni altro atto e/o provvedimento – anche di estremi sconosciuto – presupposto, conseguenziale e, comunque, connesso. nonché’ per l’annullamento e/o dichiarazione di inefficacia - del contratto pubblico ove nelle more stipulato con l’aggiudicataria; nonché ancora per l’accertamento ai sensi dell'articolo 116, comma II c.p.a. dell’illegittimità del parziale diniego di accesso agli atti di gara, risultando oscurata l’offerta tecnica della aggiudicataria in assenza di comunicazione di alcuna decisione sulla richiesta di oscuramento; Nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto di accesso e dell’emanazione dell’ordine di esibizione dei documenti o comunque ove esistente del provvedimento con il quale l'Amministrazione ha disposto l'oscuramento dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione definitiva del servizio di contact center, gestione emergenze, backoffice e integrazione di servizi di intelligenza artificiale, nonché clausole della lex specialis che indicavano in euro 0 i costi della sicurezza da interferenze; domanda di inefficacia del contratto e di accesso all’offerta tecnica oscurata dell’aggiudicataria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione in favore dell’aggiudicataria e gli atti di gara deducendo, con un unico articolato motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, l’eccesso di potere per erronea rappresentazione dei fatti e la nullità degli atti di gara. Ha contestato l’indicazione pari a zero dei costi della sicurezza da interferenze, sostenendo che una parte del servizio, consistente in attività di supporto tramite sportello di front-end, avrebbe dovuto essere svolta presso i locali della committente e che il servizio non avrebbe avuto natura esclusivamente intellettuale. Ha inoltre proposto domanda ex art. 116, comma 2, c.p.a. per ottenere l’ostensione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, ritenendo illegittimo l’oscuramento di ampie parti dell’offerta in assenza di adeguata motivazione. La controinteressata e la stazione appaltante hanno eccepito la tardività del ricorso, ritenendo immediatamente escludenti le clausole relative ai costi della sicurezza, e hanno contestato anche la tardività dell’istanza di accesso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tardivo e, comunque, infondato nel merito. Le clausole della lex specialis che indicavano in euro 0 i costi della sicurezza da interferenze erano immediatamente escludenti, poiché equiparabili alla mancata indicazione di una voce di costo necessaria e idonee a incidere direttamente sulla formulazione dell’offerta e sul calcolo della convenienza tecnica ed economica. Pertanto avrebbero dovuto essere impugnate entro il termine decorrente dalla pubblicazione del bando, avvenuta il 29 maggio 2025, senza attendere l’aggiudicazione. Nel merito, il Collegio ha ritenuto legittima la previsione: la maggior parte delle prestazioni doveva essere svolta all’esterno dei locali della committente, senza interferenza tra il personale delle parti; la parte residuale da svolgere presso la sede della committente aveva natura sostanzialmente consulenziale e intellettuale, riguardando supporto al gruppo interno, aggiornamento, accounting, formazione e conduzione del contact center. Per i servizi di natura intellettuale non era dovuta la stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, d.lgs. n. 81/2008 e dell’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023. La precedente domanda ex art. 116 c.p.a. era stata già dichiarata irricevibile con sentenza non definitiva n. 41/2026. Il contratto non è stato dichiarato inefficace. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 26, comma 2, d.lgs. 81/2008
cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e coordinare gli interventi informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze
La disposizione rileva ai fini della necessità di considerare e coordinare i rischi interferenziali tra committente e appaltatore.
art. 26, comma 3-bis, d.lgs. 81/2008
I servizi di natura intellettuale sono sottratti all’obbligo di stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
art. 26, comma 5, d.lgs. 81/2008
nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione [...] devono essere specificamente indicati a pena di nullità [...] i costi relativi alla sicurezza del lavoro [...] I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso
La norma impone l’indicazione specifica dei costi della sicurezza nei contratti di appalto; la mancata indicazione o l’indicazione pari a zero può assumere rilievo come clausola immediatamente escludente quando incide sulla formulazione dell’offerta.
Richiamato per le verifiche dei requisiti generali e speciali prima dell’aggiudicazione definitiva.
Richiamato quale base della delega al Comune dell’attività di committenza ausiliaria da parte della stazione appaltante non qualificata.
art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023
Esclude, secondo il TAR, l’obbligo di indicazione dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso per i servizi di natura intellettuale.
Fondava la domanda di accesso proposta nel giudizio, già dichiarata irricevibile con precedente sentenza non definitiva.
Richiamato quale disciplina processuale del rito relativo alle controversie in materia di affidamento di contratti pubblici.
Massime di principio
- Le clausole della lex specialis devono essere impugnate unitamente all’atto applicativo che rende attuale la lesione, salvo che siano immediatamente escludenti, ossia tali da precludere ab origine la partecipazione o l’utile conseguimento dell’aggiudicazione, incidere direttamente sulla formulazione dell’offerta o rendere impossibile il calcolo della convenienza tecnica ed economica.
- L’indicazione nella lex specialis dei costi della sicurezza da interferenze in misura pari a zero può essere assimilata alla loro omessa indicazione e costituire clausola immediatamente escludente quando incide sulla corretta elaborazione dell’offerta e sulla valutazione della convenienza economica della partecipazione.
- La qualificazione di un servizio come intellettuale dipende dalle sue caratteristiche oggettive: sono intellettuali le prestazioni professionali, personali e consulenziali, consistenti nell’ideazione di soluzioni, nell’elaborazione di pareri o nel supporto specialistico prevalente rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi; non lo sono le attività meramente ripetitive e standardizzate.
- La presenza di personale dell’appaltatore presso i locali del committente non esclude automaticamente la natura intellettuale del servizio né impone, da sola, l’indicazione dei costi della sicurezza, quando le prestazioni svolte siano oggettivamente consulenziali e rientrino nell’esenzione prevista per i servizi intellettuali.
- La legittimità dell’indicazione pari a zero dei costi della sicurezza può risultare dalla valutazione complessiva della lex specialis: l’assenza di interferenze per le prestazioni svolte all’esterno dei locali del committente e la natura intellettuale della parte residuale svolta presso tali locali possono giustificare tale indicazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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