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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39529/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Due soggetti avevano proposto opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore di una banca per somme residue derivanti da uno scoperto di conto corrente e da un mutuo chirografario. Nel merito, il giudice di primo grado aveva escluso la tardività della notifica del decreto e la nullità del tasso del mutuo, disponendo poi il ricalcolo del conto; in appello la decisione era stata parzialmente riformata, con revoca del decreto ingiuntivo e rideterminazione dei reciproci dare-avere. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 1421 e 1815, comma 2, c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso l'usurarietà del tasso, senza rilevare d'ufficio la nullità delle clausole interessi; 2) violazione degli artt. 1469-bis e 1469-quinquies c.c. e dell'art. 1421 c.c., lamentando il mancato rilievo officioso della vessatorietà/nullità di protezione delle clausole del mutuo qualificato come credito al consumo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte territoriale aveva comunque affrontato la questione dell'usurarietà, accertando in fatto che il tasso convenzionale non superava il tasso soglia per la categoria negoziale di riferimento; tale accertamento non era stato specificamente censurato in cassazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per genericità, poiché i ricorrenti non avevano indicato quale concreta clausola vessatoria fosse stata trascurata né quale affermazione della sentenza impugnata fosse in contrasto con la disciplina invocata; inoltre la questione non risultava compiutamente allegata nei gradi di merito e richiedeva accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma richiamata per denunciare in cassazione violazione o falsa applicazione di legge; il motivo deve però essere specifico e riferito a una reale ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 1421 c.c.

    la nullità è in via generale rilevabile d'ufficio, ma la sua deduzione in cassazione non è ammessa se richiede nuovi accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito.

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    richiamato in tema di pattuizioni usurarie nel mutuo; la Corte ha escluso che, nel caso concreto, fosse dimostrato il superamento del tasso soglia.

  • artt. 1469-bis e 1469-quinquies c.c.

    invocati come disciplina di protezione delle clausole vessatorie; la censura è stata dichiarata inammissibile per genericità e per mancata deduzione in fatto nei precedenti gradi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato, applicato in conseguenza del rigetto.

Massime di principio

  • La rilevabilità d'ufficio della nullità non esonera la parte dall'onere di indicare in modo specifico la clausola o il vizio dedotto e di averne introdotto la questione nei gradi di merito, quando la censura in cassazione richieda accertamenti di fatto ulteriori.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge è infondato se la sentenza impugnata ha già risolto la questione con un accertamento in fatto non specificamente censurato, specie in tema di superamento o meno del tasso soglia nei rapporti di mutuo.
  • La deduzione di nullità di protezione o di clausole vessatorie non può essere prospettata per la prima volta in cassazione se la sua esame presuppone verifiche fattuali non compiute nei precedenti gradi di giudizio.
  • Nel giudizio di legittimità la censura deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di principi astratti, senza individuare l'errore decisorio concreto, rende il motivo inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieMutuoConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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