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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37258/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa aeronautica)

La controversia

La controversia nasce dal conflitto tra un segno distintivo usato di fatto da una compagnia aerea corsa fin dal 2004 e poi come marchio registrato in Francia nel 2006, e l’acquisto, da parte di una società maltese operante in altro settore, del marchio francese originariamente registrato da un terzo nel 1995, con successiva registrazione del marchio italiano e del nome a dominio "aircorsica.it". La società ricorrente aveva agito per far valere la propria privativa in Italia, chiedendo l’inibitoria dell’uso del segno e il risarcimento dei danni; in primo grado le domande erano state respinte e, in parziale accoglimento delle riconvenzionali, era stata dichiarata la nullità del marchio italiano per difetto di novità per effetto del preuso di fatto nel territorio italiano, con ulteriori inibitorie e pubblicazione della sentenza. In appello, oltre al rigetto dell’impugnazione principale, la società ricorrente era stata condannata anche al risarcimento dei danni e al trasferimento del nome a dominio. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione manifestamente illogica, assumendo un contrasto tra l’accertato mancato uso del marchio in Italia e il rilievo dell’uso del sito web per promuovere servizi aerei, oltre alla pretesa necessità di considerare prevalente il marchio registrato francese del 1995; (2) ancora nullità della sentenza per asserito contrasto tra la valorizzazione del sito internazionale come strumento di conoscibilità in Italia e l’irrilevanza attribuita ai dépliant non aggiornati, con reiterazione della tesi sulla prevalenza del marchio registrato sul domain name; (3) violazione delle norme del codice della proprietà industriale sul rapporto tra marchio e nome a dominio, sostenendo che il trasferimento del dominio fosse illegittimo perché la ricorrente era pur sempre titolare del marchio italiano per altre classi merceologiche. La Corte ha ritenuto i primi due motivi infondati quanto alla dedotta nullità e inammissibili nella parte in cui sollecitavano una rivalutazione del merito; il terzo motivo è stato giudicato infondato perché il trasferimento del nome a dominio è stato ritenuto legittimo alla luce dell’uso confusorio e apparente del sito per servizi di trasporto aereo, dell’art. 22 c.p.i. e dei rimedi previsti dagli artt. 118 e 133 c.p.i.

La decisione

Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello superasse il minimo costituzionale, che le censure mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e che, nel merito, fosse corretta la decisione di confermare la nullità del marchio registrato dalla ricorrente per difetto di novità, in ragione del preuso di fatto del segno "Air Corsica" da parte delle resistenti, nonché la condanna al trasferimento del nome a dominio "aircorsica.it". La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo nei casi estremi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile; non basta il semplice difetto di sufficienza o di persuasività.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione deve superare il minimo costituzionale; nel caso concreto tale soglia è stata ritenuta rispettata.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Non consente di trasformare in vizio di nullità una critica sostanzialmente rivolta al merito della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma, non è più possibile censurare in cassazione la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 12, comma 1, lett. b), c.p.i.

    Un marchio d'impresa non può essere registrato quando corrisponda a un nome a dominio di fatto già utilizzato da altri soggetti.

  • art. 22 c.p.i.

    È vietato l'uso di nomi a dominio identici o simili al marchio altrui quando possa crearsi confusione nel pubblico o si possa trarre indebito vantaggio dalla rinomanza del segno.

  • art. 118, comma 6, c.p.i.

    In caso di registrazione o uso illecito del nome a dominio aziendale, è previsto, in alternativa alla revoca, il trasferimento del dominio all'avente diritto.

  • art. 133 c.p.i.

    Conferma il rimedio del trasferimento del nome a dominio a favore del titolare legittimato, su sua richiesta, salve altre tutele.

  • art. 15, n. 1, lett. c), Reg. 44/2001

    Richiamato per valorizzare l'idoneità del sito internet a rendere conoscibile l'attività anche nel mercato italiano, data la natura internazionale dei servizi e l'indicazione di itinerari transfrontalieri.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La nullità della sentenza per vizio di motivazione è configurabile solo in presenza di anomalie motivazionali radicali; non è ammesso in cassazione sindacare la mera insufficienza, contraddittorietà o non condivisibilità della motivazione.
  • Le censure che, sotto la veste di violazione di legge o nullità della sentenza, mirano a una nuova valutazione delle prove e dei fatti sono inammissibili in sede di legittimità quando la decisione di merito sia sorretta da un percorso argomentativo comprensibile e coerente.
  • Nel conflitto tra marchio registrato e segno già usato di fatto, il requisito della novità può mancare se risulta un preuso effettivo del segno nel territorio rilevante, con conseguente nullità della successiva registrazione.
  • Per i nomi a dominio, l'uso di un dominio identico o simile a un marchio altrui è illecito quando sia idoneo a creare confusione nel pubblico o a sfruttare la rinomanza del segno, indipendentemente dalla diversità complessiva delle attività economiche svolte dalle parti.
  • Il trasferimento del nome a dominio è rimedio legittimo quando il dominio sia stato utilizzato in violazione dei diritti anteriori altrui e risulti collegato a messaggi pubblicitari o servizi solo apparenti, capaci di ingenerare confusione.

Come è indicizzato

MaterieMarchiDiritto d'autoreImpugnazioni
RamiProprietà intellettualeProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

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