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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8270/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame (3/6/2024) che aveva rigettato l'appello cautelare contro il sequestro preventivo del deposito commerciale e di ingenti quantitativi di prodotti petroliferi (gasolio per autotrazione, gasolio agricolo, oli lubrificanti, additivo AdBlue). Il sequestro era stato disposto in relazione a contestate condotte di frode documentale e contrabbando fiscale (falsificazione della documentazione semplificata di accompagnamento, interposizione di imprese cartiere, cessione di prodotto agevolato per destinazione a usi soggetti a maggiore imposta), con contestazione di reati ai sensi degli artt. 81, 110, 483, 640 comma 2 c.p. e delle norme sull'accisa (d.lgs. n. 504/1995). In cassazione la difesa deduceva, in sintesi: carenza/omessa motivazione in ordine ai presupposti del sequestro preventivo impeditivo (fumus commissi delicti e periculum in mora) e mancata pronuncia specifica sulla sequestrabilità dei prodotti petroliferi stoccati presso il deposito (sostanzialmente estranei, secondo la difesa, alla commissione del reato), nonché assenza del necessario nesso tra alcune "res" e il reato di contrabbando.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per preclusione delle questioni sollevate: i rilievi sostanziali sulla sequestrabilità dei prodotti petroliferi e sul nesso tra beni e reato non erano stati dedotti in sede di riesame e pertanto costituivano novità non proponibile in Cassazione. La Corte richiama il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame è ammesso solo per violazione di legge e che non possono essere introdotte per la prima volta questioni che implicano valutazioni di merito. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000, con riferimento all'art. 616 c.p.p. e all'art. 1, comma 64, L. n. 103/2017.

Norme richiamate

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Disciplina l'ammissibilità del ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali; la Corte ricorda che è ammesso per violazione di legge e per vizi motivazionali radicali.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai motivi di nullità/omessa motivazione invocati dalla difesa; la Corte ne richiede corretta prospettazione nei gradi precedenti.

  • art. 44 d.lgs. n. 504/1995

    Norma sul sequestro preventivo impeditivo in tema di prodotti sottoposti ad accisa; oggetto del contrasto sulla portata della misura in relazione ai beni effettivamente funzionali al reato.

  • artt. 40, 41, 43 d.lgs. n. 504/1995

    Norme relative alle violazioni in materia di accise che individuano i reati e le relative sanzioni; la difesa contestava l'applicazione del sequestro a beni non funzionali al reato.

  • artt. 81, 110, 483, 640 comma 2 c.p.

    Articolato penale contestato: concorso, falsità documentale e truffa/frode ai danni dell'Erario; costituisce il quadro fattuale che ha giustificato il sequestro preventivo iniziale.

  • art. 49 d.lgs. n. 504/1995

    Richiamato quale norma collegata alla disciplina dell'accisa nella imputazione; la Corte non entra nel merito della qualificazione fattuale ma valuta la rispondenza procedurale dei rimedi impugnati.

  • art. 606, comma terzo e art. 609, comma secondo cod. proc. pen.

    Richiamati a sostegno del principio di preclusione: questioni che implicano valutazioni di fatto non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione, salvo rare eccezioni.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condanna della ricorrente.

  • art. 1, comma 64, L. n. 103/2017

    Consente di aumentare la sanzione oltre il massimo previsto dall'art. 616 c.p.p.; la Corte esercita tale facoltà determinando la somma a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • In cassazione contro ordinanze di riesame è ammissibile solo la censura per violazione di legge o vizi motivazionali radicali; non è luogo per riformare valutazioni di merito non previamente svolte nei gradi di giudizio.
  • Le questioni che implicano valutazioni di fatto o di prova (es. rapporto tra beni sequestrati e reato, valutazione del fumus e del periculum) devono essere tempestivamente e chiaramente prospettate nei motivi di gravame in sede di riesame/appello, altrimenti sono precluse in Cassazione.
  • Il sequestro preventivo di beni sottoposti ad accisa può essere disposto quando sussista un nesso funzionale tra le "res" e la commissione del reato (beni usati o destinati all'illecito) e quando emergano fumus commissi delicti e periculum in mora; la richiesta di dissequestro deve contestare specificamente questi elementi già in sede di gravame.
  • La mancanza di una pronuncia di riesame su doglianze effettivamente sollevate costituisce una possibile via di ricorso, ma non giustifica l'introduzione di motivi nuovi in Cassazione.
  • Chi contesta la sequestrabilità di beni altrui o la sproporzione/indebita estensione della misura cautelare deve richiedere e motivare specificamente il riesame in grado di appello, pena la perdita della possibilità di sindacare tali censure in sede di legittimità.

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