Cassazione Penale, Sentenza n. 8270/2025 del 28/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame (3/6/2024) che aveva rigettato l'appello cautelare contro il sequestro preventivo del deposito commerciale e di ingenti quantitativi di prodotti petroliferi (gasolio per autotrazione, gasolio agricolo, oli lubrificanti, additivo AdBlue). Il sequestro era stato disposto in relazione a contestate condotte di frode documentale e contrabbando fiscale (falsificazione della documentazione semplificata di accompagnamento, interposizione di imprese cartiere, cessione di prodotto agevolato per destinazione a usi soggetti a maggiore imposta), con contestazione di reati ai sensi degli artt. 81, 110, 483, 640 comma 2 c.p. e delle norme sull'accisa (d.lgs. n. 504/1995). In cassazione la difesa deduceva, in sintesi: carenza/omessa motivazione in ordine ai presupposti del sequestro preventivo impeditivo (fumus commissi delicti e periculum in mora) e mancata pronuncia specifica sulla sequestrabilità dei prodotti petroliferi stoccati presso il deposito (sostanzialmente estranei, secondo la difesa, alla commissione del reato), nonché assenza del necessario nesso tra alcune "res" e il reato di contrabbando.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per preclusione delle questioni sollevate: i rilievi sostanziali sulla sequestrabilità dei prodotti petroliferi e sul nesso tra beni e reato non erano stati dedotti in sede di riesame e pertanto costituivano novità non proponibile in Cassazione. La Corte richiama il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame è ammesso solo per violazione di legge e che non possono essere introdotte per la prima volta questioni che implicano valutazioni di merito. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000, con riferimento all'art. 616 c.p.p. e all'art. 1, comma 64, L. n. 103/2017.
Norme richiamate
Disciplina l'ammissibilità del ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali; la Corte ricorda che è ammesso per violazione di legge e per vizi motivazionali radicali.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai motivi di nullità/omessa motivazione invocati dalla difesa; la Corte ne richiede corretta prospettazione nei gradi precedenti.
Norma sul sequestro preventivo impeditivo in tema di prodotti sottoposti ad accisa; oggetto del contrasto sulla portata della misura in relazione ai beni effettivamente funzionali al reato.
artt. 40, 41, 43 d.lgs. n. 504/1995
Norme relative alle violazioni in materia di accise che individuano i reati e le relative sanzioni; la difesa contestava l'applicazione del sequestro a beni non funzionali al reato.
artt. 81, 110, 483, 640 comma 2 c.p.
Articolato penale contestato: concorso, falsità documentale e truffa/frode ai danni dell'Erario; costituisce il quadro fattuale che ha giustificato il sequestro preventivo iniziale.
Richiamato quale norma collegata alla disciplina dell'accisa nella imputazione; la Corte non entra nel merito della qualificazione fattuale ma valuta la rispondenza procedurale dei rimedi impugnati.
art. 606, comma terzo e art. 609, comma secondo cod. proc. pen.
Richiamati a sostegno del principio di preclusione: questioni che implicano valutazioni di fatto non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione, salvo rare eccezioni.
Norma che dispone la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condanna della ricorrente.
art. 1, comma 64, L. n. 103/2017
Consente di aumentare la sanzione oltre il massimo previsto dall'art. 616 c.p.p.; la Corte esercita tale facoltà determinando la somma a carico della ricorrente.
Massime di principio
- In cassazione contro ordinanze di riesame è ammissibile solo la censura per violazione di legge o vizi motivazionali radicali; non è luogo per riformare valutazioni di merito non previamente svolte nei gradi di giudizio.
- Le questioni che implicano valutazioni di fatto o di prova (es. rapporto tra beni sequestrati e reato, valutazione del fumus e del periculum) devono essere tempestivamente e chiaramente prospettate nei motivi di gravame in sede di riesame/appello, altrimenti sono precluse in Cassazione.
- Il sequestro preventivo di beni sottoposti ad accisa può essere disposto quando sussista un nesso funzionale tra le "res" e la commissione del reato (beni usati o destinati all'illecito) e quando emergano fumus commissi delicti e periculum in mora; la richiesta di dissequestro deve contestare specificamente questi elementi già in sede di gravame.
- La mancanza di una pronuncia di riesame su doglianze effettivamente sollevate costituisce una possibile via di ricorso, ma non giustifica l'introduzione di motivi nuovi in Cassazione.
- Chi contesta la sequestrabilità di beni altrui o la sproporzione/indebita estensione della misura cautelare deve richiedere e motivare specificamente il riesame in grado di appello, pena la perdita della possibilità di sindacare tali censure in sede di legittimità.
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