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Sentenza

Sentenza del 16/07/2024 n. 19609 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate, a seguito di indagini della Guardia di Finanza, aveva emesso un avviso di accertamento relativo al 2010, contestando maggiori redditi non dichiarati ai fini IRPEF, IVA e IRAP sulla base di versamenti e prelevamenti dai conti correnti del contribuente. A.A. aveva contestato, tra l’altro, l’accesso della Guardia di Finanza presso lo studio professionale, asseritamente ad uso promiscuo con l’abitazione, sostenendo che mancava l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica e che gli atti acquisiti fossero inutilizzabili. In Cassazione ha proposto tre motivi: vizio di motivazione per il presunto collegamento tra accesso e accertamenti bancari; violazione dell’art. 52 del D.P.R. n. 600/1973 per l’accesso senza autorizzazione; ulteriore vizio di motivazione per l’omesso esame di certificati amministrativi e comunali. La CTP di Como aveva respinto il ricorso e la CTR della Lombardia aveva rigettato l’appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi e, quindi, l’intero ricorso. Il primo e il terzo motivo, relativi alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione dei documenti, erano inammissibili anche perché la decisione di primo grado e quella d’appello erano conformi e il ricorrente non aveva indicato differenze nelle rispettive ricostruzioni fattuali. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la CTR aveva affermato, con una motivazione non efficacemente censurata, che l’accertamento si fondava sugli accertamenti bancari regolarmente autorizzati, non sulle acquisizioni effettuate durante l’accesso; inoltre, la valutazione secondo cui non era stato provato l’uso promiscuo dello studio era un apprezzamento di merito non rinnovabile in Cassazione. A.A. è stato condannato a pagare all’Agenzia delle Entrate le spese processuali, liquidate in 2.500 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, nonché l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Nel caso di specie il contribuente neppure allega che tra la decisione di primo e di secondo grado siano riscontrabili differenze.

    In presenza di decisioni conformi nei due gradi di merito, la censura sul fatto non è ammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni fattuali poste a base delle due decisioni. Nel caso concreto, inoltre, la contestazione del travisamento e della valutazione probatoria non consentiva di ottenere un nuovo esame dei fatti in Cassazione.

  • Art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse

    La doppia conforme preclude il ricorso per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. se non sono specificate e dimostrate differenze tra le ricostruzioni fattuali dei due giudici di merito.

  • Art. 395, n. 4, c.p.c.

    il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c.

    La svista percettiva sul contenuto oggettivo di una prova può essere fatta valere con revocazione per errore di fatto, se ne ricorrono i presupposti; quando invece la questione probatoria è stata oggetto di decisione, il vizio va dedotto nei limiti e con gli strumenti processuali appropriati.

  • Art. 52 del D.P.R. n. 600/1973

    la CTR adotta una doppia motivazione, ed afferma innanzitutto che l'autorizzazione della Procura della Repubblica non era dovuta, perché l'atto impositivo traeva fondamento dagli accertamenti bancari "regolarmente autorizzati" eseguiti sui conti correnti riferibili al contribuente, e non sulle acquisizioni effettuate in sede di accesso

    Nel caso deciso, la contestazione sull’autorizzazione per l’accesso allo studio non ha invalidato l’accertamento perché la CTR ha ritenuto che l’imposizione si fondasse su autonomi accertamenti bancari regolarmente autorizzati, non sui dati acquisiti durante l’accesso. La sentenza non stabilisce in astratto che l’autorizzazione sia sempre superflua per accedere a locali ad uso promiscuo.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    In sostanza il contribuente domanda, inammissibilmente, di riesaminare l'intero contenuto degli atti processuali, rinnovando il giudizio sul fatto che compete al giudice del merito.

    Il motivo di ricorso per violazione di legge non può essere usato per ottenere dalla Cassazione un nuovo esame degli atti e delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti accertati dal giudice di merito.

  • Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., e art. 132, n. 4, c.p.c.

    il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante

    La valutazione delle prove non legali appartiene al giudice di merito e non è riesaminabile in Cassazione. Il sindacato sulla motivazione tramite l’art. 360, n. 4, c.p.c. è limitato alle anomalie motivazionali radicali che integrano una violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile ottenere un nuovo giudizio sul fatto o una rivalutazione complessiva delle prove: occorre denunciare uno specifico vizio consentito dalla legge e indicare con precisione il fatto decisivo omesso o l’errore processuale rilevante.
  • Se primo e secondo grado hanno deciso sulla base di ricostruzioni fattuali conformi, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve indicare le differenze tra le ragioni di fatto delle due decisioni; altrimenti è inammissibile.
  • La censura relativa a un accesso fiscale deve confrontarsi con la concreta base dell’accertamento: se l’imposizione poggia su dati bancari autonomamente acquisiti e autorizzati, contestare l’accesso ai locali non basta, da solo, a invalidare l’accertamento.
  • Chi sostiene che uno studio professionale sia utilizzato anche come abitazione deve provare tale uso promiscuo con elementi pertinenti e attuali; la sufficienza degli elementi probatori è valutata dal giudice di merito e, di regola, non può essere ridiscussa in Cassazione.
  • La svista percettiva sul contenuto oggettivo di una prova può ricadere nell’errore revocatorio, mentre la contestazione della valutazione o della lettura della prova già discussa deve essere proposta con il mezzo processuale appropriato e nei relativi limiti.

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