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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38705/2023 del 22/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputato con più censure: 1) violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. in relazione alla affermazione di responsabilità e alla sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo); 2) violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per omessa motivazione circa l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; 3) violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per omessa motivazione sulla concessione delle attenuanti generiche; 4) violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per omessa motivazione sulla richiesta di sospensione condizionale della pena. Il ricorso è stato esaminato dalla Corte di cassazione.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile il primo motivo (sussistenza dell'elemento soggettivo) ritenendolo reiterativo: la Corte d'Appello aveva correttamente ritenuto la responsabilità sulla base della prova della disponibilità di tessere sanitarie di provenienza furtiva e della mancata, non convincente, giustificazione sull'origine, richiamando consolidata giurisprudenza circa la prova del dolo anche per presunzioni tratte dall'omessa indicazione della provenienza. Ha invece accolto gli altri motivi per insufficiente motivazione: la Corte d'Appello non si è pronunciata né sulla possibilità di applicare la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., né sulle attenuanti generiche, né sulla sospensione condizionale della pena. Per tali profili la sentenza è stata annullata e rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova per nuovo giudizio limitatamente ai punti omessi.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. e) c.p.p.

    Usato come parametro per valutare l'adeguatezza della motivazione delle decisioni di merito: la Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente reiterativo e inammissibile quando attiene alla valutazione della responsabilità già adeguatamente motivata, ma ha ritenuto fondate le doglianze quando la Corte d'Appello ha omesso di motivare su specifiche richieste (art. 131-bis, attenuanti, sospensione).

  • art. 131-bis c.p.

    Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto o su presupposti analoghi: la Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia omesso di valutare la possibile applicabilità della causa di non punibilità in relazione al riconoscimento dell'ipotesi attenuata di ricettazione, omissione che comporta annullamento con rinvio.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato quale disposizione procedurale per la sintesi dei motivi di ricorso in cassazione; indica le modalità di riassunto dei motivi in atti.

Massime di principio

  • La disponibilità di documenti personali altrui, provenienti fuori dai canali ordinari, e l'assenza di una spiegazione convincente sull'origine può fondare la responsabilità per ricettazione: il dolo può essere desunto dalla mancata indicazione della provenienza.
  • La prova del dolo nella ricettazione può essere raggiunta anche per forma eventuale quando il soggetto abbia consapevolmente accettato il rischio della illecita provenienza; non è richiesto che l'imputato provi la provenienza, ma che fornisca una spiegazione attendibile (onere di allegazione).
  • In ipotesi di possesso di beni smarriti che mantengono segni di legittimo possesso (es. tessere, carte), l'impossessamento senza restituzione può integrare il reato di furto e la successiva circolazione integra ricettazione; tale principio si estende anche a tessere sanitarie identificative.
  • La mancata motivazione su questioni rilevanti richieste dalle parti (applicazione di cause di non punibilità, riconoscimento di attenuanti, concessione della sospensione condizionale della pena) determina l'annullamento della decisione di merito e il rinvio per nuovo esame.
  • La qualificazione del "fine di profitto" nella ricettazione può, secondo giurisprudenza recente, non limitarsi a interesse patrimoniale ed essere interpretata in senso più ampio; tuttavia la sua valutazione deve risultare adeguatamente motivata.
  • In situazioni analoghe è fondamentale che il giudice di merito: 1) valuti e motivi espressamente sulle eccezioni e sulle richieste difensive (attenuanti, sospensione, cause di non punibilità); 2) richieda o valuti elementi probatori emersi dalla spiegazione dell'imputato; 3) segua i principi del libero convincimento tecnico-giuridico richiamati in giurisprudenza.

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