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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38689/2023 del 22/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la conferma della condanna per detenzione e trasporto di cocaina (2,435 kg principio attivo) con quattro motivi: 1) nullità della consulenza tecnica e violazione del diritto di difesa per assenza di formale conferimento dell'incarico e rimozione dei sigilli senza la difesa; 2) vizio di motivazione e inversione dell'onere della prova nel riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità (ricorso eccessivo al mero dato ponderale senza motivazione specifica); 3) vizio di motivazione nel diniego delle attenuanti generiche, con valutazione insufficiente dell'incensuratezza e ruolo marginale dell'imputato e presunta inversione dell'onere della prova; 4) errore nella quantificazione della pena aggravata, poiché l'aumento è stato fissato al massimo nonostante pena-base nel minimo edittale.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i primi tre motivi: la consulenza tecnica non richiede forme particolari e la polizia giudiziaria può validamente effettuare l'analisi di laboratorio ai sensi degli artt.55 e 348 c.p.p.; non sussiste nullità né violazione del diritto di difesa, e comunque l'atto era ripetibile e la scelta del rito abbreviato avrebbe sanato eventuali vizi non assoluti; l'aggravante per ingente quantità è stata valutata correttamente sulla base della consistente quantità detenuta e dell'assenza di indicatori contrari, senza indebita inversione dell'onere della prova; il diniego delle attenuanti generiche è motivato secondo la giurisprudenza consolidata e la valutazione di merito non è sindacabile in cassazione. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per essere stato sollevato per la prima volta in cassazione (art.606, comma 3 c.p.p.). Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1; art. 80, comma 2

    Art.73, comma 1 punisce la detenzione/traffico di stupefacenti; art.80, comma 2 introduce l'aggravante per l'ingente quantità. La Corte ha confermato la sussistenza del reato e l'applicabilità dell'aggravante sulla base del consistente peso della cocaina e dell'assenza di elementi contrari.

  • art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma sulla declaratoria di nullità in relazione alla lesione delle garanzie difensive. La Corte ha ritenuto che non sussistesse una violazione rilevante delle garanzie difensive idonea a determinare la nullità.

  • art. 261, cod. proc. pen.

    Stabilisce le modalità di rimozione dei sigilli e la necessità della presenza dell'autorità giudiziaria procedente; la Corte ha interpretato la norma nel senso che in fase di indagini preliminari il pubblico ministero assolve alla funzione dell'autorità giudiziaria e non è sempre obbligatoria la presenza della difesa.

  • art. 359, cod. proc. pen.

    Disciplina l'attività peritale e il contraddittorio; la Corte ha ritenuto che, trattandosi di attività investigativa ripetibile, il procedimento poteva svolgersi senza il preventivo contraddittorio con la difesa.

  • art. 55, cod. proc. pen.

    Attribuisce alla polizia giudiziaria i compiti investigativi; la sentenza afferma che la polizia può compiere analisi tecniche funzionali a preservare le fonti di prova.

  • art. 348, cod. proc. pen.

    Consente alla polizia giudiziaria di avvalersi di terzi esperti per attività tecniche; la Corte ha richiamato questa disposizione per legittimare l'analisi di laboratorio svolta dalla polizia o da esperti incaricati.

  • art. 177, cod. proc. pen.

    Principio di tassatività delle nullità processuali; la Corte ha applicato questo principio per escludere sanzioni automatiche per difetti formali non previsti dalla legge come nullità rilevanti.

  • art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.

    Prevede che alcune nullità non assolute possano essere sanate; la Corte ha ritenuto che la scelta del rito abbreviato da parte dell'imputato avrebbe sanato eventuali vizi non assoluti relativi alla consulenza.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Limita il sindacato della Cassazione ai motivi effettivamente proposti in grado di appello; la Corte ha escluso l'esame del motivo sulla quantificazione della pena perché introdotto solo in cassazione.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale norma e fissato la somma a 3.000 euro.

Massime di principio

  • Il conferimento formale di un incarico di consulenza da parte del pubblico ministero non richiede particolari formalità: l'assenza di un atto scritto antecedente non determina automaticamente nullità.
  • La polizia giudiziaria può svolgere analisi tecniche e avvalersi di esperti per tutelare le fonti di prova (artt.55 e 348 c.p.p.); tali attività, se ripetibili, non impongono sempre il preventivo contraddittorio con la difesa.
  • La rimozione dei sigilli in fase di indagini preliminari richiede la presenza dell'autorità giudiziaria procedente (tipicamente il P.M.), ma non sempre la presenza della difesa; quindi l'assenza dei difensori non è di per sé automaticamente lesiva del diritto di difesa.
  • L'aggravante per ingente quantità può essere riconosciuta sulla base del dato ponderale quando manchino elementi contrari: il peso rilevante, unitamente all'assenza di indicatori di destinazione diversa, giustifica il riconoscimento senza che la sola difesa debba fornire prova positiva contraria.
  • Il diniego delle attenuanti generiche non richiede necessariamente la ricostruzione di ulteriori fatti di disvalore; è sufficiente l'assenza di un quid pluris apprezzabile a favore dell'imputato, valutazione tipicamente di merito non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
  • Questioni di diritto o di fatto non sollevate in appello non possono essere esaminate dalla Corte di cassazione; introdurle per la prima volta in cassazione le rende inammissibili ex art.606 c.p.p.
  • Alcuni vizi procedurali non assoluti possono essere sanati dalla scelta successiva del rito abbreviato (art.438 c.p.p.); pertanto la scelta del rito può incidere sulla rilevanza delle censure processuali.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese e pagamento alla cassa delle ammende), con entità commisurata dalla Corte in base al tenore del ricorso.

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