Cassazione Penale, Sentenza n. 38689/2023 del 22/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la conferma della condanna per detenzione e trasporto di cocaina (2,435 kg principio attivo) con quattro motivi: 1) nullità della consulenza tecnica e violazione del diritto di difesa per assenza di formale conferimento dell'incarico e rimozione dei sigilli senza la difesa; 2) vizio di motivazione e inversione dell'onere della prova nel riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità (ricorso eccessivo al mero dato ponderale senza motivazione specifica); 3) vizio di motivazione nel diniego delle attenuanti generiche, con valutazione insufficiente dell'incensuratezza e ruolo marginale dell'imputato e presunta inversione dell'onere della prova; 4) errore nella quantificazione della pena aggravata, poiché l'aumento è stato fissato al massimo nonostante pena-base nel minimo edittale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i primi tre motivi: la consulenza tecnica non richiede forme particolari e la polizia giudiziaria può validamente effettuare l'analisi di laboratorio ai sensi degli artt.55 e 348 c.p.p.; non sussiste nullità né violazione del diritto di difesa, e comunque l'atto era ripetibile e la scelta del rito abbreviato avrebbe sanato eventuali vizi non assoluti; l'aggravante per ingente quantità è stata valutata correttamente sulla base della consistente quantità detenuta e dell'assenza di indicatori contrari, senza indebita inversione dell'onere della prova; il diniego delle attenuanti generiche è motivato secondo la giurisprudenza consolidata e la valutazione di merito non è sindacabile in cassazione. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per essere stato sollevato per la prima volta in cassazione (art.606, comma 3 c.p.p.). Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1; art. 80, comma 2
Art.73, comma 1 punisce la detenzione/traffico di stupefacenti; art.80, comma 2 introduce l'aggravante per l'ingente quantità. La Corte ha confermato la sussistenza del reato e l'applicabilità dell'aggravante sulla base del consistente peso della cocaina e dell'assenza di elementi contrari.
art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
Norma sulla declaratoria di nullità in relazione alla lesione delle garanzie difensive. La Corte ha ritenuto che non sussistesse una violazione rilevante delle garanzie difensive idonea a determinare la nullità.
Stabilisce le modalità di rimozione dei sigilli e la necessità della presenza dell'autorità giudiziaria procedente; la Corte ha interpretato la norma nel senso che in fase di indagini preliminari il pubblico ministero assolve alla funzione dell'autorità giudiziaria e non è sempre obbligatoria la presenza della difesa.
Disciplina l'attività peritale e il contraddittorio; la Corte ha ritenuto che, trattandosi di attività investigativa ripetibile, il procedimento poteva svolgersi senza il preventivo contraddittorio con la difesa.
Attribuisce alla polizia giudiziaria i compiti investigativi; la sentenza afferma che la polizia può compiere analisi tecniche funzionali a preservare le fonti di prova.
Consente alla polizia giudiziaria di avvalersi di terzi esperti per attività tecniche; la Corte ha richiamato questa disposizione per legittimare l'analisi di laboratorio svolta dalla polizia o da esperti incaricati.
Principio di tassatività delle nullità processuali; la Corte ha applicato questo principio per escludere sanzioni automatiche per difetti formali non previsti dalla legge come nullità rilevanti.
art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.
Prevede che alcune nullità non assolute possano essere sanate; la Corte ha ritenuto che la scelta del rito abbreviato da parte dell'imputato avrebbe sanato eventuali vizi non assoluti relativi alla consulenza.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Limita il sindacato della Cassazione ai motivi effettivamente proposti in grado di appello; la Corte ha escluso l'esame del motivo sulla quantificazione della pena perché introdotto solo in cassazione.
Prevede la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale norma e fissato la somma a 3.000 euro.
Massime di principio
- Il conferimento formale di un incarico di consulenza da parte del pubblico ministero non richiede particolari formalità: l'assenza di un atto scritto antecedente non determina automaticamente nullità.
- La polizia giudiziaria può svolgere analisi tecniche e avvalersi di esperti per tutelare le fonti di prova (artt.55 e 348 c.p.p.); tali attività, se ripetibili, non impongono sempre il preventivo contraddittorio con la difesa.
- La rimozione dei sigilli in fase di indagini preliminari richiede la presenza dell'autorità giudiziaria procedente (tipicamente il P.M.), ma non sempre la presenza della difesa; quindi l'assenza dei difensori non è di per sé automaticamente lesiva del diritto di difesa.
- L'aggravante per ingente quantità può essere riconosciuta sulla base del dato ponderale quando manchino elementi contrari: il peso rilevante, unitamente all'assenza di indicatori di destinazione diversa, giustifica il riconoscimento senza che la sola difesa debba fornire prova positiva contraria.
- Il diniego delle attenuanti generiche non richiede necessariamente la ricostruzione di ulteriori fatti di disvalore; è sufficiente l'assenza di un quid pluris apprezzabile a favore dell'imputato, valutazione tipicamente di merito non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
- Questioni di diritto o di fatto non sollevate in appello non possono essere esaminate dalla Corte di cassazione; introdurle per la prima volta in cassazione le rende inammissibili ex art.606 c.p.p.
- Alcuni vizi procedurali non assoluti possono essere sanati dalla scelta successiva del rito abbreviato (art.438 c.p.p.); pertanto la scelta del rito può incidere sulla rilevanza delle censure processuali.
- L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese e pagamento alla cassa delle ammende), con entità commisurata dalla Corte in base al tenore del ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38688/2023 del 22/09/2023
- Sentenza penale · 22 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38690/2023 del 22/09/2023
- Sentenza penale · 22 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38691/2023 del 22/09/2023
- Sentenza penale · 22 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38692/2023 del 22/09/2023
- Sentenza penale · 22 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38693/2023 del 22/09/2023
- Sentenza penale · 22 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 38695/2023 del 22/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →