Cassazione Penale, Sentenza n. 38688/2023 del 22/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I motivi principali sono: (i) nullità per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza a seguito della riqualificazione di parte della condotta da resistenza a minaccia; (ii) violazione di legge, carenza motivazionale e travisamento della prova riguardo alla sussistenza della minaccia a pubblico ufficiale (mancata indicazione dell\'atto contrario ai doveri d\'ufficio cui la minaccia sarebbe stata funzionale); (iii) vizio di motivazione e violazione di legge per non aver riconosciuto la scriminante della reazione ad atti arbitrari ex art. 393-bis c.p., deducendo che l\'intervento degli agenti sarebbe stato arbitrario e quindi giustificasse la reazione del ricorrente; (iv) omessa e insufficiente motivazione sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazioni principali: (a) i primi due motivi sono inammissibili ai sensi dell\'art. 606, comma 3, c.p.p., perché introducono questioni nuove non dedotte in appello; (b) il motivo relativo alla scriminante ex art. 393-bis c.p. è manifestamente infondato: i giudici di merito hanno correttamente ritenuto che le condotte della comandante Gambari e dell\'agente Mandini rientrassero nei rispettivi poteri istituzionali (identificazione, provvedimento di diniego accesso) e che l\'ingresso del Pellinghelli fuori orario potesse giustificare l\'intervento; dunque non sussiste l\'arbitrarietà necessaria per la scriminante, neppure in forma putativa; (c) l\'ultimo motivo sulla sospensione condizionale è inammissibile per aspecificità e perche\' mira a una rivalutazione del merito: la Corte d\'appello ha motivato implicitamente sulla non rilevanza della recidiva per la sospensione a causa della diversa natura dei precedenti. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell\'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
artt. 336, 337, 582 e 585 cod. pen.
minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale
Sono le norme applicate per la condanna; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi oggettivi e soggettivi dei reati così rubricati dai giudici di merito
scriminante della reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale
La Corte ha interpretato la norma restrittivamente nel caso concreto: la scriminante richiede un\'illegittimità oggettiva e rilevante dell\'atto del pubblico ufficiale, non una mera convinzione soggettiva di ingiustizia; nel caso in esame tale illegittimità non è stata ravvisata
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
inammissibilità per motivi nuovi in cassazione
La Corte ha applicato la regola che in Cassazione non sono ammissibili questioni di fatto o giuridiche sollevate per la prima volta se non erano già dedotte nell\'atto d\'appello
condanna alle spese processuali
Norma che dispone la condanna alle spese a carico del ricorrente per il rigetto del ricorso
Corte cost. n. 140/1998 e giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 7255/2021 - Guarnieri)
principi interpretativi sulla scriminante e sulla nozione di atto arbitrario
Richiamate per chiarire che la reazione può essere giustificata di fronte a un comportamento oggettivamente illegittimo del pubblico agente, ma nel caso concreto i giudici hanno ritenuto che le condotte degli agenti fossero entro i poteri
Massime di principio
- In Cassazione non si possono introdurre nuovi motivi o profili giuridici non già dedotti nell\'atto d\'appello; le questioni devono essere previamente sollevate nei gradi precedenti
- La scriminante della reazione ad atti arbitrari (art. 393-bis c.p.) richiede un\'illegittimità oggettiva ed apprezzabile dell\'atto del pubblico ufficiale; non basta la percezione soggettiva di ingiustizia
- La mera adozione di un provvedimento che il privato ritenga illegittimo non equivale automaticamente ad atto arbitrario: occorre valutare se il comportamento sia estraneo o eccedente i poteri istituzionali
- Le valutazioni di fatto della Corte d\'appello sono difficilmente rivedibili in Cassazione salvo vizi di diritto o insanabile insufficienza motivazionale; la Corte di legittimità limita il proprio sindacato alla discrepanza tra accusa e sentenza, profili di diritto e motivazione
- Per ottenere benefici come la sospensione condizionale della pena è necessario dedurre e provare specifiche condizioni legali; argomentazioni generiche o aspecifiche sono inammissibili
- Nelle contestazioni per minaccia a pubblico ufficiale è utile indicare concretamente l\'atto contrario ai doveri d\'ufficio che la minaccia avrebbe mirato a ottenere, affinché la fattispecie sia adeguatamente motivata e verificabile
- Se si intende far valere una scriminante in sede di impugnazione, è opportuno documentare e dimostrare l\'illegittimità oggettiva del comportamento del pubblico ufficiale e, se rilevante, la putativa riconoscibilità di tale illegittimità
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