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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38693/2023 del 22/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso immediato per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 19/04/2023 che, dopo la convalida dell'arresto in flagranza, ha disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di detenzione di stupefacenti ai sensi degli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, D.P.R. n. 309/1990 (oltre 43 kg lordi di cocaina, in concorso con altri). Il ricorrente contestava l'omessa o insufficiente motivazione sulle esigenze cautelari nei suoi confronti, sostenendo che il Tribunale avesse motivato solo rispetto ai coindagati e non avesse spiegato perché il pericolo di reiterazione fosse attuale e concreto né perché non potessero applicarsi misure meno afflittive (es. arresti domiciliari). Margega sottolineava che molte ragioni addotte per gli altri (assenza di domicilio, droga trovata in casa) non ricorrevano nel suo caso: vive in Italia dal 1995, ha moglie che lavora, possiede automobili e conti correnti, non ha pendenze giudiziarie e le perquisizioni a suo carico sono risultate negative.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 311 comma 2 c.p.p., il ricorso per cassazione contro ordinanze cautelari sia ammesso solo per violazione di legge e che l'omissione della motivazione costituisca motivo di ricorso solo quando la motivazione sia affetta da vizi radicali (mancanza dei minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza). Nel caso concreto la motivazione del Tribunale non è risultata carente: il provvedimento aveva valorizzato la pluralità di persone coinvolte, la differenziazione dei ruoli, i legami internazionali, la dimensione organizzata del traffico e aveva rilevato anche per Margega l'uso di un telefono criptato, argomentando perché gli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico, non sarebbero idonei a interrompere i contatti con il contesto criminale e a prevenire la reiterazione. Perciò la motivazione è stata ritenuta effettiva e non meramente apparente. Essendo il ricorso manifestamente infondato, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73 comma 1 e art. 80 comma 2

    Norme sostanziali che inquadrano il reato di detenzione di stupefacenti e le circostanze aggravanti; la misura custodiale impugnata è stata disposta in relazione alla detenzione di oltre 43 kg di cocaina in concorso con altri

  • Codice di procedura penale, art. 311 comma 2

    Stabilisce che il ricorso per cassazione contro ordinanze che dispongono misure coercitive è consentito solo per violazione di legge; qui la Corte ha applicato tale limite per dichiarare l'inammissibilità

  • Codice di procedura penale, art. 125 comma 3

    Impone l'obbligo di motivazione delle ordinanze a pena di nullità; la Corte valuta se l'eventuale motivazione sia talmente carente da costituire violazione di legge

  • Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov)

    Giurisprudenza di legittimità che chiarisce il concetto di 'motivazione apparente': solo vizi radicali che privano l'apparato argomentativo dei minimi requisiti rendono la motivazione censurabile in Cassazione; principio applicato nel caso

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna del proponente del ricorso alle spese del procedimento e ad una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità o rigetto; applicato dalla Corte per irrogare la sanzione pecuniaria

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata dalla Corte per i criteri di valutazione della responsabilità del proponente in ordine alla determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze cautelari è ammissibile soltanto per violazione di legge (art. 311 c.p.p.); non costituiscono automaticamente motivo di cassazione le sole critiche alle valutazioni di fatto del giudice del merito
  • L'omissione o la scarsa motivazione è censurabile in Cassazione solo se la motivazione è affetta da vizi radicali che la rendono priva dei minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza (motivazione 'apparentemente' inesistente)
  • Il giudice delle misure cautelari può argomentare le esigenze di carcerazione valorizzando il contesto complessivo: pluralità di partecipanti, ruoli distinti, organizzazione del traffico, legami internazionali e strumenti (es. telefoni criptati) utili a mantenere i contatti criminali
  • La possibilità di misure meno afflittive (arresti domiciliari, controllo elettronico) va valutata rispetto all'effettiva capacità di interrompere i contatti e la pericolosità concreta: il loro mero uso non è sempre idoneo a eliminare il pericolo di reiterazione
  • Elementi favorevoli al ricorrente (residenza stabile, lavoro del coniuge, assenza di precedenti, perquisizioni negative) sono rilevanti ma non necessariamente decisivi se il quadro complessivo indica un rischio concreto e attuale di mantenimento dei contatti criminali
  • Presentare ricorsi manifestamente infondati contro misure cautelari può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende

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