Cassazione Penale, Sentenza n. 38692/2023 del 22/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Firenze che aveva respinto la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di liquidità sui conti correnti fino a 87.994,75 euro. Il ricorrente denunciava violazione del principio del ne bis in idem cautelare: era già stato emesso un precedente decreto di sequestro sulle medesime somme e per gli stessi fatti (ma qualificati come truffa ex art. 640-bis), poi annullato dal riesame; successivamente il G.I.P. ha disposto un nuovo sequestro sulle stesse somme per la medesima vicenda, ora qualificata come indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter). Il ricorrente sosteneva che la reiterazione fosse preclusa salvo nuovi fatti o elementi sopravvenuti, e che la nuova prospettazione del periculum in mora non costituiva un fatto nuovo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui la reiterazione di un provvedimento cautelare è ammessa solo se il precedente è stato annullato per ragioni puramente formali o se sono cambiate le condizioni su cui si basava la decisione. In materia cautelare l'idem riguarda non solo l'identità del fatto storico ma anche l'identità degli elementi di prova valutati. La diversa qualificazione giuridica della condotta non muta il fatto storico; inoltre la nuova prospettazione del periculum in mora non si fondava su circostanze sopravvenute ma sulla stessa situazione già esaminata. Ne consegue che il G.I.P. non aveva più potere di disporre la misura e l'ordinanza impugnata e il relativo decreto sono stati annullati senza rinvio. Le somme sequestrate, non essendo soggette a confisca obbligatoria, devono essere restituite all'avente diritto ai sensi dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 316-ter, cod. pen.
Costituisce la fattispecie penalmente rilevante inizialmente richiamata dal G.I.P. nella seconda qualificazione; la Corte osserva che la diversa sussunzione normativa non muta il fatto storico preso in considerazione ai fini del ne bis in idem cautelare
art. 640-bis, cod. pen.
Era la prima qualificazione ipotizzata (truffa per conseguimento di erogazioni pubbliche); la Corte ricorda che la mera diversa qualificazione legale non impedisce l'identificazione dello stesso fatto storico
art. 111 Cost.
Riferimento costituzionale al principio del giusto processo e al divieto di duplicazione ingiustificata di provvedimenti cautelari sul medesimo fatto
art. 649, cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente nel quadro del principio di preclusione/ne bis in idem cautelare; la Corte valuta la compatibilità della ripetizione della misura con i limiti processuali
art. 240, secondo comma, cod. pen.
Norma sulla confisca obbligatoria citata per escludere che le somme fossero soggette a confisca obbligatoria: tale esclusione rende possibile la restituzione delle somme sequestrate
art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
Dispositivo che consente la restituzione delle somme sequestrate all'avente diritto quando non sussistono i presupposti per la confisca; la Corte lo applica per ordinare la restituzione
Giurisprudenza della Corte di Cassazione e Corte Costituzionale (Sez. U. n. 11/1992 Grazioso; Sez. U. n. 26/1993 Galluccio; Sez. U. n. 7931/2010 Testini; Corte cost., sent. n.200/2016; Sez. U. n. 40847/2019 Bellucci)
Richiamati principi consolidati: la reiterazione della misura cautelare è consentita solo per formali ragioni o per mutamento delle condizioni; in cautela l'idem include identità degli elementi di prova; la Corte costituzionale e le Sezioni unite confermano che il fatto storico rileva indipendentemente dalla qualificazione giuridica
Massime di principio
- Il ne bis in idem cautelare impedisce la riproposizione di misure cautelari quando si tratti dello stesso fatto storico e degli stessi elementi di prova, anche se la fattispecie giuridica invocata è diversa
- La diversa qualificazione normativa della condotta (es. art. 640-bis vs art. 316-ter) non giustifica di per sé un nuovo provvedimento cautelare se non emergono nuovi fatti o nuove circostanze
- La prospettazione di esigenze cautelari diverse (ad es. periculum in mora) ha efficacia soltanto se fondata su elementi di fatto sopravvenuti o non precedentemente valutati; argomentazioni alternative basate sulla stessa situazione non costituiscono "quid novi"
- Se un provvedimento cautelare viene annullato e non sussistono nuovi elementi, il giudice non ha più il potere di adottare un nuovo provvedimento sulla stessa base; misure successive devono essere annullate e le somme restituite se non soggette a confisca obbligatoria
- In pratica, chi chiede un nuovo sequestro deve introdurre fatti o prove nuovi e specifici rispetto al precedente procedimento per evitare la preclusione derivante dal principio di preclusione/ne bis in idem cautelare
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