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Sentenza

Sentenza n. 1094/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 01125/2023, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202402687

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Puglia che aveva dichiarato integralmente prescritto il credito portato da una cartella di pagamento relativa a prelievi supplementari per quote latte degli anni 1996 e 2005

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (agenzia erogatrice)

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la cartella di pagamento notificata il 9 ottobre 2021 per l'importo di € 36.696,18, relativo a prelievi coattivi in materia di quote latte riferiti alle annualità 1995/96 e 2005/2006. Il TAR Puglia aveva dichiarato prescritto l'intero credito, rilevando che le amministrazioni non avevano prodotto la documentazione richiesta con ordinanza istruttoria e non avevano dimostrato atti interruttivi della prescrizione. AGEA ha appellato la sentenza, producendo per la prima volta in appello documenti e chiedendone l'ammissione ai sensi dell'art. 104 c.p.a. L'appellata ha resistito senza riproporre i motivi di primo grado non esaminati dal TAR. Il Consiglio di Stato ha esaminato preliminarmente l'ammissibilità della documentazione prodotta in appello, rilevando che AGEA, pur non essendosi costituita in primo grado, aveva ricevuto l'ordinanza istruttoria del TAR. Ha quindi escluso, in linea di principio, la produzione tardiva di documenti diversi da quelli attestanti la formazione di un giudicato, ammettendo soltanto le sentenze e i decreti giudiziali prodotti. Nel merito, l'appellante ha dedotto l'erroneità della declaratoria integrale di prescrizione, sostenendo l'efficacia interruttiva del giudizio promosso dal debitore e degli atti giudiziali relativi alle pretese per le annualità considerate.

La decisione

L'appello è stato accolto parzialmente e la sentenza del TAR è stata riformata in parte. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il prelievo supplementare sul capitale non sia un debito periodico e sia soggetto alla prescrizione ordinaria decennale; il termine quinquennale riguarda invece gli interessi, quali obbligazioni autonome, ai sensi dell'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. Ha inoltre affermato che la notificazione della cartella può interrompere la prescrizione anche quando il giudizio precedente sia stato promosso dal debitore, purché l'amministrazione, costituitasi nel giudizio impugnatorio, abbia ribadito la propria pretesa creditoria. Per l'annualità 1995/96 non è stata provata l'esistenza di atti interruttivi, sicché il credito, sia per capitale sia per interessi, era prescritto alla data della notifica della cartella del 9 ottobre 2021. Per l'annualità 2005/2006, invece, la sentenza del TAR Puglia del 14 dicembre 2011, passata in giudicato a seguito della perenzione dell'appello, costituiva atto interruttivo: la cartella notificata nel 2021 era pertanto tempestiva quanto al capitale, mentre gli interessi erano prescritti dal 14 dicembre 2016. Il dispositivo ha quindi annullato la cartella limitatamente al capitale e agli interessi relativi all'annualità 1995/96 e agli interessi relativi all'annualità 2005/2006, lasciando ferma la pretesa relativa al capitale dell'annualità 2005/2006. Le spese del doppio grado sono state compensate. La mancata riproposizione dei motivi di primo grado non esaminati ha escluso il loro esame in appello.

Norme richiamate

  • art. 104 c.p.a.

    Limita la produzione di nuovi documenti in appello; il limite non opera, secondo la decisione, per i documenti attestanti la formazione di un giudicato, rilevabile anche d'ufficio per evitare il contrasto tra giudicati.

  • art. 106 c.p.a.

    Richiamato quale rimedio esperibile in caso di contrasto tra giudicati, a sostegno dell'ammissibilità dei documenti idonei a dimostrare il giudicato esterno.

  • art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 106 c.p.a. per evidenziare l'esigenza di prevenire decisioni incompatibili con precedenti giudicati.

  • art. 2943, comma 1, c.c.

    La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo

    La regola sull'interruzione della prescrizione si applica anche al giudizio promosso dal debitore, quando l'amministrazione abbia ribadito in giudizio la propria pretesa creditoria.

  • art. 2945, commi 1 e 2, c.c.

    Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione; se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio

    L'interruzione derivante dall'iniziativa giudiziale determina l'inizio di un nuovo periodo prescrizionale e, nei casi previsti, sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza.

  • art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

    Prevede la prescrizione quinquennale degli interessi, applicabile anche agli interessi relativi al prelievo supplementare per quote latte, trattandosi di obbligazioni autonome rispetto al capitale.

  • art. 3, comma 1, Regolamento CE 2988/95

    Il termine prescrizionale breve previsto dalla norma riguarda soltanto irregolarità pregiudizievoli per gli interessi finanziari dell'Unione e non si applica ai prelievi supplementari per quote latte, soggetti alla disciplina nazionale.

Massime di principio

  • Il credito relativo al prelievo supplementare per quote latte, non costituendo una prestazione periodica, è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione; la prescrizione quinquennale prevista per le prestazioni periodiche non si applica alla sorte capitale.
  • Gli interessi relativi al prelievo supplementare costituiscono un'obbligazione autonoma rispetto al capitale e sono soggetti al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., indipendentemente dalla natura o dalla fonte degli interessi.
  • La notificazione dell'atto introduttivo di un giudizio promosso dal debitore può interrompere la prescrizione del credito dell'amministrazione quando l'amministrazione, costituitasi nel giudizio impugnatorio, abbia ribadito la spettanza della pretesa e richiesto il pagamento.
  • In appello non sono di regola ammissibili documenti che la parte avrebbe dovuto produrre in primo grado in esecuzione di uno specifico ordine istruttorio; sono tuttavia sempre ammissibili i documenti attestanti la formazione di un giudicato, poiché l'eccezione di giudicato esterno è rilevabile anche d'ufficio e occorre evitare il contrasto tra giudicati.
  • La mancata riproposizione in appello dei motivi di primo grado non esaminati dal giudice di prime cure esonera il giudice d'appello dal loro esame.

Come è indicizzato

MaterieAgricoltura e pescaAppello
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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