Cassazione Penale, Sentenza n. 37504/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il ricorso ai sensi dell'art. 309 c.p.p. avverso l'ordinanza del G.I.P. che aveva disposto la custodia in carcere per reati di traffico internazionale di stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309/1990). Quattro motivi principali: 1) contestazione della utilizzabilità delle chat "Sky ECC" acquisite tramite ordine europeo di indagine e decifrati dalle autorità francesi (violazione art. 234-bis c.p.p. e difetto di verifica delle modalità di acquisizione/decriptazione); 2) censura sull'erroneo riconoscimento della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.) e mancanza di prova del dolo intenzionale collegato; 3) censura sulla configurabilità dell'aggravante di transnazionalità (art. 61-bis c.p.) per mancata individuazione del gruppo transnazionale distinto dall'associazione locale; 4) vizio di motivazione e illegittimità della misura cautelare per carenza del pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato e sulla presunta idoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato. La Corte ha ritenuto: - legittima e utilizzabile la messaggistica "Sky ECC" acquisita dalla magistratura francese tramite ordine europeo di indagine e decriptata da quella autorità; tali dati sono qualificati come "documenti/dati informatici conservati all'estero" utilizzabili ai sensi dell'art. 234-bis c.p.p., con presunzione di legittimità dell'attività svolta dallo Stato membro emittente salvo prova di contrasto con norme inderogabili o principi fondamentali dell'ordinamento italiano; l'assenza di conoscenza dell'algoritmo di decriptazione non invalida la genuinità del dato in assenza di elementi concreti che dimostrino manipolazione; - anche eliminando le aggravanti contestate (art. 416-bis.1 e art. 61-bis), ciò non avrebbe avuto effetti sostanziali sulla permanenza della custodia in carcere, dato che i reati contestati rientrano tra quelli per i quali opera la presunzione di necessità della custodia (art. 275, comma 3 c.p.p., e art. 74 d.P.R. 309/1990); - il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la sussistenza delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.), in particolare il pericolo concreto e attuale di inquinamento probatorio e di reiterazione, sulla base della gravità del quadro indiziario, della struttura organizzativa del traffico (ruolo del ricorrente, legami con l'ambiente criminale e modalità operative), e ha correttamente escluso l'idoneità degli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico. Conseguentemente è stato confermato il rigetto del ricorso e la custodia in carcere.
Norme richiamate
art. 234-bis cod. proc. pen.
La Corte interpreta questa norma come riferimento per l'acquisizione e utilizzabilità di documenti e dati informatici conservati all'estero; i dati acquisiti e decriptati da autorità dello Stato membro di emissione sono utilizzabili in Italia con la presunzione di legittimità salvo prova che la loro acquisizione contrasti norme inderogabili o principi fondamentali dell'ordinamento italiano.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Produzione della presunzione di necessità della custodia cautelare per taluni reati (tra cui quelli gravi di stupefacenti), cui il giudice può derogare solo con concrete e decisive circostanze favorevoli all'indagato; qui tale presunzione non è stata superata.
art. 274, comma 1, lett. a) e c) cod. proc. pen.
Norme che disciplinano le esigenze cautelari: a) inquinamento probatorio, c) pericolo di reiterazione. La Corte conferma che il giudice del riesame può motivare il pericolo concreto e attuale sulla base di elementi di personalità, modalità di commissione, ruolo e collegamenti e che tali esigenze possono giustificare la custodia in carcere.
art. 73 e art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Reati di traffico illecito di stupefacenti (art. 73) e circostanze aggravanti (art. 74). La gravità dei reati contestati rientra fra quelli per i quali opera la presunzione di necessità della custodia cautelare e termini maggiori di fase; pertanto la rimozione di aggravanti non incideva sulla misura cautelare.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante per agevolazione di associazione mafiosa: la Corte ricorda la natura soggettiva (dolo) dell'aggravante ma ritiene superfluo riesaminare la sua sussistenza poiché la permanenza della custodia non dipendeva dalla sola presenza di tale aggravante nel quadro indiziario complessivo.
art. 61-bis cod. pen.
Aggravante di transnazionalità: la Corte osserva i criteri di applicazione ma ritiene che anche l'eventuale esclusione non avrebbe inciso sulla decisione cautelare complessiva.
art. 275-bis cod. proc. pen.
Norma che regolamenta l'impiego di strumenti elettronici di controllo a distanza (es. braccialetto): la Corte conferma che il giudice del merito può ritenere implicitamente inidoneo l'uso degli strumenti elettronici quando ritenga inadeguati gli arresti domiciliari.
d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108 e Direttiva 2014/41/UE
La disciplina dell'ordine europeo di indagine e la cooperazione giudiziaria Ue sono richiamate per affermare il principio di reciproco riconoscimento e la presunzione di legittimità degli atti eseguiti dagli altri Stati membri, salvo prova di violazione di principi fondamentali.
Massime di principio
- I dati informatici conservati all'estero e trasmessi da autorità straniere tramite ordine europeo di indagine e decriptati da tali autorità sono, di regola, utilizzabili in Italia ai sensi dell'art. 234-bis c.p.p.; la magistratura italiana presumerà la legittimità delle modalità di acquisizione salvo che il ricorrente dimostri una violazione di norme inderogabili o di principi fondamentali dell'ordinamento.
- La distinzione tra acquisizione di "dati freddi" (contenuti memorizzati) e intercettazione di flussi dinamici è cruciale: per i primi si applica la disciplina dell'acquisizione di documenti/dati (art. 234-bis) e non necessariamente la normativa sulle intercettazioni (artt. 266 ss.), quando i flussi non sono più in atto al momento della richiesta.
- La mancata conoscenza tecnica dell'algoritmo di decriptazione, di per sé, non annulla la genuinità dei contenuti decriptati: senza elementi concreti che provino manipolazioni o alterazioni, la decriptazione effettuata da autorità estere è ritenuta affidabile.
- L'eventuale esclusione di aggravanti (es. agevolazione mafiosa o transnazionalità) può essere irrilevante ai fini cautelari se i reati contestati rientrano nelle fattispecie per le quali opera la presunzione di necessità della custodia (art. 275, comma 3 c.p.p.) e il quadro indiziario resta grave.
- Nella valutazione del pericolo di reiterazione il giudice può fare una valutazione prognostica basata su gravità del fatto, ruolo dell'indagato, collegamenti e modalità operative; non è necessario provare l'esistenza di una "occasione prossima" per delinquere. Misure meno afflittive (arresti domiciliari, braccialetto) possono essere ritenute inadeguate se vi sono elementi concreti che indicano rischio di inquinamento probatorio o di reiterazione.
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