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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09133/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossore)

La controversia

La lite nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento, proposta da un contribuente che deduceva la mancata notifica delle cartelle prodromiche. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per omessa notifica all'ente riscossore. In appello il contribuente, questa volta notificando a entrambi gli enti, aveva insistito sulla mancata notifica degli atti presupposti e la Commissione regionale aveva accolto l'impugnazione, ritenendo erronea l'inammissibilità e affermando che tra Agenzia delle entrate e agente della riscossione vi fosse un rapporto di sostituzione processuale, oltre a rilevare la mancata prova della notifica delle cartelle. La società di riscossione ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR omesso di rilevare l'inammissibilità dell'appello nei confronti dell'ente riscossore, non parte del primo grado; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, poiché l'appello avrebbe censurato solo la mancata notifica degli atti prodromici e non la ratio dell'inammissibilità; (3) violazione dell'art. 2909 c.c. per mancata considerazione del giudicato interno formatosi sulla statuizione di primo grado circa l'inammissibilità; (4) violazione dell'art. 10 d.lgs. 546/1992, sostenendo che fosse stato impugnato un estratto di ruolo e non l'intimazione; (5) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la rituale notifica delle cartelle; (6) violazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spese.

La decisione

La Corte ha accolto i primi tre motivi, esaminati congiuntamente, ritenendo che la CTR avesse pronunciato ultra petita. Ha chiarito che la controversia non riguardava la conoscenza delle cartelle mediante estratto di ruolo, ma l'impugnazione di una intimazione di pagamento. Ha ribadito che nel processo tributario la mancata evocazione in giudizio del diverso soggetto legittimato passivo non determina di per sé inammissibilità della domanda, ma può porre a carico del concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente creditore, senza litisconsorzio necessario. Tuttavia, nel caso concreto, il contribuente in appello aveva censurato solo la mancata notifica degli atti prodromici e non la specifica ratio decidendi della sentenza di primo grado relativa all'inammissibilità per omessa notifica del ricorso all'agente della riscossione; la CTR ha quindi esaminato una questione non devoluta e ha pronunciato ultra petita, con conseguente nullità della sentenza. I motivi quarto, quinto e sesto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia di II grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'appello deve confrontarsi con la specifica decisione impugnata; la questione della legittimazione o della vocatio in ius va verificata nei limiti della devoluzione effettiva.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare su questioni non devolute dalle parti; la decisione su un capo non impugnato integra ultrapetizione e nullità.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato interno si forma sulle statuizioni di primo grado non specificamente impugnate e impedisce il riesame del relativo capo.

  • art. 10 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'inammissibilità del ricorso per erronea individuazione dell'atto impugnato.

  • art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999

    È evocato per affermare che, nel rapporto tra concessionario e ente creditore, può gravare sul concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente titolare del credito, in assenza di litisconsorzio necessario.

  • art. 91 c.p.c.

    Censura sulle spese assorbita dall'annullamento della sentenza.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro per i motivi di violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro per i motivi di nullità della sentenza per violazione di norme processuali.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Usato per la censura di omesso esame di un fatto decisivo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la mancata evocazione del soggetto effettivamente legittimato passivo non determina automaticamente l'inammissibilità del ricorso o dell'appello; può invece operare un diverso regime di chiamata in causa dell'ente creditore, secondo la disciplina speciale applicabile al concessionario della riscossione.
  • Non sussiste litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione per il solo fatto che sia dedotta l'omessa notifica degli atti presupposti, ma il giudice deve comunque attenersi ai limiti del devolutum e alla corretta individuazione dei capi di sentenza impugnati.
  • Se in appello non viene specificamente censurata la ratio decidendi della pronuncia di primo grado, il giudice di secondo grado non può riesaminare d'ufficio quel capo: una decisione su questione non devoluta integra ultrapetizione e determina nullità della sentenza.
  • Quando la sentenza di primo grado si fonda su una specifica causa di inammissibilità, l'omessa impugnazione di quel capo può determinare giudicato interno, precludendone il riesame in appello.
  • Le questioni ulteriori dedotte con i motivi di ricorso restano assorbite quando la decisione impugnata viene cassata per un vizio processuale che ne comporta la nullità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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