Cassazione Penale, Sentenza n. 37761/2023 del 14/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello del 26/05/2022 (parziale riforma della sentenza abbreviata di primo grado del 07/07/2021) che li aveva ritenuti responsabili di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione in relazione al fallimento di Trocker s.r.l., sostenendo principalmente: per Marsicano la mancata conoscenza dello stato di insolvenza della società, la legittimità e la finalità liquidatoria del trust (con segregazione del patrimonio) e la sua condotta di tutela dei creditori; per Cameli l'assenza dell'elemento psicologico del reato, i limiti della procura speciale che gli sarebbe stata conferita, l'eccessiva valorizzazione delle dichiarazioni di Marsicano e la mancata valutazione delle circostanze attenuanti generiche; per Borghi la breve durata del suo incarico di trustee, l'assenza di trasferimenti effettivi di beni a suo favore, l'aumento di valore degli immobili per lavori (che secondo il ricorrente escluderebbe la finalità fraudolenta) e l'insufficiente correlazione tra capo di imputazione e condanna. Tutti i ricorrenti hanno chiesto la cassazione della sentenza per violazione di legge e/o vizi di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui, alla costituzione del trust Betabruzzo, Trocker s.r.l. era già in stato di insolvenza e la costituzione del trust (con il conferimento degli attivi ma non dei debiti, l'affitto a canone irrisorio poi ceduto a società collegate, i pagamenti ai trustee e la prosecuzione dei profitti a favore dei Trocker) aveva natura fraudolenta. La cassazione ha ritenuto legittima la valutazione probatoria dei giudici di merito (anche avuto riguardo alla sentenza civile che aveva dichiarato la nullità dell'atto costitutivo del trust) e ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi che sollevavano vizi di contraddittorietà, errata applicazione delle norme fallimentari e mancanza dell'elemento soggettivo. Pertanto le condanne confermate in secondo grado restano definitive nei termini decisi dalla Corte d'appello: Marsicano pena ridotta in appello a 3 anni e 4 mesi di reclusione; Cameli (Cassazione riporta nome come "Canceti" in un passo ma trattasi di Cameli) pena in appello 2 anni e 4 mesi; Borghi pena in appello 2 anni e 20 giorni; ridotte anche le pene accessorie fallimentari come deciso in appello. I ricorsi sono stati dunque respinti e le decisioni di merito sono divenute definitive.
Norme richiamate
decreto-legge 28/10/2020, n.137, art. 23, comma 8
richiamato come base normativa per la richiesta di discussione orale in udienza; non rilevante sul merito penale della vicenda
disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
limita l'ampiezza dei motivi di ricorso per cassazione e delimita la materia oggetto di impugnazione; la Corte ricorda i limiti entro cui sono esaminati i motivi
l'imputazione ex art. 217 I. fall. (bancarotta) è stata assorbita nella più ampia imputazione per bancarotta fraudolenta patrimoniale; la Corte conferma la qualificazione penale delle condotte distrattive collegate alla costituzione e gestione del trust
richiamata dai ricorrenti per sostenere la segregazione patrimoniale del trust; la Corte interpreta la normativa alla luce degli elementi fattuali ritenuti indicativi di finalità fraudolenta, escludendo che la mera costituzione del trust abbia legittimato operazioni in danno dei creditori
codice di procedura penale, art. 192
norma sulla valutazione della prova e delle dichiarazioni; la Corte valuta la congruità dell'uso probatorio delle dichiarazioni di Marsicano e ritiene che i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato la loro valutazione
codice di procedura penale, art. 546
richiamata nei profili di nullità procedurale lamentati dai ricorrenti; la Corte ritiene le doglianze generiche e non idonee a dimostrare vizi procedurali rilevanti
richiamata in relazione ai limiti della procura speciale; la Corte ha ritenuto che, pur esistendo limiti formali, la partecipazione concreta di Cameli è stata provata da altri atti e comportamenti
riguarda le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego motivato dai giudici di merito in relazione al grado di partecipazione e al comportamento complessivo dei ricorrenti
richiamati nelle censure relative alla partecipazione intensiva e alle forme di concorso; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione della partecipazione come concorso nelle distrazioni
codice di procedura penale, art. 521
citato da Borghi per contestare la correlazione tra capo di imputazione e condanna; la Corte ha ritenuto la correlazione rispettata e la contestazione infondata
richiamata in relazione alla determinazione della pena e alle pene accessorie fallimentari; la Corte ha ritenuto corretta la quantificazione operata dai giudici di merito
Massime di principio
- La costituzione di un trust con conferimento degli attivi e omessa rappresentazione o trasferimento dei debiti di una società in stato di insolvenza può integrare una condotta di bancarotta fraudolenta se dagli atti emergono elementi che dimostrano lo scopo di sottrarre risorse ai creditori (tempistica, esclusione del passivo, canoni irrisori, trasferimenti a società collegate, prosecuzione dei profitti a favore dei disponenti).
- La prova civile che dichiara la nullità di atti costitutivi del trust o che accerta la frode è elemento rilevante e rafforza la valutazione penale circa la natura fraudolenta delle operazioni patrimoniali.
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi non è sufficiente l'affermazione generica di buona fede o la produzione di missive post factum: occorre dimostrare documentalmente e tempestivamente che il trustee o il mandatario hanno adottato atti idonei e coerenti a tutelare i creditori e che non hanno favorito in concreto i disponenti.
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti alla stregua di un nuovo apprezzamento probatorio: i ricorsi in cassazione devono criticare in modo specifico la violazione di norme o il vizio logico-giuridico della motivazione, non avanzare repliche generiche dei fatti.
- I limiti formali della procura speciale non escludono automaticamente la responsabilità se risultano altri comportamenti o atti concludenti che dimostrano una partecipazione fattiva all'operazione fraudolenta.
- La presenza di lavori di valorizzazione dell'immobile non esclude di per sé la finalità fraudolenta se l'operazione ha consentito la continuazione dei profitti a vantaggio dei disponenti e la sottrazione delle garanzie dei creditori.
- La richiesta di attenuanti generiche richiede una valutazione motivata dei giudici di merito; la loro omissione o il loro rigetto è sindacabile in cassazione solo se la motivazione è illogica o manifesta assentezza di valutazione.
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