Cassazione Civile, Ordinanza n. 25535/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da due contratti preliminari di compravendita immobiliare del 2003 e del 2006 relativi a un immobile di proprietà della promittente venditrice. Il promittente acquirente aveva chiesto in giudizio la risoluzione per inadempimento dei preliminari, la restituzione della somma complessivamente versata di euro 37.000, oltre interessi e risarcimento del danno. La convenuta aveva a sua volta domandato il risarcimento del danno e, in altro precedente giudizio tra le stesse parti, il Tribunale aveva già respinto le domande di risoluzione per colpa dell’acquirente, la trattenuta della somma e la domanda ex art. 2932 c.c. Successivamente il Tribunale, nel nuovo giudizio, rigettava la domanda dell’attore e disponeva la compensazione tra il credito di restituzione dell’acconto e il debito per indennità di occupazione sine titulo; in appello, invece, la Corte territoriale, ritenendo impossibile attribuire la mancata stipula alla esclusiva colpa di una delle parti e valorizzando un precedente giudicato tra le stesse parti, dichiarava lo scioglimento dei preliminari per mutuo dissenso con effetti ex nunc, rigettava le reciproche domande di risoluzione e danni, negava l’indennità di occupazione e condannava la promittente venditrice a restituire euro 37.000 con interessi. Con il ricorso per cassazione la promittente venditrice deduceva: 1) violazione dell’art. 2909 c.c. per contrasto con il giudicato esterno derivante dalla sentenza del 2011, assumendo che la Corte d’appello non avrebbe potuto dichiarare il mutuo dissenso; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che l’immobile era rimasto indisponibile materialmente per il rifiuto del promittente acquirente di restituirlo e che, dunque, l’occupazione non poteva essere considerata legittima e non doveva escludersi l’indennità di occupazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, nel dedurre la violazione del giudicato esterno ex art. 2909 c.c., la ricorrente non aveva assolto l’onere di autosufficienza: avrebbe dovuto riportare integralmente nel ricorso il testo della sentenza invocata come giudicato, con motivazione e dispositivo, mentre non erano sufficienti stralci della sola motivazione. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha osservato che la censura, pur formalmente proposta come omesso esame di un fatto decisivo, mirava in realtà a contestare la valutazione di merito; inoltre la Corte d’appello aveva correttamente escluso l’indennità di occupazione perché, in assenza di una dichiarazione di esclusiva responsabilità di una parte, lo scioglimento per mutuo dissenso produce effetti ex nunc e l’occupazione dell’immobile consegnato anticipatamente resta legittima fino alla pronuncia che scioglie il vincolo. La ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudicato esterno può essere dedotto in cassazione solo se il ricorso riproduce integralmente il contenuto della decisione invocata, consentendo alla Corte l’interpretazione diretta nei limiti della sua completa trascrizione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se, sotto tale veste, mira in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle risultanze di causa.
Richiamato solo come precedente domanda riconvenzionale già respinta nel giudizio tra le stesse parti.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13 comma 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002
Serve come parametro per la determinazione dell’ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza in cassazione.
Indica il rito sommario con cui era stato introdotto il giudizio di primo grado.
Massime di principio
- Chi invoca in cassazione la violazione del giudicato esterno ha l’onere di riportare nel ricorso il testo integrale della sentenza che si assume passata in giudicato, comprensivo di motivazione e dispositivo, perché la Corte possa verificarne direttamente portata ed estensione.
- La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito o una diversa lettura delle prove e delle risultanze processuali.
- In mancanza di una declaratoria di esclusiva responsabilità per l’inadempimento, lo scioglimento di un preliminare per mutuo dissenso produce effetti ex nunc e non comporta, di regola, il riconoscimento di un’indennità di occupazione per la detenzione dell’immobile consegnato anticipatamente in esecuzione del preliminare.
- Il giudicato esterno, una volta correttamente allegato e dimostrato, è rilevante nel processo, ma la sua deduzione deve rispettare rigorosi requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione.
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