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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25183/2021 del 17/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una lite tra proprietari di immobili limitrofi sulla natura di una porzione di terreno (mappale 684) sulla quale era stato edificato un manufatto. I giudici di merito hanno ritenuto, sulla base dei titoli di provenienza, che la porzione fosse comune alle parti e hanno quindi ordinato la demolizione dell'opera realizzata dal convenuto. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza d'appello per illeggibilità della minuta manoscritta, sostenendo che ciò determinasse carenza assoluta di motivazione; con il secondo ha dedotto violazione di norme di diritto e vizio motivazionale, contestando l'interpretazione del titolo di acquisto e affermando che la porzione in contestazione non fosse comune ma di proprietà esclusiva sua, con conseguente legittimità dell'edificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha affermato che la sentenza non è nulla se, pur redatta con grafia non facilmente comprensibile, risulti comunque intellegibile mediante una lettura attenta e consenta alle parti di comprendere il contenuto della decisione e di esercitare il diritto di difesa. Quanto al secondo, ha rilevato che la censura si risolveva nella contestazione dell'interpretazione dei titoli compiuta dal giudice di merito; tale accertamento è di fatto e, in sede di legittimità, è sindacabile solo per violazione dei canoni legali di interpretazione, violazione che il ricorrente non aveva adeguatamente dedotto. La Corte ha inoltre osservato che il giudice d'appello aveva esaminato sia il decreto di trasferimento sia il precedente titolo del dante causa, ricavandone coerentemente la natura comune della porzione; non vi era quindi alcun vizio logico o giuridico. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1117 c.c.

    Non è stata applicata come presunzione decisiva; la Corte ha precisato che la decisione di merito ha ricostruito il carattere comune della porzione sulla base dei titoli, non in base alla presunzione legale di comunione delle parti comuni.

  • artt. 1362 e seguenti c.c.

    La censura sull'interpretazione del titolo negoziale è sindacabile in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente i canoni ermeneutici violati e spiega come il giudice di merito se ne sia discostato.

  • art. 177, comma 1, c.p.c.

    Le ordinanze motivate non pregiudicano la decisione finale; una eventuale divergenza tra ordinanza interlocutoria e sentenza non integra di per sé vizio di attività o di giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso rigettato, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato solo quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La sentenza redatta con grafia non facilmente leggibile non è nulla se il suo contenuto resta comunque comprensibile con una lettura attenta e non richiede un processo interpretativo incerto o manipolabile.
  • In cassazione, la censura sull'interpretazione di un titolo negoziale o di provenienza non può limitarsi a contrapporre una lettura alternativa a quella del giudice di merito: occorre dedurre specifiche violazioni dei canoni ermeneutici e indicare in che modo esse siano state commesse.
  • L'accertamento della volontà desumibile da un titolo è un giudizio di fatto riservato al merito e non è sindacabile se la soluzione adottata è plausibile e coerente con gli atti esaminati.
  • Quando il giudice di merito interpreta complessivamente più titoli di provenienza e ne ricava la natura comune o esclusiva di un bene, la Corte di cassazione non può sostituire la propria lettura a quella accolta se non emergono errori logici o giuridici specifici.
  • Le ordinanze interlocutorie o istruttorie non vincolano la decisione finale e una loro eventuale difformità rispetto alla sentenza non integra di per sé un vizio denunciabile.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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