Cassazione Civile, Ordinanza n. 27789/2024 del 28/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di responsabilità promossa dal fallimento di una società nei confronti di alcuni componenti del collegio sindacale, per ottenere il risarcimento del danno derivante da gravi irregolarità gestorie dell'amministratore unico e dall'omessa vigilanza dei sindaci. In primo e secondo grado il ricorrente è stato ritenuto responsabile, in solido con altri coobbligati, per non aver reagito alle anomalie contabili e gestionali, per aver espresso parere favorevole al bilancio 2007 nonostante prelievi anomali e per non aver attivato gli strumenti di controllo e reazione disponibili. Con il ricorso per cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 2397 e 2401 c.c., sostenendo di essersi dimesso dalla carica di sindaco alla fine del 2008, senza operatività della prorogatio e con subentro del sindaco supplente, e di non poter essere considerato revisore contabile; 2) violazione degli artt. 2407, 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., contestando che la responsabilità potesse derivare dall'omessa convocazione dell'assemblea, dalla mancata denuncia al tribunale e dalla mancata promozione dell'azione sociale di responsabilità, anche perché tali strumenti sarebbero stati inutili o non esperibili in una società a socio unico; 3) violazione degli artt. 2385, 2400, 2477, 2448, 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che, dopo il recesso dall'incarico, non gli fosse imposto di verificare i successivi provvedimenti societari o impugnare i verbali e che la cessazione dalla carica non fosse opponibile ai terzi prima dell'iscrizione nel registro delle imprese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi e terzi motivi non si confrontassero con la ratio decidendi principale della sentenza impugnata, cioè l'accertata permanenza della carica di sindaco quanto meno fino al 28 settembre 2009 per mancata prova delle dimissioni, oltre a censurare in modo inammissibile la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo perché non investiva la decisiva ratio relativa alla violazione del dovere di vigilanza, limitandosi a contestare l'utilità delle iniziative omesse senza negare l'accertata inerzia di fronte a macroscopiche irregolarità gestionali. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base dell'azione risarcitoria esercitata dal fallimento nei confronti degli organi sociali responsabili del danno alla società e ai creditori.
invocato dal ricorrente in relazione alla cessazione della carica di sindaco e alla distinzione rispetto ad altre funzioni di controllo.
invocato dal ricorrente per sostenere che, cessato il proprio incarico, non operasse la prorogatio o che comunque vi fosse subentro del supplente; la Corte non accoglie la censura perché non si confronta con l'accertamento di fatto della perdurante carica.
richiamato per la responsabilità dei sindaci, che la Corte ribadisce essere responsabilità per fatto omissivo proprio e fondata su un dovere di vigilanza ampio.
citato quale possibile strumento di reazione dei sindaci mediante convocazione dell'assemblea; la Corte osserva che la mancata attivazione non è decisiva a fronte dell'accertata inerzia nel controllo.
richiamato come strumento di denuncia al tribunale in presenza di gravi irregolarità; la Corte lo considera uno degli strumenti omessi, ma la censura è ritenuta inammissibile.
richiamato con riferimento all'azione sociale di responsabilità contro l'amministratore; la Corte lo menziona come possibile iniziativa omessa dai sindaci.
invocato dal ricorrente in tema di cessazione dalla carica e relative formalità.
richiamato dal ricorrente in relazione agli obblighi e agli effetti della cessazione dell'incarico di sindaco.
invocato dal ricorrente per sostenere la disciplina del controllo nelle società a responsabilità limitata.
richiamato dal ricorrente nella censura, senza che la Corte ne faccia una specifica applicazione decisiva nel testo.
richiamato in tema di onere della prova; la Corte evidenzia che il ricorrente non ha scalfito l'accertamento di fatto della mancata prova delle dimissioni e della violazione dei doveri di vigilanza.
richiamato per contestare l'uso di presunzioni; la Corte richiama invece il limite della censura di merito sulla valutazione delle prove.
invocati per censurare la valutazione delle prove, censura ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale probatorio.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione, richiamata dal ricorrente; la Corte osserva che le doglianze non colpiscono le rationes decidendi e si risolvono in censure di fatto.
richiamato nel testo come riferimento all'invito rivolto all'amministratore a prendere i provvedimenti dovuti in caso di perdite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La responsabilità dei sindaci per omissione di vigilanza ha natura di responsabilità per fatto proprio omissivo e richiede un controllo esteso sull'intera attività sociale, a tutela non solo dei soci ma anche dei creditori sociali.
- Per affermare la responsabilità dei sindaci non è necessario individuare uno specifico atto commissivo: è sufficiente accertare che non abbiano rilevato irregolarità macroscopiche o non abbiano reagito con gli strumenti doverosi di controllo e segnalazione.
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che non si confronti con la ratio decidendi autonoma e decisiva della sentenza impugnata, oppure che muova da un presupposto fattuale non risultante dalla decisione di merito.
- Non è scrutinabile in cassazione la doglianza che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove riservata al giudice di merito.
- La deduzione dell'eventuale inutilità pratica di singole iniziative dei sindaci non esclude, di per sé, la responsabilità se permane l'accertamento dell'inerzia di fronte a illeciti gestori e alla violazione del dovere di diligenza.
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