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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25671/2021 del 22/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da una debitrice contro una banca. Il Tribunale aveva rigettato una querela di falso sulla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della notifica del decreto ingiuntivo e aveva poi dichiarato inammissibile l'opposizione perché tardiva, essendo stata proposta oltre il termine decorrente dalla notifica del decreto. La Corte d'appello ha confermato tale decisione. In cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: 1) nullità del procedimento e violazione dell'art. 650 c.p.c., sostenendo che i giudici di merito avessero indebitamente sovrapposto la decisione sulla querela di falso a quella sull'opposizione, invece di pronunciarsi prima sulla sola ammissibilità dell'opposizione; 2) omesso esame dei rilievi critici contro la CTU grafologica, insistendo sull'apocrifia della firma sull'avviso di ricevimento e sulla necessità di ulteriori approfondimenti; 3) omesso esame di un fatto decisivo, ossia che la ricorrente al momento della notifica non si trovava a Venezia, con conseguente contestazione delle prove sulla validità della notificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva qualificato la pronuncia del Tribunale come dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione per tardività. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato e motivatamente disatteso le critiche alla CTU grafologica, rilevando che la notifica sarebbe stata valida anche se sottoscritta dal coniuge e che l'approfondimento richiesto avrebbe comportato l'estensione del contraddittorio nei confronti di un terzo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità e per mancato confronto con la ratio decidendi, poiché la prova dell'allontanamento da Venezia non sarebbe stata comunque decisiva a escludere con certezza la presenza della ricorrente nel giorno della notifica. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 650 c.p.c.

    La norma sull'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo è richiamata dalla ricorrente, ma la Corte rileva che la censura non coglie la qualificazione data dai giudici di merito alla decisione, centrata sulla tardività dell'opposizione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio con il rito previsto per il filtro in cassazione.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Per censurare l'omesso esame di fatti o la motivazione su una consulenza tecnica, occorre una specifica e puntuale critica idonea a dimostrare la decisività del fatto dedotto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo indirettamente nel riferimento al principio di autosufficienza e alla necessità di specifica allegazione della prova decisiva, non come nucleo autonomo della decisione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È il parametro del contributo unificato al quale si commisura l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la riproposizione della tesi già svolta nei gradi di merito, senza attaccare la reale argomentazione decisiva della decisione, determina inammissibilità.
  • Quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, la motivazione può ritenersi sufficiente anche per relationem; se però sono state mosse critiche specifiche e circostanziate, il giudice deve spiegare puntualmente le ragioni della propria adesione, ma la censura in cassazione deve comunque misurarsi con le ragioni effettivamente poste a base della decisione.
  • Chi deduce in cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo o il vizio motivazionale in relazione a un'istanza istruttoria deve indicare in modo specifico il contenuto della prova, trascrivendolo nel ricorso, e deve dimostrarne la decisività; in difetto, la censura è inammissibile per aspecificità e difetto di autosufficienza.
  • La prova del fatto storico invocato deve essere decisiva in senso stretto: non è sufficiente allegare una circostanza che, anche se provata, non escluda con certezza l'esito accertato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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