Cassazione Penale, Sentenza n. 22825/2025 del 17/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Matteo Sottile ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo denunciando due profili principali: 1) errore di diritto e vizio motivazionale per avere qualificato la sua condotta come riciclaggio (art. 648-bis c.p.) anziché come concorso nel reato di usura (artt. 110, 644 c.p.), sostenendo che la sua sistematica disponibilità di denaro e il ruolo nel “sistema” avrebbero agevolato e rafforzato l'attività usuraria di Zichichi; 2) mancanza di prova, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione agli specifici assegni (n. 0012494398 del 27/10/2009 e n. 0350285099 del 22/11/2009) per i quali è stata confermata la condanna, deducendo che la girata indicava la società Fratelli Sottile s.r.l. e che materialmente e formalmente tali operazioni potevano essere state compiute dal fratello Giovanni (amministratore unico) e non da lui, senza alcuna verifica grafologica o prova specifica della sua consapevolezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato l'assunto che la preventiva disponibilità di un 'sistema collaudato' per ripulire denaro implichi di per sé concorso nel reato di usura: per escludere la responsabilità per riciclaggio occorre verificare che la disponibilità del sistema abbia effettivamente influenzato o rafforzato la decisione dell'autore del reato presupposto; tale elemento non emergeva dalle sentenze di merito. Pertanto la qualificazione come riciclaggio è stata ritenuta corretta. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la conferma della responsabilità per i due assegni fosse logicamente motivata dalla prova del sistema consolidato di ripulitura, dalla riconducibilità di fatto della società Fratelli Sottile ai fratelli e dalla prevalenza dei rapporti di Zichichi con Matteo; la responsabilità personale di Matteo è stata ritenuta dimostrata anche a prescindere da formali ruoli societari o dalla materiale apposizione delle girate da parte del fratello. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento, al versamento di € 3.000,00 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, come liquidate dalla Corte d'appello di Palermo.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
atto introduttivo di impugnazione per errore di applicazione della legge penale
Usata come titolo di censura per dedurre errata applicazione delle norme penali (es. errata qualificazione giuridica della condotta). La Corte ha valutato che la contestazione non superava il vaglio di infondatezza manifesta
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
vizio di motivazione (contraddittorietà, manifesta illogicità, carenza)
Impiegata per contestare la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto la motivazione adeguata e non contraddittoria rispetto ai fatti riconosciuti
La Corte ha interpretato la 'clausola di riserva' richiamata dal ricorrente alla luce della giurisprudenza: la mera disponibilità preventiva di un sistema di ripulitura non esclude automaticamente il reato di riciclaggio né costituisce di per sé concorso nel reato presupposto; occorre provare che tale disponibilità abbia effettivamente influenzato la decisione di commettere il reato presupposto
concorso di persone nel reato
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la condotta di Sottile sarebbe stata concorsuale nell'usura; la Corte ha però ritenuto che non sussistessero elementi per affermare che la condotta di ripulitura avesse rafforzato la decisione di commettere usura
Norma del reato presupposto contestato. La Corte ha valutato le distinzioni tra l'attività usuraria autonoma di Zichichi e l'attività di ripulitura svolta dai fratelli Sottile
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
condanna alle spese processuali per ricorso inammissibile
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché per disporre il versamento alla cassa delle ammende
artt. 82 e 83 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
liquidazione delle spese a favore del patrocinio a spese dello Stato
Richiamati per l'ordine di rifusione delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, da liquidarsi con separato decreto della Corte d'appello
Massime di principio
- La mera preventiva disponibilità di un sistema per 'ripulire' proventi di reato non implica automaticamente il concorso nel reato presupposto: è necessario provare che tale disponibilità abbia effettivamente influenzato o rafforzato la decisione dell'autore del reato principale.
- La condotta di ripulitura successiva al reato presupposto può integrare il reato di riciclaggio anche quando sia dimostrata la prossimità o il rapporto abituale tra chi 'ripulisce' e l'autore dell'illecito, purché manchi la prova che il servizio abbia determinato la commissione del reato principale.
- La titolarità formale di girate o ruoli societari non esclude la responsabilità personale: la responsabilità può essere attribuita sulla base di elementi di fatto che dimostrino la riconducibilità di fatto dell'attività alla persona, anche a prescindere dalla formale apposizione della girata.
- In procedure di impugnazione in Cassazione, i motivi che si limitano a una ricostruzione alternativa dei fatti senza dimostrare un vizio di diritto manifesto o una insanabile carenza motivazionale sono destinati a essere dichiarati inammissibili.
- Quando si contesta l'attribuzione di specifici atti (es. incassi o girate), è necessario che la decisione di merito dia conto delle ragioni concrete della ricostruzione; tuttavia, una ricostruzione logica e coerente fondata su elementi indiziari consolidati (sistema, rapporti abituali, dichiarazioni) può essere sufficiente a reggere la condanna anche in assenza di prova grafologica formale.
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