Cassazione Civile, Ordinanza n. 33015/2021 del 10/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'azione revocatoria ordinaria proposta da una banca, poi accolta in primo grado, per far dichiarare inefficace nei propri confronti la costituzione di un fondo patrimoniale effettuata da due coniugi su beni in comunione e su beni di proprietà esclusiva di uno di essi. Il coniuge proprietario era fideiussore della società debitrice verso gli istituti di credito, e il fondo era stato costituito dopo l'assunzione del debito. In appello i coniugi avevano sostenuto, tra l'altro, che non potesse operare la revocatoria senza accertare anche in capo alla moglie il consilium fraudis e la scientia damni, valorizzando il fatto che ella perseguiva l'interesse familiare alla tutela dei bisogni della famiglia. Inoltre avevano contestato la condanna alle spese anche a carico della moglie, assumendone la totale estraneità alla vicenda debitoria. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 2901 c.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto irrilevante la consapevolezza della moglie e avesse presunto indebitamente la conoscenza del pregiudizio. Con il secondo motivo hanno denunciato violazione degli artt. 91, 92 e 97 c.p.c. per la condanna della coniuge alle spese di lite.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto il primo motivo non scrutinabile come omesso esame di un fatto storico ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché la Corte d'appello aveva espressamente valutato la questione dell'elemento soggettivo, dandone una risposta di diritto conforme alla giurisprudenza consolidata; ha inoltre rilevato l'inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché la decisione impugnata si era attenuta all'orientamento costante della Cassazione secondo cui la costituzione del fondo patrimoniale è un atto dispositivo a titolo gratuito revocabile se successivo al debito, essendo sufficiente la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio al creditore, mentre è irrilevante la conoscenza o partecipazione del terzo. Ha poi reputato infondato il secondo motivo, osservando che anche la coniuge era risultata soccombente nei gradi di merito e quindi correttamente era stata condannata alle spese. Il ricorso incidentale condizionato della banca non è stato esaminato perché non ritualmente formulato nel controricorso. La banca controricorrente è risultata vittoriosa; ai ricorrenti è stata inoltre posta a carico la condanna alle spese del giudizio di cassazione e l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
azione proposta ex art. 2901 cod. civ.
La costituzione del fondo patrimoniale, se successiva all'assunzione del debito e a titolo gratuito, è atto revocabile; ai fini della scientia damni basta la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio al creditore, mentre non è necessaria la partecipazione o conoscenza del terzo.
Le presunzioni semplici non sono state ritenute violate dalla Corte d'appello, che ha fondato la decisione su un orientamento giurisprudenziale consolidato sull'irrilevanza della conoscenza del terzo negli atti gratuiti successivi al debito.
Non è stata ravvisata una indebita utilizzazione di presunzioni; la censura è stata respinta perché diretta contro una valutazione di merito conforme a diritto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Non è denunciabile come omesso esame un fatto che la sentenza impugnata ha espressamente considerato, ancorché sia stato valutato in senso diverso da quello auspicato dai ricorrenti.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
La doglianza relativa a questioni già decise in modo conforme nei due gradi di merito è inammissibile nei limiti previsti per le sentenze c.d. doppia conforme.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata ha risolto la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità e il ricorso non offre elementi per mutare l'orientamento.
La parte integralmente soccombente può essere condannata alle spese di lite.
Non ricorrono i presupposti per derogare alla regola della soccombenza, non emergendo ragioni per escludere la condanna alle spese.
La censura sulle spese non è fondata, non essendo stata ravvisata una violazione dei criteri di riparto tra le parti.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 9 del contratto di finanziamento
La domanda della banca intervenuta è stata dichiarata improcedibile in appello per mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto contrattualmente.
Massime di principio
- La costituzione del fondo patrimoniale può essere assoggettata ad azione revocatoria ordinaria quando sia un atto dispositivo a titolo gratuito compiuto dopo l'insorgenza del debito e idoneo a rendere più difficile o incerta la soddisfazione del creditore.
- Negli atti a titolo gratuito successivi al sorgere del debito, ai fini dell'azione revocatoria è sufficiente la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio al creditore; non è necessario provare la partecipazione del terzo al consilium fraudis.
- La deduzione di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è ammissibile quando il fatto storico sia stato espressamente valutato dal giudice di merito, anche se con esito sfavorevole alla parte ricorrente.
- Il motivo di ricorso è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando la decisione impugnata si conforma a un orientamento consolidato della Cassazione e il ricorso non prospetta argomenti idonei a mutarlo.
- La condanna alle spese segue la soccombenza anche del coniuge che abbia partecipato al giudizio ed è risultato soccombente, indipendentemente dall'allegata estraneità sostanziale alla vicenda debitoria.
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