Cassazione Civile, Ordinanza n. 19716/2022 del 17/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso possessorio ex art. 703 c.p.c. con cui l'originario attore, proprietario di un fabbricato in Ischia, deduceva di avere esercitato il passaggio su un viale privato, già appartenuto a un familiare e poi ceduto a una società, e di essere stato spogliato del possesso della corrispondente servitù quando la società aveva sostituito le chiavi del cancello e adibito parte del viale a parcheggio. Il Tribunale aveva rigettato la domanda. In appello, dopo la morte dell'appellante, il giudizio veniva riassunto dall'erede, che la Corte d'appello riteneva legittimata e che vedeva accolto il gravame. La società proprietaria del viale ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) violazione delle norme su successione e capacità processuale per avere la Corte territoriale consentito alla riassumente di provare tardivamente la propria qualità di erede, asseritamente oltre le preclusioni processuali; 2) violazione delle norme sul possesso e omessa motivazione, contestando l'affermazione che vi fosse prova del possesso della servitù di passaggio e, in particolare, la rilevanza attribuita all'apertura di una porta di collegamento tra abitazione e viale; 3) violazione delle norme sul possesso e sulla disciplina dell'esecuzione forzata, sostenendo che la nomina di un custode nel procedimento esecutivo sul complesso immobiliare avrebbe comunque interrotto il possesso, o comunque che l'interclusione del passaggio dovesse ricondursi all'attività del custode e non a fatti imputabili alla ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la prova della qualità di erede era stata tempestivamente allegata in sede di riassunzione e comunque integrata prima della nuova precisazione delle conclusioni, senza violazione di preclusioni; le ulteriori censure erano inammissibili perché confusamente prospettate e, in parte, dirette a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo poiché cumulava in modo non specifico censure di violazione di legge e di vizio motivazionale, mirando in realtà a contestare il merito della valutazione delle prove; inoltre, la motivazione della Corte d'appello era stata ritenuta sufficiente e intellegibile. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che il possesso è situazione di fatto che cessa solo per fatti materiali che ne impediscano l'esercizio, non per la sola pendenza di vicende giudiziarie o per la nomina di un custode in una procedura esecutiva, essendo necessaria la prova di concrete misure di interclusione del viale. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
norma utilizzata come base del ricorso possessorio proposto per la tutela della servitù di passaggio lamentatamente spogliata
la prova della qualità di erede e del decesso della parte originaria grava su chi si qualifica successore e interviene o riassume il giudizio
richiamato con le norme sulla successione per contestare e verificare la legittimazione dell'erede
richiamato in tema di legittimazione ad agire e a resistere nel processo
richiamato in relazione alla regolarizzazione della legittimazione processuale
richiamato per sostenere l'esistenza di preclusioni dopo la rimessione della causa in decisione
richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina della servitù di passaggio
richiamato nel secondo motivo per la nozione di possesso
richiamato nel secondo motivo in relazione al possesso utile all'usucapione
richiamato per la tutela reintegratoria del possessore spogliato
richiamato nel terzo motivo con riferimento ai poteri del custode
richiamato nel terzo motivo in tema di effetti della procedura esecutiva e del custode
parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso
parametro del vizio motivazionale, limitato al minimo costituzionale e non alla mera insufficienza della motivazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Chi agisce o resiste in giudizio quale erede di una parte originaria deve provare sia l'evento morte sia la propria qualità di erede; tale prova può essere allegata e documentata entro il primo momento processuale utile e, nel giudizio di appello riassunto, non oltre la nuova precisazione delle conclusioni se il contraddittorio lo consente.
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico e coerente con uno dei vizi tipizzati dall'art. 360 c.p.c.; è inammissibile il motivo che cumuli in modo indistinto violazione di legge, vizio di motivazione e critica alla valutazione delle prove senza chiarire il nesso tra singola norma e concreta violazione.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione costituzionalmente rilevante; non è deducibile il mero difetto di sufficienza o di persuasività della motivazione.
- La valutazione delle prove e la selezione degli elementi ritenuti decisivi spettano al giudice di merito e sono sottratte al sindacato di legittimità, salvo i casi di motivazione mancante, apparente o radicalmente incomprensibile.
- Il possesso, essendo una situazione di fatto connotata dall'animus possidendi, cessa solo per fatti materiali che ne impediscano l'esercizio o per il venir meno dell'animus, non per la sola esistenza di vicende giudiziarie o di assetti formali della titolarità del bene.
- In materia di possesso di una servitù di passaggio, la cessazione del transito va provata mediante la concreta dimostrazione di atti o misure materiali di interclusione; la mera nomina di un custode in una procedura esecutiva non basta, da sola, a escludere la continuità del possesso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19556/2022 del 17/06/2022
- ordinanza_civile · 17 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19557/2022 del 17/06/2022
- ordinanza_civile · 17 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19558/2022 del 17/06/2022
- ordinanza_civile · 17 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19559/2022 del 17/06/2022
- ordinanza_civile · 17 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19561/2022 del 17/06/2022
- ordinanza_civile · 17 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19571/2022 del 17/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →