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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22759/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello sul diniego delle attenuanti generiche fosse congrua, immune da vizi logici e coerente con le risultanze processuali, quindi non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per detenzione/spaccio di sostanza stupefacente in lieve entità. Nel ricorso per cassazione, proposto a mezzo del difensore, veniva dedotta un'unica censura di violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., sostenendosi in sostanza che la decisione di merito avesse ingiustamente negato il beneficio.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    individua il reato per il quale era stata pronunciata la condanna di merito, in materia di stupefacenti e di lieve entità.

  • art. 62-bis c.p.

    le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione congrua e immune da vizi logici; tale valutazione di merito non è censurabile in cassazione se adeguatamente motivata.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è una valutazione rimessa al giudice di merito e non può essere rivalutata in sede di legittimità quando la motivazione sia logicamente coerente e ancorata alle emergenze processuali.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste formale della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito di un apprezzamento discrezionale adeguatamente motivato.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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