Cassazione Penale, Sentenza n. 21980/2026 del 15/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'aggravamento della misura cautelare da arresti domiciliari a custodia in carcere disposto dalla Corte di appello di Napoli e confermato dal Tribunale del riesame. Il ricorrente contestava la carenza di motivazione e il mancato rispetto dei criteri di adeguatezza e specificità: sosteneva di essere stato autorizzato a recarsi dallo studio odontoiatrico alle ore 12:00 del 9 dicembre 2025 "per il tempo strettamente necessario" e che non era indicato l'orario di rientro, pertanto il fatto di essere stato fermato alle ore 15:00 sarebbe compatibile con l'autorizzazione; ha quindi dedotto che non sarebbe stata adeguatamente indicata la prescrizione violata né valutata la gravità della condotta
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure del ricorrente generiche e reiterative rispetto a quelle già esaminate e respinte dal Tribunale del riesame, il quale aveva motivato congruamente l'aggravamento rilevando un'aggravata esigenza cautelare dovuta a una condotta gravemente trasgressiva: il Canfora era stato fermato nove ore dopo l'appuntamento fissato e, mentre era alla guida della propria autovettura, procedeva ad alta velocità zigzagando tra i veicoli. La Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito logica, adeguata e conforme ai criteri di adeguatezza e specificità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; è stata disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai fini dell'osservanza di quanto previsto dall'art. 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Norme richiamate
Norma invocata come titolo dell'impugnazione in sede di riesame e cassazione; la Corte ricorda la natura e i limiti del sindacato di legittimità sulle ordinanze che confermano misure cautelari
artt. 73 e 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norme sostanziali relative ai reati per i quali il Canfora è imputato (illecita detenzione e spaccio di stupefacenti); rilevano ai fini della valutazione della pericolosità sociale e delle esigenze cautelari
art. 299, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato dal Tribunale del riesame come base per la sostituzione della misura cautelare: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente applicato la norma motivando l'intervenuto aggravamento delle esigenze cautelari
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma di ordine esecutivo richiamata per gli adempimenti a carico del direttore dell'istituto penitenziario: la Corte ha disposto la trasmissione di copia del provvedimento per l'esecuzione della disposizione
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Giurisprudenza richiamata in tema di obblighi contributivi e valutazione dell'eventuale esonero dal pagamento delle spese o somme dovute alla Cassa delle ammende; la Corte ha escluso ragioni di esonero
Massime di principio
- La trasformazione o aggravamento di una misura cautelare può essere disposta quando il giudice di merito riscontri un aggravamento delle esigenze cautelari concreto e motivato, specialmente in presenza di condotte che dimostrino trasgressività rilevante delle prescrizioni imposte
- La motivazione del provvedimento cautelare deve rispettare i criteri di adeguatezza e specificità: il giudice deve indicare quali prescrizioni sono state violate e valutare la gravità della violazione; tuttavia valutazioni logiche e concrete del giudice di merito sulle circostanze fattuali non sono sindacabili in sede di legittimità se non per vizio formale o illogicità palese
- In cassazione i motivi generici, aspecifici o reiterativi delle stesse censure già esaminate dal giudice di merito sono frequentemente dichiarati inammissibili; il ricorrente deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione impugnata
- La condotta collocata temporalmente lontano dall'autorizzazione concessa (es. rinvenimento molte ore dopo il permesso) e accompagnata da elementi di pericolo oggettivo (guida ad alta velocità, zigzagare) può giustificare l'applicazione della custodia in carcere come unica misura idonea a tutelare le esigenze cautelari
- Per impugnare efficacemente un aggravamento cautelare è necessario dimostrare errori di valutazione concreto, mancanza di logica o carenze motivazionali specifiche, non la sola discordanza sull'apprezzamento dei fatti da parte del giudice di merito
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