Cassazione Civile, Sentenza n. 22067/2020 del 13/10/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il lavoratore Lorenzo Terzini aveva svolto per lungo periodo mansioni superiori riconducibili al profilo di "Capo unità tecnica" (par. 205) e chiedeva l'inquadramento e le differenze retributive. Le società convenute contestavano l'esistenza di una vacanza del posto apicale e rilevavano che, nel rapporto speciale degli autoferrotranvieri, l'art. 2103 c.c. non determina automatismi promozionali, potendo l'estensione retributiva essere prevista solo sul piano economico; inoltre deducevano la non corrispondenza delle mansioni svolte con il profilo di Area 2 (Capo unità tecnica) e la differenza rispetto all'Area 3 (Capo operatori/Operatore tecnico). In sede di merito Tribunale e Corte d'Appello avevano ritenuto provata la stabile svolgimento di mansioni superiori da parte di Terzini e, in particolare, la sussistenza degli elementi che consentivano di presumere la vacanza del posto e la mancanza di riserva di copertura mediante concorso, con conseguente inquadramento a par. 205 con decorrenza 1.4.2009.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da TIEMME e TRA.IN, confermando la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva riconosciuto a Terzini l'inquadramento nel profilo di Capo unità tecnica (par. 205) con decorrenza 1.4.2009 e la condanna di TIEMME ad operare tale inquadramento. La Suprema Corte ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'Appello secondo cui la pluriennale e stabile copertura mediante turnazione/supplenza costituisce elemento presuntivo della vacanza del posto e può valere quale "ordine scritto" ai fini dell'art. 18 R.D. 148/1931 allegato A. Ha inoltre escluso che vi sia stata confusione fra le funzioni previste dalle Area 2 e Area 3 del CCNL, confermando che le mansioni svolte da Terzini implicavano attività gestionale e di programmazione proprie del Capo unità tecnica. Il ricorso è stato respinto e le ricorrenti condannate alle spese di giudizio.
Norme richiamate
R.D. 14/1/1931 n. 148, allegato A, art. 18
La Corte ha interpretato l'art. 18 come norma speciale ancora applicabile al rapporto degli autoferrotranvieri: la pluriennale copertura stabile del posto da parte di un lavoratore con qualifica inferiore costituisce elemento presuntivo della vacanza del posto, dell'assenza di riserva di copertura tramite concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle mansioni superiori; l'incarico con turnazione/supplenza può avere valore di "ordine scritto" richiesto dalla norma.
Richiamato dalle ricorrenti per sostenere che la promozione automatica non si applica, il principio è stato valutato alla luce della specialità del rapporto: la Corte ha confermato che, pur essendo l'art. 2103 non pienamente sovrapponibile nel settore autoferrotranviario, l'evoluzione giurisprudenziale ammette che situazioni stabili e protratte possano dar luogo a riconoscimento dell'inquadramento superiore, senza automatismo but con presunzioni e valutazione complessiva.
CCNL addetti ai servizi di trasporto (27/11/2000), artt./profili (Area 2 e Area 3)
La Corte ha interpretato la declaratoria contrattuale delle Aree professionali ritenendo che le mansioni svolte da Terzini (programmazione, assunzione e gestione del lavoro del reparto, coordinamento anche in assenza dei referenti) rientrassero nell'Area 2 (Capo unità tecnica, par. 205) e non nelle funzioni più operative e partecipative dell'Area 3/operatore di reparto (par. 170/188).
Richiamato dalle ricorrenti in relazione all'interpretazione delle norme contrattuali; la Corte non ha ritenuto sussistere un errore di interpretazione del CCNL tale da giustificare la cassazione, avendo il giudice di merito adeguatamente motivato la sussunzione delle mansioni nel profilo di Area 2.
Invocato dalle ricorrenti in rapporto a presunti errori nella decisione di merito; la Cassazione ha ritenuto le censure inammissibili o riconducibili a controversie di valutazione probatoria non sindacabili nel giudizio di legittimità.
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1 quater
Richiamato in relazione alla condanna alle spese e all'eventuale ulteriore contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento previsto dalla norma.
Massime di principio
- La pluriennale e stabile esecuzione di mansioni superiori, anche mediante turnazione/supplenza, può costituire elemento presuntivo della vacanza del posto e legittimare l'inquadramento superiore ai sensi dell'art. 18 R.D. 148/1931 allegato A, specie se vi sono incarichi formali o ordini scritti.
- Nel rapporto degli autoferrotranvieri l'art. 2103 c.c. non opera in modo automatico come nel lavoro privato, ma la giurisprudenza ammette che la progressiva avvicinamento alla disciplina del lavoro privato renda possibile il riconoscimento dell'inquadramento superiore ove emergano idonei elementi probatori di stabilità e assunzione di responsabilità.
- Per contestare efficacemente la richiesta di inquadramento superiore, il datore deve provare concretamente la non vacanza del posto e l'esistenza di riserve di copertura (es. titolarità consolidata, procedure di concorso, designazioni formali), nonché l'effettiva natura delle mansioni svolte.
- Le critiche sulla valutazione delle prove (testimonianze, ordini di servizio, incarichi) costituiscono in genere questioni di merito non sindacabili in Cassazione, salvo errori di diritto o vizio motivazionale palese.
- In sede di lite sindacale o giudiziaria è importante depositare documentazione completa del CCNL e dei profili professionali, ordini di servizio, incarichi formali e prove testimoniali chiare per dimostrare la natura e la stabilità delle mansioni svolte.
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