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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 22077/2020 del 13/10/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (dipendente pubblico)

La controversia

Una dipendente pubblica, dopo il sisma che colpì il Molise nel 2002, aveva beneficiato della sospensione dei versamenti contributivi prevista dall’O.P.C.M. 29 novembre 2002, n. 3253. In seguito l’amministrazione aveva recuperato i contributi non versati mediante trattenute in busta paga, inizialmente rateizzate secondo le modalità più favorevoli dell’ordinanza e poi rideterminate in misura più gravosa. La lavoratrice aveva chiesto il ripristino della rateizzazione originaria. Il Tribunale di Campobasso, giudice del lavoro, aveva accolto la domanda; la Corte d’appello di Campobasso aveva confermato la decisione, ritenendo il MEF legittimato passivamente e applicabile la rateizzazione prevista dall’ordinanza anche rispetto alla sospensione indebitamente accordata ai dipendenti pubblici, oltre che rilevanti l’affidamento maturato e la necessità di non incidere eccessivamente sulle esigenze di vita della lavoratrice. Il MEF ha proposto cinque motivi di ricorso: (1) falsa applicazione della L. n. 218 del 1952, art. 19, e dell’art. 1387 c.c., contestando la propria legittimazione passiva e la possibilità di considerarlo rappresentante del datore di lavoro; (2) violazione dell’O.P.C.M. n. 3253 del 2002, del D.L. n. 138 del 2002, della L. n. 388 del 2000 e di varie disposizioni codicistiche, sostenendo che l’esclusione retroattiva dei dipendenti pubblici dalla sospensione contributiva escludeva anche la rateizzazione dell’ordinanza e imponeva il recupero secondo le norme generali, senza che l’errore iniziale dell’amministrazione potesse fondare un legittimo affidamento; (3) violazione degli artt. 1183 e 2033 c.c., contestando che la buona fede e l’affidamento della lavoratrice fossero pacifici; (4) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per omesso esame di circostanze; (5) omessa pronuncia sulla richiesta di esibizione delle dichiarazioni dei redditi del quinquennio precedente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha respinto il primo motivo: il MEF era legittimato passivamente perché, tramite i propri uffici, aveva gestito gli stipendi e operato la rateizzazione contestata; l’art. 19 della L. n. 218 del 1952 non disciplinava la controversia, relativa alle modalità di restituzione delle somme, e la stessa amministrazione aveva ripristinato in autotutela la rateizzazione originaria. Ha respinto il secondo motivo: la norma di interpretazione autentica aveva escluso retroattivamente i dipendenti pubblici dal beneficio della sospensione contributiva, ma ciò non impediva l’applicazione della rateizzazione dell’art. 7, comma 2, dell’O.P.C.M. n. 3253 del 2002 quando l’indebita sospensione fosse dipesa da un’erronea scelta dell’amministrazione, favorita dall’equivocità del testo normativo; era pacifico che il MEF avesse inizialmente applicato quella rateizzazione. Il terzo, il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché diretti contro l’ulteriore ratio della decisione e non idonei a determinare la cassazione dopo il rigetto del secondo motivo. Nessuna statuizione sulle spese nei confronti della dipendente, che non aveva svolto attività difensiva. Escluso il raddoppio del contributo unificato per l’amministrazione statale, esentata dal pagamento mediante prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 19 L. 4 aprile 1952, n. 218

    Del resto, nella presente fattispecie in cui si discute delle modalità di restituzione delle somme che i dipendenti del MIUR non hanno versato a titolo di contributi non viene in rilievo il disposto della L. n. 218 del 1952, art. 19 (secondo cui “Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore; qualunque patto in contrario è nullo. Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce.”) che, invece ha inteso individuare il soggetto responsabile per il versamento dei contributi da parte del lavoratore operando le relative trattenute sulla retribuzione corrisposta.

    La disposizione individua il responsabile del versamento dei contributi e delle relative trattenute sulla retribuzione, ma non regola la controversia sulle modalità di restituzione dei contributi indebitamente non versati.

  • art. 7, commi 1 e 2, O.P.C.M. 29 novembre 2002, n. 3253

    Orbene, l’applicabilità dell’O.P.C.M. n. 3253 del 2002, art. 7, comma 1 solo ai datori di privati non comporta che il comma 2 cit. articolo (secondo cui “La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi dovuti per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non corrisposti per effetto della sospensione di cui al comma 1 avverrà mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione. Gli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al comma 1 sono effettuati entro il secondo mese successivo al termine della sospensione, mentre le rate di contributi sono versate a partire dal terzo mese successivo alla sospensione stessa.”) non possa trovare applicazione anche nelle ipotesi – quale quella all’esame – in cui l’indebita sospensione dei contributi sia avvenuta per una erronea scelta dell’Amministrazione favorita dalla equivocità del testo normativo che ha reso necessaria l’adozione di una disposizione interpretativa.

    La sospensione prevista dal comma 1 riguarda i datori di lavoro privati; la modalità di restituzione rateale di cui al comma 2 può tuttavia applicarsi anche quando l’amministrazione pubblica abbia indebitamente sospeso i contributi per una propria scelta erronea, favorita dall’equivocità della disciplina.

  • art. 6, comma 1-bis, D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, convertito dalla L. 6 dicembre 2006, n. 290

    E’ stato infatti affermato che l’O.P.C.M. n. 3253 del 2002, art. 7, comma 1, – che prevede la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali per i soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 – va interpretato alla stregua del disposto del D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1-bis, citato e, pertanto, è riferibile soltanto ai datori di lavoro privati, essendo il beneficio in esso contemplato finalizzato alla liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali (finanziando l’impresa con operazione rispetto alla quale il lavoratore resta neutro) e non anche all’incremento delle retribuzioni dei lavoratori. E’ stato altresì chiarito che il predetto D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1-bis, essendo norma propriamente di interpretazione autentica (ritenuta costituzionalmente legittima da Corte Cost. in. 325 del 2008) secondo quanto esplicitato anche dal dato testuale oltre che dalla sua ratio, come tale, ha efficacia retroattiva e si applica anche alle ordinanze ex D.L. 4 novembre 2002, n. 245 conv. con modif. in L. 27 dicembre 2002, n. 286, riguardando in generale il potere di emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti.

    La norma, quale disposizione di interpretazione autentica con efficacia retroattiva, limita ai datori di lavoro privati la sospensione contributiva prevista dalle ordinanze emergenziali; non estende tale beneficio ai dipendenti pubblici.

  • art. 2033 c.c.

    Peraltro, è opportuno qui ricordare che la giurisprudenza amministrativa, formatasi sui rapporti di lavoro di impiego pubblico non contrattualizzato, ha avuto modo di affermare che il recupero ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell’art. 2033 c.c. di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate, mentre le situazioni di affidamento e di buona fede dei percipienti rileverebbero ai soli fini delle modalità con cui il recupero deve essere effettuato, in modo cioè da non incidere in maniera eccessivamente onerosa sulle esigenze di vita del dipendente.

    Il recupero dell’indebito da parte della pubblica amministrazione è doveroso e non rinunciabile; l’affidamento e la buona fede del percipiente rilevano sulle modalità del recupero, che devono evitare un’incidenza eccessivamente onerosa sulle sue esigenze di vita.

  • art. 112 c.p.c.

    nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione

    La decisione richiama il principio secondo cui, se la pronuncia poggia su più rationes autonome, ciascuna deve essere specificamente censurata e le censure devono tutte avere esito positivo perché il ricorso possa condurre alla cassazione.

  • art. 115 c.p.c.

    nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione

    La norma è soltanto indicata tra le disposizioni invocate nel quarto motivo; il principio processuale effettivamente applicato dalla Corte riguarda invece la necessità di superare tutte le rationes autonome della sentenza.

Massime di principio

  • La disposizione emergenziale che sospende i versamenti contributivi per le zone colpite da un sisma, interpretata alla luce della norma di interpretazione autentica, riguarda i datori di lavoro privati e non attribuisce ai dipendenti pubblici il beneficio della sospensione.
  • L’esclusione dei dipendenti pubblici dalla sospensione contributiva non impedisce che, quando l’amministrazione abbia erroneamente applicato la sospensione e abbia inizialmente disposto il recupero secondo la rateizzazione prevista dall’ordinanza emergenziale, tale modalità di rateizzazione possa regolare la restituzione dei contributi indebitamente non versati.
  • La legittimazione passiva nella controversia sulle modalità di recupero delle trattenute contributive spetta all’amministrazione che ha concretamente determinato e applicato la rateizzazione attraverso i propri uffici competenti.
  • Quando una decisione si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte e deve risultare fondato rispetto a ciascuna; il rigetto della censura contro una ratio è sufficiente a rendere inammissibili per difetto di interesse le censure contro le altre.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiTutela del legittimo affidamentoBuona fede e correttezza

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