Cassazione Civile, Sentenza n. 22069/2020 del 13/10/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva riconosciuto a Pregelj la pensione di reversibilità in regime internazionale. L'INPS sosteneva che, al momento del decesso del pensionato, era già vigente il Regolamento comunitario n. 1408/71 che richiede il possesso di almeno 52 settimane di contribuzione per l'attribuzione della prestazione, requisito che il de cuius non avrebbe posseduto (avendo la pensione diretta liquidata in pro rata tramite totalizzazione di contributi accreditati in Italia e nella ex Jugoslavia). Perciò, secondo l'INPS, la reversibilità non sarebbe spettata al superstite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto che la pensione di reversibilità abbia come presupposto l'esistenza di una pensione diretta legittimamente liquidata al de cuius in conformità delle disposizioni vigenti al tempo della decorrenza della prestazione. Pertanto, ove la pensione diretta fosse stata liquidata prima dell'entrata in vigore della normativa comunitaria che introduce nuove condizioni (es. requisito delle 52 settimane), tali modifiche non possono retroagire a privare il superstite della reversibilità. La Corte ha confermato il principio secondo cui, per la reversibilità in regime internazionale, si valutano le condizioni assicurative e contributive del dante causa al momento del suo collocamento a riposo (o, se non titolare di pensione, al momento del decesso). Il ricorso è quindi rigettato; l'INPS è soccombente e dovrà anche adempiere agli obblighi sul contributo unificato indicati.
Norme richiamate
Regolamento comunitario 1408/71
Prevede, nei termini applicabili al caso, il requisito di periodi contributivi (52 settimane) per la determinazione di alcune prestazioni. Tuttavia, la Corte interpreta che tale requisito incide sulla formazione della pensione diretta e non può essere applicato retroattivamente per privare la reversibilità già fondata su una pensione diretta legittimamente liquidata in precedenza.
Legge 218/1952
art. 13 (come modificato dall'art. 23 L. 903/65)
Rilevata come normativa nazionale di riferimento in materia di rapporti internazionali di previdenza; la Cassazione osserva che le condizioni applicabili sono quelle vigenti al momento della liquidazione della pensione diretta.
D.P.R. 115/2002
Norma procedurale richiamata in ordine all'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Corte Costituzionale
Giurisprudenza richiamata per il principio che la reversibilità proietta la funzione di sostentamento del defunto oltre la morte, giustificando che i requisiti non siano rievaluati autonomamente al momento del decesso se la pensione diretta è già stata legittimamente costituita.
Giurisprudenza della Cassazione
es. Ordinanza n. 6257/2019, Sent. n. 19584/2017, Sent. n. 23841/2015, Sent. n. 27019/2018
Consolidato orientamento secondo cui la reversibilità in regime internazionale si determina in base alla posizione assicurativa del dante causa al momento del collocamento a riposo (o, se non ancora pensionato, al momento del decesso) e non in base a modifiche normative sopravvenute.
Massime di principio
- La spettanza della pensione di reversibilità si fonda sull'esistenza di una pensione diretta legittimamente liquidata al dante causa; se tale pensione è stata regolarmente concessa prima di una successiva modifica normativa, le nuove condizioni non possono privare i superstiti della reversibilità.
- Per valutare i requisiti per la reversibilità in regime internazionale si prende in considerazione la posizione assicurativa e contributiva del de cuius al momento della liquidazione della pensione diretta (o, se non ancora pensionato, al momento del decesso), non il quadro normativo sopravvenuto.
- Il requisito temporale (ad es. 52 settimane) previsto da un regolamento comunitario incide sulla formazione della pensione diretta; se la pensione diretta è stata liquidata in conformità alle norme vigenti allora, la reversibilità si conserva anche se successive norme nazionali o internazionali stabiliscono requisiti più restrittivi.
- La qualificazione della reversibilità come diritto jure proprio del superstite non implica che i requisiti assicurativi debbano essere valutati in capo al superstite; il controllo concerne la posizione del dante causa.
- Nel caso in cui il dante causa non fosse stato ancora titolare di pensione al momento della morte, la verifica delle condizioni contributive si riferisce allo stato al momento del decesso.
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