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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 22073/2020 del 13/10/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti, dirigenti trasferiti da ANAS alla "Friuli Venezia Giulia Strade" s.p.a., hanno impugnato l'ordine di servizio del 30/10/2014 con cui la società, in applicazione della legge regionale n.13/2014, art.18, aveva ridotto il trattamento economico onnicomprensivo annuo ricondurlo al "tetto" di euro 100.000. Hanno dedotto la nullità/annullabilità dell'ordine, violazione del principio di irriducibilità della retribuzione e contrasto con l'art.36 Cost., nonché illegittimità dell'intervento normativo che avrebbe inciso sui loro diritti derivanti dal contratto individuale e dal CCNL dirigenti ANAS.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della Corte d'appello e rinviando la causa per nuovo esame. Ha ritenuto che la normativa regionale (art.63, comma 7-quater, LR n.23/2007, come aggiunto dall'art.18 LR n.13/2014) va interpretata come norma di indirizzo rivolta alle parti negoziali e finalizzata al contenimento della spesa retributiva delle società a partecipazione pubblica, da recepire in sede di contrattazione di secondo livello, e non come norma che sostituisce automaticamente o diminuisce il trattamento già acquisito dai dirigenti. La Corte ha escluso che la norma abbia operato una reformatio in peius automatica sul trattamento già percepito e ha negato l'insussistenza di violazione del riparto di competenza costituzionale; ha disposto il rinvio per la riassunzione della valutazione di merito secondo il principio di diritto enunciato.

Norme richiamate

  • Legge regionale Friuli-Venezia Giulia n.23/2007, art.63 comma 7-quater (introdotto dall'art.18 LR n.13/2014)

    «7 quater. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo riconosciuto ai dirigenti della società Friuli Venezia Giulia Strade SpA, correlato alla posizione occupata, alle responsabilità attribuite, nonché alla complessità organizzativa e funzionale della struttura assegnata, può essere determinato fino alla misura massima di 100.000 euro annui lordi e comunque determinato in coerenza con le disposizioni del Contratto collettivo regionale di lavoro - Area della dirigenza del personale del comparto unico regionale»

    La Corte interpreta la norma come un atto di indirizzo finalizzato a orientare la contrattazione di secondo livello verso un contenimento della spesa e una omogeneizzazione dei trattamenti, non come fonte imperativa che riduca automaticamente trattamenti individualmente già acquisiti.

  • Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) dirigenti ANAS, art.6

    Il giudice di legittimità ha rilevato che l'art.6 non contiene un principio di assoluta irriducibilità o non riassorbibilità del superminimo; pertanto non giustifica autonomamente l'affermazione di un diritto a importi superiori senza valutazione negoziale o contrattuale.

  • Codice Civile, artt. 1339 e 1419

    La Corte ha escluso che la legge regionale abbia automaticamente sostituito clausole contrattuali difformi ex artt.1339 e 1419 c.c.; al contrario la norma è idonea a costituire indirizzo da attuare in sede contrattuale, non disposizione che direttamente modifica i contratti individuali acquisiti.

  • Costituzione, art.36

    La Corte ha ritenuto non manifestamente fondata la censura di contrasto con l'art.36 (retribuzione proporzionata e sufficiente), posto che la normativa regionale non è stata interpretata come compressiva dei diritti retributivi già acquisiti.

  • Costituzione, art.117 (secondo comma, lett. I)

    La Corte ha escluso la lesione del riparto costituzionale di competenza: la norma regionale non sarebbe intervenuta direttamente sulla disciplina fondamentale del rapporto di lavoro (materia di competenza statale), ma ha esercitato un potere di indirizzo sulle società partecipate, nei limiti consentiti e in coerenza con la normativa statale e gli obblighi di contenimento della spesa.

  • D.lgs. 10 aprile 2004, n.111 (attuazione Statuto FVG)

    La Corte richiama il quadro normativo che ha autorizzato il trasferimento di funzioni e personale, spiegando il contesto giuridico dei trasferimenti ANAS -> società regionale e la conservazione delle condizioni contrattuali all'atto del trasferimento.

  • Legge 27 dicembre 2013, n.147, art.1 comma 557 e modifiche (d.l. 112/2008 art.18 comma 2-bis come integrato)

    Norme statali impongono misure di contenimento degli oneri contrattuali per società a partecipazione pubblica totale e prevedono che gli atti di indirizzo dell'ente controllante siano recepiti in sede di contrattazione di secondo livello; la Corte le usa per motivare la liceità degli indirizzi regionali nei limiti indicati.

  • D.lgs. 19 agosto 2016, n.175, art.19

    Ribadisce che le amministrazioni pubbliche socie possono fissare indirizzi per il contenimento delle spese del personale e che le società controllate devono recepire tali indirizzi, ove possibile, in sede contrattuale; la Corte evidenzia che non è possibile vincolare direttamente la contrattazione collettiva con atto unilaterale.

  • D.lgs. 23 giugno 2011, n.118

    Norma richiamata rispetto all'armonizzazione contabile e al consolidamento dei conti tra enti e partecipate; la motivazione evidenzia l'esigenza di controllo della spesa pubblica e di evitare elusioni tramite partecipate.

Massime di principio

  • Una norma regionale che fissi un "tetto" retributivo per dirigenti di una società a totale partecipazione pubblica va generalmente interpretata come indirizzo politico/contrattuale: spetta alle parti (ente controllante, società e sindacati) recepirla in sede di contrattazione di secondo livello; non produce automaticamente la decurtazione di trattamenti già acquisiti.
  • I trasferimenti di personale da ente pubblico a società in house possono preservare il CCNL e i trattamenti preesistenti; qualsiasi riduzione del trattamento acquisito richiede adeguata base normativa e atti negoziali o collegamento alle disposizioni imperative dello Stato.
  • Le Regioni non possono intervenire direttamente sulla disciplina fondamentale del rapporto di lavoro privatizzato quando la materia rientra nella competenza esclusiva statale (art.117 Cost.), ma possono esercitare poteri di indirizzo nei limiti stabiliti dalla normativa statale e ponendo l'obbligo di recepimento in contrattazione collettiva ove previsto.
  • Per le società in house la pubblica amministrazione controllante può emanare atti di indirizzo per contenere la spesa del personale; tuttavia l'efficacia di tali indirizzi sui singoli rapporti di lavoro passa normalmente attraverso provvedimenti societari e la contrattazione di secondo livello.
  • In giudizio le censure di incostituzionalità e le prove comparatorie devono essere tempestivamente dedotte: eccezioni e documenti prodotti tardivamente in appello possono essere dichiarati inammissibili.
  • Se si contesta una riduzione retributiva derivante da atti conformativi a normativa pubblica, va valutato se l'atto datoriale sia mera conformazione a un atto normativo/indirizzo oppure atto unilaterale direttamente lesivo dei diritti acquisiti; la qualificazione influisce sull'ammissibilità delle azioni e sul rimedio.

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