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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 22072/2020 del 13/10/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso riguarda la richiesta di liquidazione della pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione pro rata tra Italia e Argentina. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto del lavoratore al pro rata considerando contributi italiani versati in periodi distinti (1948 e 1992) e applicando la decadenza limitatamente agli ultimi tre anni. L'INPS ha impugnato la decisione sostenendo, in particolare, che i contributi italiani inferiori all'anno, già considerati dall'ente argentino nella liquidazione autonoma della pensione estera ai sensi della Convenzione Italia-Argentina, non possono essere nuovamente valutati dall'ente italiano per ottenere un pro rata, e che il pro rata opera solo quando la prestazione è liquidata con totalizzazione e non quando uno Stato ha già corrisposto una pensione autonoma.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso dell'INPS, ritenendo che, ai sensi dell'art. 15 della Convenzione Italia-Argentina, i periodi di contribuzione inferiori all'anno debbano essere considerati dall'istituzione dello Stato che ha liquidato la pensione in via autonoma e non possono essere computati una seconda volta dall'altro Stato per determinare un pro rata. Inoltre la Corte ha affermato l'incompatibilità tra una pensione autonoma erogata da uno Stato e un successivo pro rata dall'altro Stato; il pro rata è applicabile solo quando la prestazione è liquidata con totalizzazione. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, la domanda dell'assistito è stata rigettata. Il primo motivo (sulla decadenza) è stato dichiarato assorbito. Spese di lite compensate.

Norme richiamate

  • Convenzione tra Italia e Argentina sulla sicurezza sociale (3.11.1981), art. 15

    se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di uno Stato contraente non raggiunge un anno e se, tenendo conto soltanto di questi periodi, non si acquisisce alcun diritto alle prestazioni in virtù di detta legislazione, l'Istituzione di questo Stato non sarà tenuta a corrispondere le prestazioni per detti periodi. L'Istituzione competente dell'altro Stato contraente deve tener conto invece di tali periodi, sia al fine dell'acquisizione del diritto alle prestazioni, sia per il calcolo di esse

    I contributi inferiori all'anno vanno considerati dall'istituzione dello Stato che ha liquidato la pensione in via autonoma; una volta che tale istituzione li abbia computati per liquidare una pensione autonoma, gli stessi contributi non possono essere nuovamente valutati dall'altro Stato ai fini di un pro rata. Inoltre l'art. 15 co.2 chiarisce che se uno Stato liquida la prestazione in via autonoma non si determina un pro rata cumulabile.

  • d.P.R. 639/1970, art. 47

    Norma sulla decadenza applicata in tema di prescrizioni/decadenze contributive; nel caso di specie la questione di decadenza mobility è stata ritenuta assorbita dalla decisione favorevole all'INPS sul piano sostanziale.

  • d.l. 384/1992, art. 4

    Norma che ha inciso sulla disciplina della decadenza/ammissione delle domande, prevedendo che la decadenza determina l'inammissibilità della domanda e l'estinzione dei ratei nel frattempo maturati; il ricorso invocava l'irrilevanza della 'decadenza mobile' alla luce di questa disposizione, tema però assorbito dalla Corte.

  • Legge 103/1991, art. 6 (citato)

    Richiamata nella discussione sulla 'decadenza mobile' relativa all'insorgenza dei singoli ratei; la Corte non ha dovuto decidere definitivamente su questa applicazione perché ha risolto il caso sul punto della Convenzione.

  • Legge di esecuzione della Convenzione Italia-Argentina, L. 32/1983

    Atto di esecutività della Convenzione invocato per l'applicazione dell'art. 15 nella determinazione del diritto e della modalità di calcolo delle prestazioni tra i due Stati.

  • Giurisprudenza richiamata: Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 1782/1986

    Rilevata per l'affermazione del diritto dell'assistito, già titolare di pensione estera, alla prosecuzione volontaria dei versamenti in Italia per ottenere una prestazione autonoma italiana; in tal caso le prestazioni sarebbero distinte e non soggette a totalizzazione convenzionale.

Massime di principio

  • La totalizzazione e il pro rata operano solo quando la pensione è liquidata mediante aggregazione dei periodi contributivi tra gli Stati contraenti; se uno Stato ha già liquidato una pensione in via autonoma, l'altro Stato non può poi riconoscere un pro rata sui medesimi periodi già computati.
  • I periodi contributivi inferiori all'anno devono essere valutati dall'istituzione che ha erogato la pensione autonoma (art. 15 co.5 della Convenzione): tali periodi non possono essere "riutilizzati" dall'altro Stato per ottenere una quota di pro rata.
  • Se si è già titolari di pensione estera liquidata in via autonoma, è possibile continuare volontariamente a versare contributi in Italia per acquisire, in futuro, una pensione autonoma italiana distinta, ma questa rimane al di fuori del sistema di totalizzazione della Convenzione.
  • In casi di contenzioso internazionale previdenziale è fondamentale verificare se la pensione estera è stata liquidata in via autonoma o con totalizzazione, e come sono stati computati i periodi infrannuali, perché ciò condiziona la possibilità di ottenere prestazioni in altro Stato.
  • Le questioni procedurali relative a decadenze e termini (art. 47 d.P.R. 639/70, d.l. 384/1992) possono essere decisive, ma quando il diritto sostanziale (interpretazione della Convenzione) è chiaro la controversia può essere decisa sul merito senza ulteriori accertamenti.

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