Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 22071/2020 del 13/10/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'INPS impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la pronuncia di primo grado riconoscendo a Poldrugovac Marija la pensione di reversibilità in regime internazionale. L'INPS sosteneva che, al momento del decesso del pensionato diretto, era entrata in vigore la Convenzione italo-croata che richiedeva il possesso di almeno 52 settimane contributive (art. 18) e che il de cuius non possedeva tale requisito (avendo la pensione erogata in pro-rata in base a totalizzazione tra Italia e ex Jugoslavia). Pertanto l'INPS riteneva che la reversibilità non spettasse al superstite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto che la pensione di reversibilità trova il suo presupposto nell'esistenza di una pensione diretta legittimamente liquidata al de cuius in conformità delle norme vigenti al momento della maturazione del diritto alla pensione diretta (ossia al momento della liquidazione della pensione del de cuius) e non in base a norme entrate in vigore successivamente al collocamento a riposo. Di conseguenza la successiva entrata in vigore della convenzione che richiede 52 settimane non può privare di effetto una pensione diretta già liquidata e, quindi, non può impedire il riconoscimento della reversibilità al coniuge superstite. L'INPS è stato condannato alle spese di giudizio (liquidate in euro 4.000,00 per competenze professionali + euro 200,00 per esborsi, oltre accessori) e ad eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato secondo il D.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia in materia di sicurezza sociale (ratificata con L. 167/1999), art. 18

    La Corte ha interpretato che il requisito contributivo (es. 52 settimane) deve essere valutato in relazione al quadro normativo vigente al momento della maturazione e liquidazione della pensione diretta del de cuius; se la pensione diretta era già legittimamente liquidata anteriormente, la successiva convenzione non può incidere sulla spettanza della reversibilità.

  • Art. 13 L. 218/1952, come modificato dall'art. 23 L. 903/1965

    Richiamata nelle considerazioni sul regime di applicazione delle norme internazionali di previdenza: la spettanza della prestazione va valutata secondo le disposizioni applicabili al momento in cui si è formato il diritto alla pensione diretta del de cuius.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 495/1993

    Utilizzata per spiegare la funzione della reversibilità quale proiezione del sostegno economico oltre la morte del coniuge; ne deriva che non è prevista una nuova valutazione autonoma dei requisiti contributivi al momento del decesso che priverebbe il superstite della finalità protettiva della prestazione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. ord. n. 6257/2019; sent. n. 19584/2017; sent. n. 23841/2015; sent. n. 27019/2018)

    Conferma il principio consolidato che la reversibilità in regime internazionale spetta sulla base delle condizioni assicurative e contributive del dante causa rilevanti al momento del collocamento a riposo o, se non ancora titolare di pensione, al momento del decesso; non si effettua una nuova valutazione alla data del decesso se la pensione diretta è già stata liquidata.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13

    Norma procedurale richiamata per il versamento del contributo unificato e per la determinazione delle spese processuali; la Cassazione ha disposto l'eventuale pagamento aggiuntivo previsto dallo stesso articolo.

Massime di principio

  • La spettanza della pensione di reversibilità internazionale si valuta in relazione alla posizione assicurativa e alle condizioni contributive del de cuius al momento in cui a questi è stata legittimamente liquidata la pensione diretta (o, se non era ancora titolare, al momento del decesso), non in base a norme entrate in vigore successivamente.
  • Una convenzione internazionale o una modifica normativa sopravvenuta che innalzi requisiti (es. settimane contributive minime) non può, in linea di principio, privare di effetti una pensione diretta già liquidata e i trattamenti derivati (reversibilità) ad essa collegati.
  • La reversibilità è collegata alla posizione assicurativa del pensionato defunto (dante causa) e non va valutata come una prestazione autonoma del superstite al momento del decesso; la verifica dei requisiti principali resta ancorata al momento della liquidazione della pensione diretta.
  • Il momento del decesso è rilevante soprattutto per la decorrenza della prestazione di reversibilità, non per rinnovare ex novo la verifica dei requisiti contributivi già accertati per la pensione diretta.
  • Nelle controversie internazionali di sicurezza sociale è fondamentale accertare quale normativa (o quale convenzione) fosse applicabile al momento della liquidazione della pensione diretta per definire i diritti successori (reversibilità); verificare le totalizzazioni/pro-rata già effettuate al tempo della liquidazione può essere decisivo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.