Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14568/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per IRES e IVA relative all'anno d'imposta 2012. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'atto ritenendo violato il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 22 d.l. n. 70/2010, sostenendo che, trattandosi di accertamento a tavolino, per l'IRES non sussisteva alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, mentre per l'IVA la contribuente avrebbe dovuto indicare in giudizio le difese concretamente spendibili se il contraddittorio fosse stato attivato; con il secondo ha lamentato l'omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che il contraddittorio con la contribuente era in realtà stato espletato prima dell'emissione dell'atto.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 si applica solo agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente e non agli accertamenti a tavolino. Ha poi ribadito la distinzione tra tributi non armonizzati e tributi armonizzati: per i primi l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale sussiste solo se previsto da una specifica norma, mentre per l'IVA, tributo armonizzato, la violazione del contraddittorio comporta l'invalidità dell'atto solo se il contribuente alleghi in concreto le difese che avrebbe potuto far valere. Nel caso concreto, dagli atti risultava che un contraddittorio era stato effettivamente instaurato mediante invito al contraddittorio/adesione, incontri e scambio di memorie, sicché non era necessario il rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    termine dilatorio di sessanta giorni tra il processo verbale di chiusura delle operazioni e l'emanazione dell'avviso di accertamento

    la disposizione si applica soltanto agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente, non agli accertamenti a tavolino; per questi ultimi non impone il rispetto del termine dilatorio, pur potendo operare un obbligo di contraddittorio in presenza dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    è richiamato come norma processuale denunciata per violazione, ma la decisione non si sofferma su un'autonoma ratio interpretativa di questa disposizione

  • art. 22 d.l. n. 70/2010

    è richiamato nel motivo di ricorso, ma non emerge nel testo una specifica interpretazione autonoma della norma

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene utilizzato come parametro del motivo di legittimità per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    viene utilizzato come parametro del motivo di legittimità per omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 380 bis c.p.c.

    è richiamato per il procedimento camerale non partecipato

  • art. 27421 del 2018

    è citata come precedente conforme sul contraddittorio endoprocedimentale in materia di tributi armonizzati

Massime di principio

  • L'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente opera soltanto per gli accertamenti fondati su accessi, ispezioni e verifiche eseguiti presso i locali del contribuente; esso non costituisce un principio generale applicabile a ogni forma di accertamento tributario.
  • Negli accertamenti a tavolino relativi a tributi non armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale è dovuto solo quando una norma specifica lo preveda espressamente.
  • Per i tributi armonizzati, come l'IVA, l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale discende direttamente dal diritto UE, ma la sua violazione determina invalidità dell'atto solo se il contribuente indica in giudizio le concrete difese che avrebbe potuto sviluppare e tali difese non risultano pretestuose.
  • Il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, non si applica agli accertamenti a tavolino, anche quando riguardino tributi armonizzati, se il contraddittorio endoprocedimentale è stato comunque effettivamente instaurato prima dell'emissione dell'atto.
  • Ai fini dell'annullamento dell'accertamento per difetto di contraddittorio, non basta un richiamo astratto alla violazione procedimentale: occorre verificare in concreto se il contribuente abbia avuto una reale possibilità di interlocuzione e se vi sia stato uno sviamento dello strumento difensivo rispetto alla sua funzione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.