Cassazione Civile, Sentenza n. 1157/2020 del 21/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
La controversia
La paziente convenne davanti al Tribunale di Milano un chirurgo, la struttura sanitaria ricorrente e un’altra casa di cura, chiedendo 76.083,63 euro, oltre rivalutazione e interessi, per i danni asseritamente derivati da interventi di mastopessi bilaterale e mastoplastica additiva eseguiti il 25 settembre 2003, da una revisione cicatriziale del 15 aprile 2005 e da un intervento del 16 febbraio 2006. Il Tribunale riconobbe la responsabilità del chirurgo e delle strutture, condannandoli in solido a risarcire 26.641 euro per danno non patrimoniale e 20.518,50 euro per danno patrimoniale, di cui 7.518,50 per spese mediche documentate e 13.000 per un futuro intervento. In appello la condanna fu ridotta, tra l’altro, eliminando i 13.000 euro per le spese future, ritenute alternative al risarcimento del danno permanente; fu confermata la restante liquidazione e la responsabilità della ricorrente per la parte di vicenda eziologicamente riconducibile alla propria attività. La struttura sanitaria ha proposto tre motivi di ricorso: (1) violazione della legge Balduzzi e degli artt. 11 preleggi, 1226 e 2056 c.c., sostenendo che i criteri tabellari previsti per il danno biologico da responsabilità sanitaria dovessero applicarsi anche a fatti anteriori alla legge, almeno quale parametro della liquidazione equitativa; (2) omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che l’infezione e la febbre postoperatoria avrebbero potuto dipendere da sterilizzazione inadeguata delle protesi o da contaminazione imputabile all’équipe, anziché alla struttura; (3) violazione dell’art. 2697 c.c., contestando la prova dell’episodio febbrile, la sua riconducibilità a carenze della struttura e la valutazione delle risultanze istruttorie, nonché lamentando che non fossero state ammesse prove testimoniali sul decorso postoperatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso della paziente, notificato il 3 gennaio 2018 oltre il termine dell’art. 370 c.p.c.; tale tardività non ha però invalidato la procura speciale né impedito la partecipazione del difensore alla discussione. Ha accolto il primo motivo: il criterio tabellare previsto dalla legge Balduzzi può essere applicato dal giudice, anche in giudizi pendenti relativi a condotte e danni anteriori alla sua entrata in vigore, quando debba effettuare la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, salvo il limite del giudicato interno sul quantum. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non indicava, con le necessarie specificazioni, un fatto storico decisivo omesso, ma prospettava ipotesi difensive e contestava valutazioni di fatto. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre quando l’onere della prova è attribuito alla parte sbagliata, non quando si censura la valutazione delle prove; inoltre, la ricorrente non aveva efficacemente contestato le conclusioni tecniche secondo cui la febbre postoperatoria era con elevata probabilità riconducibile a infezione batterica dovuta a carenze di asepsi. La sentenza d’appello è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stata disposta l’omissione dei dati identificativi della paziente in caso di diffusione del provvedimento. Non sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
In particolare, non intervenendo a modificare con efficacia retroattiva gli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile (negando o impedendo il risarcimento di conseguenze dannose già realizzatesi) il D.L. n. 138 del 2012, art. 3, comma 3, come convertito dalla L. n. 189 del 2012, trova diretta applicazione anche in tutti i casi in cui il Giudice sia chiamato a fare applicazione, in pendenza del giudizio, del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, con il solo limite del giudicato interno sul quantum.
Il criterio tabellare previsto dalla disposizione per la liquidazione del danno biologico da attività sanitaria si applica anche nei giudizi pendenti relativi a condotte e danni anteriori alla sua entrata in vigore, se il giudice deve liquidare equitativamente il danno non patrimoniale, purché non si sia formato il giudicato interno sul quantum.
art. 11 preleggi
In particolare, non intervenendo a modificare con efficacia retroattiva gli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile (negando o impedendo il risarcimento di conseguenze dannose già realizzatesi) il D.L. n. 138 del 2012, art. 3, comma 3, come convertito dalla L. n. 189 del 2012, trova diretta applicazione anche in tutti i casi in cui il Giudice sia chiamato a fare applicazione, in pendenza del giudizio, del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, con il solo limite del giudicato interno sul quantum.
La disciplina applicata dalla Corte non è considerata retroattiva in senso proprio: essa non modifica gli elementi costitutivi della responsabilità civile, ma detta al giudice, per i giudizi pendenti, il parametro per la liquidazione equitativa.
In particolare, non intervenendo a modificare con efficacia retroattiva gli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile (negando o impedendo il risarcimento di conseguenze dannose già realizzatesi) il D.L. n. 138 del 2012, art. 3, comma 3, come convertito dalla L. n. 189 del 2012, trova diretta applicazione anche in tutti i casi in cui il Giudice sia chiamato a fare applicazione, in pendenza del giudizio, del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, con il solo limite del giudicato interno sul quantum.
Nell’ambito della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, il criterio tabellare legale può fungere da parametro anche per fatti anteriori alla sua introduzione, se il giudizio è ancora pendente e il quantum non è coperto da giudicato interno.
In particolare, non intervenendo a modificare con efficacia retroattiva gli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile (negando o impedendo il risarcimento di conseguenze dannose già realizzatesi) il D.L. n. 138 del 2012, art. 3, comma 3, come convertito dalla L. n. 189 del 2012, trova diretta applicazione anche in tutti i casi in cui il Giudice sia chiamato a fare applicazione, in pendenza del giudizio, del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, con il solo limite del giudicato interno sul quantum.
Nel risarcimento del danno da responsabilità civile, il criterio tabellare previsto dalla legge Balduzzi è applicabile alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale nei giudizi pendenti, senza che ciò comporti una modifica retroattiva della fattispecie di responsabilità.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (v. anche Cass., ord., 10/08/2017, n. 19987).
Il motivo di cassazione per omesso esame richiede l’individuazione specifica del fatto storico decisivo, della fonte da cui risulta, delle modalità e del momento in cui è stato discusso e della sua decisività; non è sufficiente contestare deduzioni difensive o valutazioni di merito.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (v. anche Cass., ord., 10/08/2017, n. 19987).
Nel denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve specificare puntualmente il fatto e gli elementi processuali che consentono di identificarlo e verificarne la rilevanza.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (v. anche Cass., ord., 10/08/2017, n. 19987).
La censura per omesso esame deve rispettare gli oneri di specificità processuale e documentale previsti per il ricorso per cassazione, indicando il fatto storico e gli elementi che ne comprovano l’esistenza e la discussione.
Ed invero, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass., ord., 23/10/2018, n. 26769) e non invece quando – come nella specie – oggetto di censura sia, in sostanza, la valutazione delle risultanze istruttorie operate dal giudice del merito (Cass. 29/05/2018, n. 13395; Cass. 17/06/2013, n. 15107).
La violazione delle regole sull’onere della prova è configurabile solo quando il giudice ne abbia posto il carico sulla parte sbagliata; non consente di censurare in cassazione la valutazione delle risultanze istruttorie.
Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del controricorso di C.S. perchè notificato in data 3 gennaio 2018 (martedì), oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c. (2 gennaio 2018, essendo stato il ricorso notificato in data 23 novembre 2017), evidenziandosi che l’inammissibilità del controricorso, perchè notificato oltre il predetto termine, comporta che non può tenersi conto del controricorso medesimo, ma non incide sulla validità ed efficacia della procura speciale rilasciata a margine di esso dal resistente al difensore, che può partecipare in base alla stessa alla discussione orale, con la conseguenza che, in caso di rigetto del ricorso, dal rimborso delle spese del giudizio per cassazione sopportate dal resistente vanno escluse le spese e gli onorari relativi al controricorso, mentre tale rimborso spetta limitatamente alle spese per il rilascio della procura ed all’onorario per lo studio della controversia e per la discussione (Cass. 27/05/2005, n. 11275; Cass. 13/05/2010, n. 11619; Cass. 11/02/2011, n. 3325).
Il controricorso notificato oltre il termine è inammissibile e non può essere considerato, ma la tardività non pregiudica la validità della procura speciale né impedisce al difensore di partecipare alla discussione orale.
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Stante l’accoglimento, sia pure in parte, del ricorso, va dato atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
L’accoglimento, anche parziale, del ricorso esclude nel caso concreto i presupposti per porre a carico della ricorrente l’ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l’inammissibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- Il criterio tabellare previsto dalla legge Balduzzi per la liquidazione del danno biologico da responsabilità sanitaria può essere applicato dal giudice nei giudizi pendenti anche quando la condotta illecita e il danno siano anteriori alla sua entrata in vigore, poiché la norma disciplina il parametro di liquidazione equitativa e non modifica retroattivamente gli elementi costitutivi della responsabilità; resta fermo il limite del giudicato interno sul quantum.
- Il motivo di ricorso per cassazione fondato sull’omesso esame di un fatto decisivo deve individuare un fatto storico, la fonte testuale o processuale della sua esistenza, le modalità e il momento in cui è stato discusso tra le parti e la sua decisività; non può essere impiegato per contestare mere ipotesi difensive o sollecitare una nuova valutazione del merito.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste soltanto quando il giudice attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella cui spetta secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; la contestazione dell’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito non integra tale violazione.
- La notificazione tardiva del controricorso ne determina l’inammissibilità, senza invalidare la procura speciale rilasciata al difensore né impedirgli di partecipare alla discussione orale.
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