Cassazione Penale, Sentenza n. 39247/2024 del 25/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Foggia (rito abbreviato) a mesi otto di reclusione per violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (art. 75, cpv., d.lgs. n.159/2011). In cassazione il ricorso si articolava in due motivi: (1) violazione di norme processuali (art. 23-bis d.l. 137/2020, artt. 523, 602, 178 lett. c) e 180 c.p.p.) per il tardivo inoltro delle conclusioni del Procuratore generale in un giudizio d'appello celebrato in forma cartolare, con presunto pregiudizio del diritto di difesa; (2) violazione e vizio di motivazione relativamente all'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), deducendo che la Corte di appello non aveva motivato logicamente l'esclusione di tale causa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo, ha ritenuto che il tardivo inoltro delle conclusioni del Procuratore generale non costituisce di per sé violazione del diritto di difesa: la parte che si duole deve dimostrare il concreto pregiudizio subito; nel caso di specie le conclusioni erano state comunicate al difensore nove giorni prima dell'udienza, senza che venisse chiesto rinvio o eccepito alcunché, e il difensore ha depositato memoria. Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale che ha escluso la particolare tenuità del fatto avendo considerato i numerosi precedenti penali anche specifici dell'imputato, l'inveridicità della tesi difensiva e la distanza tra i comuni rilevanti; inoltre la mancanza di motivazione espressa sulla tenuità è ammissibile se emergono valutazioni complessive e congiunte degli indici dell'art. 133 c.p. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 75, cpv., d.lgs. n.159/2011
Norma sostanziale che sanziona la violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale; applicata per ritenere l'imputato colpevole di essersi spostato senza autorizzazione fuori dal comune di obbligo di soggiorno.
art. 23-bis d.l. 137/2020
Norma emergenziale disciplinante il processo scritto (contraddittorio cartolare) in periodo pandemico; la Corte ha interpretato che il tardivo deposito delle conclusioni del P.G. non produce automaticamente nullità o vizio del diritto di difesa senza prova di concreto pregiudizio.
art. 523 c.p.p.
Norma procedurale relativa al deposito e comunicazione degli atti nel processo d'appello; rilevata in relazione ai termini per la comunicazione delle conclusioni.
art. 602 c.p.p.
Norma sul deposito degli atti nel giudizio d'appello e sulle formalità del contraddittorio scritto, richiamata nel quadro procedurale per valutare i termini di comunicazione.
art. 178 lett. c) e art. 180 c.p.p.
Previsione delle formalità di citazione e comunicazione degli atti processuali; rilevate nella prospettazione del primo motivo ma la Corte ha chiesto la prova del concreto pregiudizio.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione, violazione di norme di diritto e vizi procedurali); utilizzate per inquadrare i due motivi dedotti in ricorso.
art. 131-bis c.p.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che l'assenza dei presupposti può essere desumibile anche implicitamente dalla motivazione di merito, valutando indicatori come precedenti, modalità della condotta e grado di colpevolezza.
art. 133 c.p.
Criteri indicativi per la determinazione della pena (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo); richiamata come quadro valutativo per escludere la tenuità.
art. 616 c.p.p.
Disposizione sulle spese processuali in cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La tardiva comunicazione di conclusioni o atti in un giudizio d'appello celebrato per iscritto non determina automaticamente la nullità o la violazione del diritto di difesa: chi si duole deve indicare e dimostrare il concreto pregiudizio subito.
- Se il difensore riceve atti o conclusioni in ritardo ma non chiede il rinvio dell'udienza né eccepisce immediatamente il vizio, la mancata deduzione può essere valutata come mancata tutela del diritto di difesa e indebolisce il successivo gravame in cassazione.
- L'esclusione della particolare tenuità del fatto può essere motivata anche in modo implicito purché dalla motivazione sia ricavabile la valutazione complessiva degli indici previsti dall'art. 133 c.p.; la presenza di precedenti penali e circostanze aggravanti sono elementi rilevanti per escludere la tenuità.
- In casi simili, il ricorrente che invoca il vizio di motivazione deve specificare quali parti della motivazione siano illogiche, contraddittorie o carenti, e indicare quali elementi probatori la Corte non avrebbe considerato.
- Per tutelare efficacemente il diritto di difesa quando vi è un deposito tardivo di atti, è consigliabile chiedere immediatamente il rinvio dell'udienza o depositare memorie dettagliate che illustrino il pregiudizio e le argomentazioni conseguenti.
- Le impugnazioni in cassazione per vizi procedurali richiedono la dimostrazione non solo della violazione formale ma anche dell'incidenza di tale violazione sull'esito del processo; l'assenza di tale prova porta al rigetto del ricorso.
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