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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26536/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per un reato in materia di stupefacenti, limitatamente al trattamento sanzionatorio. L'unico motivo dedotto riguardava la determinazione della pena: si sosteneva, in sostanza, l'assenza o l'insufficienza di motivazione sulla quantificazione della sanzione. Il testo precisa che la pena era stata rideterminata in misura prossima al minimo edittale e al di sotto della media edittale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sul trattamento sanzionatorio, affermando che quando la pena è irrogata al di sotto della media edittale non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti i criteri di cui all'art. 133 c.p. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Disposizione incriminatrice richiamata come base della condanna confermata in appello; il testo non consente ulteriori specificazioni sulla condotta concretamente contestata oltre al riferimento alla fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti.

  • art. 133 cod. pen.

    I criteri di cui a questa norma si intendono implicitamente richiamati dal giudice quando la pena è determinata al di sotto della media edittale, potendo bastare il richiamo al criterio di adeguatezza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, comporta la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Massime di principio

  • Quando la pena viene determinata in misura inferiore alla media edittale, la motivazione può essere sintetica ed è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, essendo impliciti i parametri di cui all'art. 133 c.p.
  • La censura in cassazione sulla sola quantificazione della pena è manifestamente infondata se la decisione di merito ha già collocato il trattamento sanzionatorio in un range favorevole all'imputato e ne ha giustificato la congruità.
  • La motivazione sulla pena non richiede una confutazione analitica di tutti gli elementi del caso quando la sanzione è già contenuta entro limiti prossimi al minimo edittale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in mancanza di cause di esonero, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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