Cassazione Civile, Ordinanza n. 22186/2023 del 24/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l’Amministrazione aveva rettificato il classamento e la rendita di un’unità immobiliare, attribuendole la categoria D/7 in luogo di quella proposta con dichiarazione DOCFA. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello dell’Ufficio, ritenendo da un lato che l’avviso fosse carente di motivazione e, dall’altro, che la categoria attribuita fosse erronea per le concrete caratteristiche dell’immobile, oltre a reputare generico il criterio comparativo richiamato dall’Ufficio. In Cassazione l’Agenzia ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 18 e 24 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la doglianza sulla motivazione dell’avviso era stata introdotta tardivamente in primo grado solo con memorie; 2) violazione del d.l. n. 16/1993, art. 2, e del d.m. n. 701/1994, deducendo che l’avviso era comunque sufficientemente motivato perché conteneva stima analitica, dati oggettivi e costo di produzione; 3) violazione delle norme sul classamento DOCFA e dell’art. 11 del d.l. n. 70/1988, contestando l’affermazione secondo cui sarebbe stato necessario un previo sopralluogo sull’immobile, adempimento che l’Ufficio riteneva non più prescritto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata si fondava su una pluralità di rationes decidendi autonome: oltre al profilo motivazionale dell’avviso, anche sull’accertamento in fatto della correttezza del classamento originariamente proposto con DOCFA e sull’illegittimità della rettifica, in quanto la categoria D/7 non era compatibile con le caratteristiche tipologico-funzionali dell’immobile e il criterio comparativo utilizzato era troppo generico. Le censure dell’Agenzia non hanno investito tale seconda ratio, autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione. Per questo il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dell’Agenzia alle spese di legittimità; la Corte ha inoltre escluso il versamento dell’ulteriore contributo unificato in ragione della qualità di amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la tardività dell’introduzione in giudizio della censura di difetto di motivazione dell’avviso.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il motivo sull’insufficiente motivazione dell’atto impositivo sarebbe stato dedotto oltre i termini.
d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, conv. in l. 24 marzo 1993, n. 75
Richiamato per sostenere la sufficienza motivazionale dell’avviso di accertamento catastale e la correttezza della procedura di classamento rettificato.
Richiamato per sostenere che l’avviso contenesse gli elementi richiesti dalla procedura DOCFA e fosse adeguatamente motivato.
d.m. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1, commi 2 e 3
Richiamato dalla ricorrente per contestare la necessità del sopralluogo e per sostenere la regolarità della rettifica del classamento.
d.m. 19 aprile 1994, n. 701, art. 3, comma 1
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla procedura di classamento delle unità immobiliari.
d.l. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, conv. in l. 13 maggio 1988, n. 154
Richiamato dalla ricorrente per negare che fosse necessario un previo sopralluogo sull’unità immobiliare.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per escludere, nel caso di ricorso proposto da amministrazione statale, l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è un rimedio a critica vincolata e non una terza istanza di merito: la censura deve colpire tutte le rationes decidendi autonome poste a base della decisione impugnata.
- Quando la sentenza di merito si fonda su più ragioni autonome e ciascuna è da sola sufficiente a sorreggerla, l’omessa impugnazione anche di una sola di esse rende inammissibili le censure rivolte alle altre, perché la decisione resterebbe comunque ferma per la ratio non attinta.
- In tema di classamento catastale, la doglianza in cassazione deve confrontarsi con l’effettiva base decisoria della sentenza impugnata, non limitandosi a contestare soltanto alcuni passaggi motivazionali se ne esistono altri autonomi e decisivi.
- Nel giudizio di legittimità, l’Amministrazione dello Stato non è tenuta al versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l’inammissibilità del ricorso, quando operi il meccanismo della prenotazione a debito.
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