Cassazione Penale, Sentenza n. 7458/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge (richiamati gli artt. 81 e 133 cod. pen. e 546 cod. proc. pen.) e per vizio di motivazione. Il ricorrente contestava l'applicazione di un aumento di pena di due anni, relativo a un reato di traffico di stupefacenti già giudicato, ritenendolo sproporzionato e privo di adeguata motivazione da parte della Corte di appello che aveva riconosciuto la continuazione e succesivamente quantificato la parte incrementale della pena senza fornire elementi che giustificassero l'entità dell'aumento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio (in particolare all'aumento di pena applicato ai reati 'satellite') e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio sul punto, ordinando che la nuova decisione argomenti adeguatamente le ragioni della misura dell'aumento in relazione alla continuazione. La Corte ha inoltre dichiarato irrevocabile l'affermazione della responsabilità penale (ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.), confermando la condanna di merito ma imponendo una nuova ponderazione motivata della quantificazione della pena complessiva.
Norme richiamate
Norma sul cumulo e sulla continuazione: la Corte richiede che l'applicazione dell'aumento per reati collegati sia motivata in modo tale da mostrare la proporzione tra le pene e l'assenza di un cumulo materiale surrettizio; importante che il valore ponderale attribuito a ciascun reato satellite sia reso conoscibile.
Principi di determinazione della pena: la motivazione deve mostrare la ragionevolezza della misura scelta rispetto alla gravità e agli elementi del fatto e della responsabilità.
Norma procedurale richiamata nella censura di legittimità: riguarda i mezzi di impugnazione e i motivi di ricorso in Cassazione; qui è citata in relazione alla critica di violazione di legge e vizio di motivazione.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Disposizione sanzionatoria in materia di stupefacenti, richiamata in relazione al reato già giudicato e oggetto della valutazione di continuazione.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sanzionatoria complementare in materia di stupefacenti, parte della rubrica dei reati per i quali è stata effettuata la valutazione complessiva della pena.
Partecipazione al reato: citato tra le norme relative ai fatti contestati; non oggetto centrale della decisione di cassazione ma presente nella rubrica degli illeciti.
Norma indicata nella rubrica dei reati contestati: citazione formale dei reati per i quali è stata effettuata la determinazione della pena complessiva.
Norma che disciplina la trattazione scritta in Cassazione: nel procedimento si è proceduto con trattazione scritta ai sensi del comma 1.
Disposizione utilizzata per dichiarare l'irrevocabilità dell'affermazione della responsabilità penale nonostante l'annullamento parziale sulla quantificazione della pena.
Massime di principio
- Quando il giudice applica aumenti di pena rilevanti per reati 'satellite' collegati alla continuazione, è obbligato a motivare specificamente l'entità di ciascun aumento, rendendo noti gli elementi valutati per garantire la proporzione tra le pene.
- Per aumenti di entità modesta il giudice può limitarsi a formule brevi (es. "pena congrua"), ma questa semplificazione non è ammessa se l'incremento è di tangibile consistenza rispetto al minimo edittale.
- La sussistenza della continuazione richiede che i fatti mostrino indici di attuazione di un medesimo disegno criminoso: se la decisione di merito non argomenta adeguatamente questo collegamento la Cassazione può rinviare per nuovo esame.
- Se la motivazione sulla quantificazione della pena è insufficiente la Cassazione può annullare soltanto la parte della sentenza relativa al trattamento sanzionatorio e rinviare per nuovo giudizio, lasciando irrevocabile l'accertamento di responsabilità quando non censurato.
- In ricorsi di legittimità è essenziale distinguere le censure di diritto (violazione di norme) da quelle di motivazione; la Corte di cassazione interviene per carenze argomentative che impediscano il controllo sull'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito.
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