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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36976/2026 del 21/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il Tribunale di Trani, con sentenza del 24 marzo 2026, ha condannato l’imputato per lesioni personali stradali gravi o gravissime, ai sensi dell’art. 590-bis, commi 1, 2, 4 e 7, c.p., ritenendo assorbiti i reati di cui agli artt. 81 c.p., 186, commi 1, lett. b), 2-bis e 2-sexies, e 187, commi 1, 1-bis e 1-quater, cod. strada. Riconosciute le attenuanti generiche e quella prevista dall’art. 590-bis, comma 7, c.p., equivalenti alle aggravanti contestate, ha inflitto sei mesi di reclusione, con sospensione condizionale, e disposto la revoca della patente ai sensi dell’art. 222 cod. strada. I fatti sono avvenuti a Barletta il 13 novembre 2019. L’imputato ha proposto ricorso immediato per cassazione, lamentando violazione di legge e carenza di motivazione sulla revoca della patente: secondo la difesa, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019, la revoca non sarebbe automatica e il giudice dovrebbe motivarne l’applicazione, tanto più in presenza del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti. Il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha preliminarmente ricordato che il ricorso immediato per cassazione è ammesso, per la natura eccezionale del ricorso per saltum, soltanto per i vizi indicati dall’art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), c.p.p. Nel merito, ha ritenuto infondato il motivo: il giudizio di equivalenza o prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti incide sulla pena, ma non elimina gli elementi circostanziali che qualificano la condotta. La pronuncia costituzionale n. 88 del 2019 ha escluso l’automatismo della revoca soltanto per le ipotesi di omicidio o lesioni gravi o gravissime in cui non ricorrano le specifiche aggravanti indicate dalla Corte; non riguarda il caso in esame, in cui le lesioni stradali erano aggravate dalla guida sotto l’effetto di stupefacenti e in stato di ebbrezza. Per tale fattispecie permane l’automatismo della revoca e non sussiste un obbligo di motivazione specifica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 590-bis c.p.

    Per il reato ex artt. 590-bis, commi 1, 2, 4 e 7, cod. pen. di lesioni personali stradali gravi o gravissime, aggravate per essersi il soggetto posto alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e in stato di ebbrezza alcolica, resta invece fermo l’automatismo, rimasto estraneo alla declaratoria di incostituzionalità suddetta, in relazione al quale quindi non sussiste alcun obbligo motivazionale.

    Quando le lesioni stradali gravi o gravissime sono aggravate dalla guida sotto l’effetto di stupefacenti e in stato di ebbrezza, la revoca della patente conserva carattere automatico e non richiede una motivazione specifica.

  • art. 222 cod. strada

    La dichiarazione di illegittimità costituzionale riguarda solo le ipotesi di reato di omicidio e lesioni gravi o gravissime allorchè non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 589-bis, commi 2 e 3, e 590-bis, commi 2 e 3, cod. pen.; ipotesi diverse, quindi, dal caso in esame.

    La declaratoria d’illegittimità costituzionale dell’automatismo sanzionatorio dell’art. 222 cod. strada è circoscritta alle ipotesi di omicidio o lesioni gravi o gravissime prive delle aggravanti specificate; al di fuori di tali ipotesi, resta applicabile la revoca automatica.

  • art. 569, commi 1 e 3, c.p.p.

    A mente dell'art. 569, comma 1 e 3, cod. proc. pen., il ricorso immediato per cassazione è ammissibile, in considerazione della competenza funzionale della Corte e della natura eccezionale del saltum, che impedisce al giudice di secondo grado di esercitare l'ordinario potere di integrazione motivazionale e di surrogazione probatoria, solo se con l'atto di impugnazione siano denunciati i soli vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b), e c), cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione per saltum è ammesso soltanto quando l’impugnazione deduce esclusivamente i vizi tassativamente indicati dall’art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), c.p.p.

  • art. 606, comma 1, c.p.p.

    A mente dell'art. 569, comma 1 e 3, cod. proc. pen., il ricorso immediato per cassazione è ammissibile, in considerazione della competenza funzionale della Corte e della natura eccezionale del saltum, che impedisce al giudice di secondo grado di esercitare l'ordinario potere di integrazione motivazionale e di surrogazione probatoria, solo se con l'atto di impugnazione siano denunciati i soli vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b), e c), cod. proc. pen.

    Nel ricorso immediato per cassazione, i motivi devono rientrare nelle sole categorie indicate dalle lettere a), b) e c) dell’art. 606, comma 1, c.p.p.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Per il reato ex artt. 590-bis, commi 1, 2, 4 e 7, cod. pen. di lesioni personali stradali gravi o gravissime, aggravate per essersi il soggetto posto alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e in stato di ebbrezza alcolica, resta invece fermo l’automatismo, rimasto estraneo alla declaratoria di incostituzionalità suddetta, in relazione al quale quindi non sussiste alcun obbligo motivazionale.

    Per la revoca della patente che consegue automaticamente alla fattispecie aggravata in esame non sussiste l’obbligo di motivazione invocato ai sensi delle norme processuali.

  • art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Per il reato ex artt. 590-bis, commi 1, 2, 4 e 7, cod. pen. di lesioni personali stradali gravi o gravissime, aggravate per essersi il soggetto posto alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e in stato di ebbrezza alcolica, resta invece fermo l’automatismo, rimasto estraneo alla declaratoria di incostituzionalità suddetta, in relazione al quale quindi non sussiste alcun obbligo motivazionale.

    La sentenza non deve offrire una motivazione specifica sulla revoca quando questa opera automaticamente per la fattispecie concreta.

  • art. 81 c.p.

    Con la sentenza del 24/03/2026, il Tribunale di Trani dichiarava XXXXXXXXX colpevole del delitto di cui all’art. 590-bis, commi 1, 2, 4 e 7, cod. pen., in questo assorbiti i delitti di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 186, commi 1, lett.b), 2-bis e 2-sexies, e 187, commi 1, 1-bis e 1-quater, cod. strada.

    Il Tribunale ha ritenuto assorbito nel delitto di lesioni stradali il reato continuato indicato nella contestazione; la Corte di cassazione non ha esaminato autonomamente tale statuizione.

  • art. 186 cod. strada

    Con la sentenza del 24/03/2026, il Tribunale di Trani dichiarava XXXXXXXXX colpevole del delitto di cui all’art. 590-bis, commi 1, 2, 4 e 7, cod. pen., in questo assorbiti i delitti di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 186, commi 1, lett.b), 2-bis e 2-sexies, e 187, commi 1, 1-bis e 1-quater, cod. strada.

    La decisione riferisce che le violazioni contestate ai sensi dell’art. 186 cod. strada sono state assorbite nel delitto di lesioni stradali; non ne ricava un autonomo principio interpretativo.

  • art. 187 cod. strada

    Con la sentenza del 24/03/2026, il Tribunale di Trani dichiarava XXXXXXXXX colpevole del delitto di cui all’art. 590-bis, commi 1, 2, 4 e 7, cod. pen., in questo assorbiti i delitti di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 186, commi 1, lett.b), 2-bis e 2-sexies, e 187, commi 1, 1-bis e 1-quater, cod. strada.

    La decisione riferisce che le violazioni contestate ai sensi dell’art. 187 cod. strada sono state assorbite nel delitto di lesioni stradali; non ne ricava un autonomo principio interpretativo.

  • art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Per il reato ex artt. 590-bis, commi 1, 2, 4 e 7, cod. pen. di lesioni personali stradali gravi o gravissime, aggravate per essersi il soggetto posto alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e in stato di ebbrezza alcolica, resta invece fermo l’automatismo, rimasto estraneo alla declaratoria di incostituzionalità suddetta, in relazione al quale quindi non sussiste alcun obbligo motivazionale.

    Per le lesioni stradali aggravate dalla guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, la sanzione accessoria della revoca della patente resta automatica e non richiede una motivazione specifica.

  • art. 52, comma 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    In caso di diffusione del presente provvedimento dovranno omettersi le generalità e gli altri dati identificativi della persona offesa ai sensi dell'art. 52, comma 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

    In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi i dati identificativi della persona offesa.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senzaversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

    Dichiarata l’inammissibilità, la Corte ha disposto il pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando l’assenza di colpa nella causa d’inammissibilità.

Massime di principio

  • Il giudizio di equivalenza o prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti incide sulla determinazione della pena, ma non elimina gli elementi circostanziali che qualificano la condotta né impedisce che le aggravanti producano gli effetti previsti dalla legge al di fuori del trattamento sanzionatorio.
  • La declaratoria costituzionale che ha escluso l’automatismo della revoca della patente riguarda le ipotesi di omicidio o lesioni gravi o gravissime in cui non ricorrano le aggravanti specificamente indicate; non si estende alle lesioni stradali gravi o gravissime aggravate dalla guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
  • Quando, per la fattispecie concreta, la revoca della patente conserva carattere automatico, non sussiste un obbligo di motivazione specifica sulla sua applicazione.
  • Il ricorso immediato per cassazione è ammissibile soltanto se deduce esclusivamente i vizi indicati dall’art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieLesioni stradaliImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale

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