Cassazione Civile, Ordinanza n. 16003/2024 del 07/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condomino)
La controversia
I proprietari di un appartamento sito al quinto piano agivano per ottenere il rimborso delle spese da loro anticipate per riparare infiltrazioni d'acqua comparse nel soffitto di alcune stanze per diversi anni. Nel giudizio di merito veniva evocato il condominio e, poiché il lastrico solare era in proprietà e uso esclusivo del convenuto, anche il relativo proprietario esclusivo; ciascuna parte chiamava in causa la propria assicurazione. Il tribunale accoglieva la domanda e condannava il solo proprietario esclusivo del lastrico, ritenendo che le infiltrazioni dipendessero dalla cattiva manutenzione del suo appartamento. La corte d'appello rigettava l'appello di quest'ultimo: riconosceva che, in astratto, la responsabilità avrebbe dovuto essere anche del condominio secondo i principi in tema di lastrico solare, ma riteneva che, essendo l'appello limitato alla richiesta di condanna esclusiva del condominio, mancasse il capo di domanda necessario per riformare la decisione di primo grado. In cassazione il ricorrente deduceva: omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; motivazione contraddittoria; violazione degli artt. 2051, 1126 e 2043 c.c. per insussistenza della prova del nesso causale e per mancata applicazione del criterio di riparto ex art. 1126 c.c.; violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2697, 1130 e 1135 c.c. per omessa considerazione di fatti e della CTU; errore di fatto e difetto di motivazione per essersi discostata dalle conclusioni del consulente tecnico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza e comunque infondato, osservando che non vi era omessa pronuncia: la corte territoriale aveva effettivamente esaminato la questione della possibile responsabilità concorrente del condominio, ma aveva correttamente ritenuto di non poter riformare la condanna del solo ricorrente perché l'appello era stato formulato solo per ottenere la condanna esclusiva del condominio. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati considerati assorbiti dalla reiezione del primo e, comunque, inammissibili perché miravano a sollecitare una rivalutazione di merito o erano stati impropriamente incardinati sotto i numeri 3 e 4 dell'art. 360 c.p.c. Il quinto motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile per le preclusioni derivanti dalla doppia conforme e perché tendeva a ottenere una nuova valutazione della consulenza tecnica d'ufficio. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti.
Norme richiamate
L'omessa pronuncia ricorre solo se il giudice omette di statuire su un capo di domanda; non coincide con la mera carenza motivazionale. Inoltre, in appello il giudice resta vincolato ai motivi e alle domande effettivamente proposte.
Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, riproducendo il contenuto degli atti e dei documenti su cui si fonda e indicando puntualmente dove essi siano reperibili nel fascicolo di merito.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
L'autosufficienza può essere soddisfatta anche mediante indicazione dei riferimenti idonei a identificare la fase del processo in cui gli atti e i documenti sono stati prodotti o formati.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Non è lo strumento corretto per censurare una mera rivalutazione del fatto o della prova; le doglianze devono investire un vero errore di diritto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: è denunciabile solo l'anomalia motivazionale grave, non l'illogicità o contraddittorietà in sé.
In presenza di doppia conforme il vizio di motivazione è precluso se il ricorrente non indica la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
Richiamato per affermare la responsabilità del proprietario esclusivo del lastrico quale custode del bene, in concorso con quella del condominio.
Costituisce il criterio di riparto della responsabilità e delle spese per i danni da infiltrazioni provenienti da lastrico solare in uso esclusivo.
Evocato dal ricorrente ma non ritenuto decisivo nella soluzione della controversia.
Le censure basate sulla violazione del principio di libera valutazione della prova, se in realtà mirano a contestare l'apprezzamento del merito, sono inammissibili in cassazione se non veicolate come vizio motivazionale nei limiti consentiti.
Analogamente all'art. 115 c.p.c., non consente di sindacare in cassazione la mera valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
Richiamato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere probatorio, ma la censura è stata reputata inidonea a ottenere una nuova valutazione dei fatti.
Evocato per sottolineare i doveri dell'amministratore di condomino nella conservazione delle parti comuni in relazione al lastrico.
Evocato per richiamare la competenza dell'assemblea a deliberare le opere di manutenzione straordinaria sulle parti comuni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di omessa pronuncia presuppone la totale mancanza di statuizione su un capo di domanda; non basta che la motivazione sia ritenuta insufficiente o non condivisa.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico: il ricorrente deve indicare con precisione atti, documenti e passaggi rilevanti, consentendo al giudice di legittimità il controllo immediato della censura.
- Il vizio di motivazione oggi è configurabile solo nei limiti del minimo costituzionale; non sono sindacabili in cassazione le mere contestazioni di illogicità o contraddittorietà della motivazione se la sentenza è comunque comprensibile e sorretta da argomentazione non apparente.
- Le doglianze che, sotto l'etichetta di violazione di legge, mirano in realtà a una diversa valutazione dei fatti o delle prove sono inammissibili se non rispettano il corretto paradigma del vizio deducibile.
- In materia di infiltrazioni da lastrico solare ad uso esclusivo, la responsabilità può concorrere tra proprietario esclusivo, quale custode del bene, e condominio, secondo il criterio di riparto dell'art. 1126 c.c.; tuttavia, in sede di impugnazione, il giudice non può accordare una diversa tutela rispetto a quella specificamente richiesta con i motivi di appello.
- La presenza di doppia conforme preclude, salvo rigorosa indicazione della diversità delle ragioni di fatto, il sindacato sul vizio di motivazione in cassazione.
- Il controllo della consulenza tecnica d'ufficio non può trasformarsi in una richiesta di nuovo accertamento del merito, estraneo al giudizio di legittimità.
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